Alcuni chiarimenti sull'uso della fascia tricolore (con schema di regolamento)
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L’Avvocato Maurizio Lucca, in questo approfondimento, fornisce alcuni chiarimenti sull’uso della fascia tricolore e fornisce lo schema di regolamento relativo a questa materia normativa.
Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla» [1].
Il “tricolore” e l’“Unità ordinamentale”
L’art. 12 della Costituzione, nella partizione preliminare intitolata “principî fondamentali”, nella sua lapidaria definizione individua esattamente il significato diretto riposto nella fascia: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni», il quale si associa all’art. 5 Cost., nella sua dimensione di unitarietà dell’ordinamento, oltre che di riconosciuta “Autonomia” precedente all’assetto costituzionale: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Si comprende che l’inserimento nella Costituzione di una disposizione sulla bandiera nazionale esprime l’esigenza di caratterizzare la Nazione con un proprio vessillo, che rappresenta, sin da epoche remote, un segno distintivo della personalità dello Stato sul piano internazionale, assumendo, nel corso degli anni, anche un altro e più profondo significato: quello di strumento di identificazione della Nazione nel suo Stato, ossia, l’espressione in simbolo dello Stato nazionale [2].
Il “tricolore italiano” assurge, quindi, ad emblema nazionale, simbolo (nell’intento del Costituente) dell’“unità nazionale”, anche sul piano internazionale, strumento di identificazione non mutabile dalle maggioranze politiche del momento, segnando (di riflesso) un principio inderogabile di libertà e democrazia, aspetto non presente nei regimi autoritari (quello precedente) che ai simboli associano l’ideologia (imperante), in una parametrazione di valori: la scelta del “tricolore” a simbolo della Nazione e dei suoi valori, distesi nella Carta costituzionale (senza eccezioni di parte).
Un simbolo
Si potrebbe anche osservare una correlazione immediata tra “fascia” e “giuramento” (comma che precede il dodici, del cit. art. 50 del TUEL), imponendo nella seduta di insediamento del Consiglio comunale un atto altrettanto significativo di un impegno verso i cittadini (ovvero, l’organo eletto in rappresentanza del corpo elettorale) con un solenne giuramento «di osservare lealmente la Costituzione italiana», ed in questo momento di gloria il Sindaco indossa (per la prima volta della consiliatura) la “fascia tricolore”.
Una evidente attribuzione di una facoltà di dimostrare il munus (ufficio) esercitato rispetto ad altri organi, nel senso di rappresentare il proprio territorio di provenienza (il Comune), dove l’uso (ossia, l’investitura) «si caratterizza per il suo valore altamente simbolico… siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale» [3].
Non sfugge che, anche da recenti fatti di cronaca, fregiarsi della “fascia tricolore” non risulta una mera facoltà ma un dovere insito alla carica (di più, di un obbligo di etica pubblica), dove la solennità dei momenti viene a caratterizzarsi dall’uso della “fascia tricolore”.
Non indossare o togliersi la “fascia tricolore” è un segnale non equivoco, anche al più distratto dei cittadini, ben potendo rasentare il vilipendio: una censura ai valori e ai significati di un popolo, quello italiano [4].
Donde, l’indossare il simbolo dell’“Unità” dell’Ordinamento giuridico non rappresenta una semplice cerimonia ma un rito che celebra i valori della Costituzione e delle Autonomie Locali: territorio, sovranità e democrazia, spazi politici di libertà forgiati da secoli di storia delle Municipalità (città – stato), quale autogoverno della collettività dei primi Statuti comunali (degli usi civici dei beni collettivi).
L’uso della fascia tricolore
Secondo l’interpretazione ministeriale (cit. in nota) si è affermata la consuetudine (fonte non scritta ma espressione di un comportamento dovuto) comportamentale che «il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga», osservando che «l’alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano».
Una seria catalogazione di principi e doveri, allineati ai valori di etica pubblica (ex art. 54 Cost.), che non ammettono deroghe all’utilizzo se non funzionale a rappresentare valori sia del territorio (quello proprio dell’Ente locale) che dello Stato (soggetto, espressivo della Comunità nazionale), da assolvere in primis da tutti i cittadini, e in funzione più cogente da parte di coloro che esercitano una funzione pubblica, rappresentando con la “persona” l’Istituzione: un livello di policentrismo che, con la sussidiarietà verticale, caratterizza i diversi ambiti di governo, da quello più vicino al territorio e al popolo (di prossimità, il Comune) a quello che assolve un modello compiuto di sovranità nella sua interezza (lo Stato).
