Contributi figurativi per lavoratori disabili: anche in aspettativa sindacale scattano i benefici

lentepubblica.it
Importante novità dalla Cassazione: i contributi figurativi extra per i disabili con un’invalidità superiore al 74% valgono anche per chi beneficia dell’aspettativa sindacale.
I lavoratori con disabilità riconosciuta possono contare su una marcia in più per arrivare prima alla pensione. La legge consente infatti di aggiungere mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato, fino a un massimo di cinque anni. E ora arriva una conferma importante: questo vantaggio vale anche per chi è in aspettativa sindacale non retribuita.
Cosa cambia con la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12973 del 14 maggio 2025, ha chiarito che l’aspettativa concessa ai sindacalisti – prevista dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori – non fa perdere il diritto alla maggiorazione contributiva. Anche se il lavoratore non è in servizio attivo, la funzione da lui assolta viene equiparata allo svolgimento di un’attività lavorativa effettiva.
Chi ha diritto alla maggiorazione contributiva
L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 80 l. 388/2000 nell’ottica di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone affette da disabilità. Questa misura compensa le difficoltà che possono ostacolare la continuità lavorativa. Più nel dettaglio, l’agevolazione riguarda:
- i lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 74%;
- i soggetti sordomuti.
A tali categorie di lavoratori viene riconosciuto un bonus di 2 mesi di contributi per ogni anno di servizio effettivo, fino a un massimo di 5 anni (ovvero 60 mesi). In pratica, per ogni anno di lavoro, si aggiungono due mesi figurativi che non aumentano l’importo della pensione, ma consentono di raggiungere prima i requisiti per il pensionamento.
Nella sua pronuncia, la Cassazione ha richiamato il seguente principio di diritto: “Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d’invalidità stabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per la durata dell’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300”.
La sentenza in commento, dunque, rafforza il principio secondo cui le funzioni sindacali e le cariche pubbliche sono equiparate a un’attività lavorativa, anche se non retribuite. Un aspetto che assume particolare importanza per chi interrompe temporaneamente il lavoro per dedicarsi a ruoli di rappresentanza.
Serve una richiesta formale: come presentarla
Il diritto alla maggiorazione contributiva non viene riconosciuto automaticamente. È necessario presentare domanda all’INPS utilizzando il modello AP10. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione sanitaria che certifica l’invalidità, rilasciata dalla Commissione Medica competente.
Il testo della sentenza
Qui è possibile consultaree scaricare il testo completo della pronuncia in formato PDF.
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