Ne deriva che il suo uso è intimamente legato alla doppia natura delle funzioni sindacali, quelle in qualità di capo dell’Amministrazione e quelle in qualità di ufficiale di Governo, legittimando il Sindaco all’utilizzo in presenza di iniziative dove la carica viene esercitata, lasciando alla discrezionalità del rappresentante delle istituzioni quando e dove indossare la fascia, espressione di una presenza congiunta di Stato e Comune.
Delega dell’uso
Ne deriva, seguendo queste linee interpretative, che l’uso della fascia può essere una prerogativa solo del vicesindaco nella sua figura vicaria: «Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione», ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del TUEL.
La norma nell’individuare il vicesindaco come sostituto del sindaco, anche qualora venga attinto dalla misura della sospensione dalla carica, comporta che il primo sia investito ex lege di tutti i compiti e di tutte le funzioni ordinariamente spettanti al secondo, senza che sia possibile, alla luce di essa o di altre norme, ricavare una limitazione ai poteri vicariali esercitabili dal vicesindaco, con piena titolarità nell’indossare la fascia tricolore secondo le prerogative e i limiti imposti al sindaco [5].
L’insieme porta a ritenere che l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, ad esempio assessori o consiglieri comunali, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di organismi od enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo, essendo ammesso solo quale attribuzione del Sindaco, o di chi legalmente lo sostituisce (il vicesindaco).
In termini diversi, il sindaco non potrà delegare altri soggetti (consiglieri, assessori, o altri) per presenziare cerimonie, manifestazioni o per altre circostanze se non il vicesindaco nei casi di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, con l’ovvio corollario che tali incombenze, a ben vedere, non richiedono alcuna delega ma esclusivamente uno stato/dato fattuale, che se da una parte, può essere ricompreso nel mancato esercizio della funzione (da parte del Sindaco) nei casi definiti dal legislatore, dall’altra parte, impediscono che la fascia possa essere contemporaneamente indossata dal sindaco e dal vicesindaco, dove l’assenza/l’impedimento temporaneo/sospensione inducono a ritenere che il sindaco non possa (per ragioni diverse) assolvere la funzione.
Volendo essere ancora più attuali, il vicesindaco potrà indossare la fascia tricolore solo in assenza o impedimento del sindaco dall’esercitare la funzione, con esclusione di un utilizzo da parte di altri (consiglieri o assessori comunali).
Le celebrazioni matrimoniali
L’art. 70, Fascia tricolore, del DPR n. 396/2000, stabilisce che «l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla», con un evidente obbligo (non una facoltà, il “deve” risulta un comando) di utilizzare la fascia nell’esercizio della funzione.
Inoltre, l’art. 1, Ufficio ed ufficiale dello stato civile, del cit. DPR, individua esattamente i soggetti che assumono la funzione di ufficiale di dello stato civile:
- il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge;
- su delega del sindaco (c.d. funzioni delegate) i dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso;
- il presidente della circoscrizione;
- un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni;
- il segretario comunale;
- (per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili), possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Appare evidente, annota il MI [6], che la fascia tricolore può essere utilizzata da chi esercita le funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sola celebrazione del matrimonio e non anche all’effettuazione di atti finalizzati alla celebrazione del matrimonio come, ad esempio, l’effettuazione delle pubblicazioni.
Altri simboli
Resta inteso, che nell’ambito dell’Autonomia organizzativa, alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, l’Amministrazione comunale può disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’Amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge [7].
Con disciplina regolamentare (del Consiglio comunale) si potrà utilizzare dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza ricorrere all’impiego della fascia tricolore, per assegnare una fascia all’occorrenza al consigliere comunale, all’assessore, al presidente del consiglio (anche quello dei ragazzi), nel rispetto dei criteri di accuratezza e sobrietà del cerimoniale.
Schema di regolamento
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA FASCIA TRICOLORE
Art. 1 – Scopo
- Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, l’uso della Fascia Tricolore del Sindaco in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti rilevanti per l’Amministrazione, con ampia facoltà in funzione dell’interesse pubblico del Comune.
Art. 2 – Uso della Fascia Tricolore
- A norma dell’art. 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune di …, da indossare con il verde al collo, appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.
- L’uso della Fascia Tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, che la utilizza nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle pubbliche funzioni, anche all’aperto, assuma ufficialità o ragioni di opportunità, insindacabili nel merito.
- In caso di sua assenza o impedimento temporaneo o sospensione del Sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, solo il Vice Sindaco è titolato all’uso della Fascia Tricolore.
- Il Sindaco (o Vice Sindaco) parteciperà a tutte le manifestazioni o interventi o cerimonie realizzate dall’Amministrazione Comunale, per il “taglio del nastro”, con la Fascia Tricolore.
- L’uso della Fascia Tricolore, sempre con delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale, è ammesso nelle ipotesi indicate da esplicite previsioni normative, ai sensi degli artt. 1 e 70 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, dove l’uso della Fascia Tricolore è obbligatoria.
- A tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso promosse da vari Enti, Associazioni, Associazioni d’Arma, altri soggetti che commemorino persone o avvenimenti di particolare importanza per la Comunità, il Sindaco potrà (dovrà) presenziare con Fascia Tricolore in segno di partecipazione del Comune all’evento.
Art. 3 – Fascia di rappresentanza comunale.
- Distintivo degli altri rappresentanti istituzionali consigliere delegato o assessore è la Fascia di Rappresentanza di colore …, con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
- La Fascia deve essere indossata, previa delega del Sindaco, in ogni circostanza nella quale il rappresentante istituzionale rappresenta l’Ente in cerimonie, ricorrenze o manifestazioni pubbliche.
- La cura della presenza e dell’abbigliamento dovrà sempre essere osservata, per coloro che indosseranno la Fascia di Rappresentanza, in ogni occasione in cui si trovino a rappresentare il Comune.
- Il Presidente del Consiglio comunale è dotato di una Fascia del Presidente di colore …, con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra, in occasione di cerimonie o manifestazioni o eventi pubblici ai quali partecipa il Sindaco, o su iniziative di Competenza del Consiglio comunale, o su delega del Sindaco.
Art. 4 – Disposizioni transitorie e finali
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo … giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all’Albo pretorio (indicare il termine).
Note
[1] Il comma 7, dell’art. 36, dell’abrogata legge n. 142/1990, prevedeva, per la fascia, «da portarsi a tracolla», mentre il comma 1, dell’art. 4, dell’abrogata legge n. 127/1997, che modificata il cit. comma 7, indicava più dettagliatamente, «Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra». Sul punto, vedi Ministero dell’interno (MI), parere 1° settembre 20024, Quesito circa l’uso della fascia tricolore da parte del sindaco, si fornivano indicazioni puntuali su come indossare la fascia, «al riguardo, si fa presente che il riferimento alla “spalla destra’” originariamente introdotto ad opera del comma 7 dell’art. 36 della legge n. 142/90, è stato successivamente eliminato dall’art. 11, comma 14 della legge 265/99. Tuttavia, sebbene anche l’attuale disciplina vigente in materia con l’art. 50, comma 12, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 non disponga nulla sulla posizione della fascia tricolore, si ritiene che, pur non sussistendone l’obbligo normativo, la modalità più corretta, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità, sia pur sempre quella di indossare la fascia tricolore sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo».
[2] Corte cost., 4 ottobre 2018, n. 183.
[3] Circolare Ministero Interno (MI) n. 5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998.
[4] Significativo, l’adozione del DPR 14 marzo 2025, Modalità di esecuzione dell’Inno nazionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 181, l’art. 2, comma 1, dove si dispone che «L’Inno nazionale è uno dei simboli rappresentativi della Repubblica Italiana e deve essere eseguito rispettandone il valore storico e ideale. Durante l’esecuzione i presenti sono in piedi, in posizione composta, in silenzio oppure partecipando col canto», dando significato preciso alla sua presenza corale.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 17 marzo 2022, n. 3080. La sentenza precisa che non sussistono, altresì, limitazioni ipotizzabili anche qualora il vicesindaco non sia componente del Consiglio comunale, confermando la completa assunzione di tutte le competenze del sindaco, riconoscendo la perdurante attualità dei principi enunciati dal Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n. 501 del 4 giugno 2001 secondo cui «deve dirsi che il quadro normativo esibisce risultanze sufficientemente univoche, confermando che nell’ipotesi della vicarietà (…) nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine, per così dire, testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, dovendosi al riguardo innanzi tutto ricordare che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (…). In caso contrario, (…), ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l’ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente. Tale deminutio si evita con la traslazione dei poteri sindacali in capo al vicesindaco, nell’ipotesi di circostanze impedienti di carattere oggettivo, e con il commissariamento dell’ente nell’ipotesi di volontarie dimissioni dell’eletto: a ben vedere, proprio il fatto che il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni, conferma implicitamente che nell’altro caso (impedimento oggettivo) il meccanismo della automatica investitura del vicesindaco è stato ritenuto idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell’ente, il che depone ulteriormente in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto».
[6] Ministero Interno, parere 8 agosto 2022, Corretto uso della fascia tricolore.
[7] Ministero Interno, pareri 18 dicembre 2020, Fascia tricolore; 19 Luglio, 2018, Utilizzo fascia tricolore; 15 settembre 20216, Consiglieri comunali. Dotazione fascia distintiva.
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