La Corte costituzionale, con la sua sentenza, boccia le richieste regionali sulle Fer
La sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale interviene sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, ridefinendo i confini giuridici entro cui le Regioni possono disciplinare l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi climatici nazionali ed europei
Nel pieno di una fase storica segnata dall’urgenza climatica e dalla necessità di accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico, la Corte costituzionale interviene con una pronuncia destinata a orientare in modo duraturo il rapporto tra Stato e Regioni in materia di fonti rinnovabili.
Con la sentenza n. 184 del 2025, depositata il 16 dicembre, i giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di ampie parti della legge regionale della Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024, dedicata all’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti Fer e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva ravvisato nella normativa regionale un superamento delle competenze attribuite alla Regione, nonché una compressione ingiustificata di principi costituzionali e di obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.
L’udienza pubblica si è svolta il 7 ottobre 2025, seguita dalla deliberazione dell’8 ottobre, in un contesto politico e istituzionale nel quale la pianificazione delle rinnovabili rappresenta uno dei nodi più sensibili della transizione ecologica.
Al centro del contenzioso c’è il tentativo della Regione Sardegna di costruire una mappatura dettagliata del proprio territorio, distinguendo le superfici considerate idonee – e quindi soggette a procedure autorizzative semplificate – da quelle dichiarate non idonee, sulle quali l’installazione di nuovi impianti sarebbe stata fortemente limitata.
Un’impostazione che, nelle intenzioni del legislatore regionale, mirava a proteggere il patrimonio paesaggistico, agricolo e culturale dell’isola, ma che secondo la Corte si è tradotta in una serie di divieti generalizzati, privi di un adeguato fondamento tecnico e incompatibili con il quadro normativo sovraordinato.
La sentenza sottolinea come la nozione di non idoneità non possa essere interpretata come un divieto assoluto all’installazione di impianti Fer. In base ai principi desumibili dalla direttiva (Ue) 2023/2413, che rafforza il ruolo delle rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030, le limitazioni territoriali devono essere circoscritte, proporzionate e giustificate, evitando di trasformarsi in ostacoli strutturali alla diffusione delle tecnologie pulite.
Particolarmente rilevante è la declaratoria di illegittimità dell’articolo 1, comma 2, nella parte in cui la norma regionale incideva su autorizzazioni già rilasciate.
La Corte ha richiamato gli articoli 3 e 41 della Costituzione, evidenziando la violazione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e libertà di iniziativa economica.
L’effetto retroattivo della disposizione, privo di una motivazione tecnica puntuale, è stato ritenuto lesivo del legittimo affidamento degli operatori, in un settore caratterizzato da investimenti a lungo termine e da un forte coordinamento con la programmazione nazionale ed europea.
Analoga censura ha colpito il comma 5 dello stesso articolo, che estendeva gli effetti restrittivi della legge ai procedimenti autorizzativi in corso. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che l’esigenza di tutela ambientale, pur costituzionalmente rilevante, non può comprimere in modo indiscriminato le aspettative giuridicamente qualificate degli operatori economici, soprattutto quando tali aspettative si fondano su un quadro normativo statale e unionale chiaro e coerente.
Ulteriore profilo di illegittimità riguarda il comma 8 dell’articolo 1, che limitava gli interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti situati in aree non idonee.
Secondo la Corte, questa previsione contrasta sia con lo statuto speciale della Sardegna sia con la legislazione statale, in particolare con il decreto legislativo n. 199 del 2021, che promuove l’ammodernamento tecnologico degli impianti come strumento essenziale per incrementare l’efficienza energetica e ridurre il consumo di suolo.
Ancora più netto è il giudizio sul comma 9, relativo all’individuazione delle aree non idonee per gli impianti off-shore. In questo caso, la Regione ha invaso una competenza riservata in via esclusiva allo Stato, che detiene la potestà legislativa in materia di tutela dell’ambiente e di ordinamento dello spazio marittimo.
La violazione dell’articolo 117 della Costituzione è stata letta anche alla luce dei principi dell’ordinamento europeo, che richiedono una governance unitaria delle infrastrutture energetiche strategiche.
La sentenza interviene inoltre sull’articolo 3 della legge regionale, dichiarando illegittimi i commi 1, 2, 4 e 5, nonché, per effetto consequenziale, il comma 6.
Tali disposizioni introducevano deroghe alla disciplina nazionale in materia di autorizzazioni paesaggistiche e procedimenti amministrativi, alterando l’equilibrio delle competenze e compromettendo l’uniformità della tutela del paesaggio e dell’ambiente sul territorio nazionale.
La Corte ha richiamato l’articolo 117, comma 2, lettera s), ribadendo che la tutela dell’ambiente costituisce un valore unitario, non frammentabile da normative regionali eterogenee.
Sul piano processuale, sono state respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Sardegna, mentre sono stati dichiarati inammissibili gli interventi delle società private operanti nel settore delle rinnovabili, confermando un orientamento consolidato che limita la partecipazione al giudizio costituzionale alle sole parti istituzionali direttamente coinvolte.
Le ricadute della pronuncia appaiono particolarmente significative per la Sardegna, territorio caratterizzato da un elevato potenziale rinnovabile, ma anche da una forte sensibilità paesaggistica e da una storica dipendenza energetica dal continente.
La legge regionale nasceva dall’esigenza di governare un processo percepito come disordinato, evitando fenomeni di concentrazione indiscriminata di impianti.
La Corte, tuttavia, ha chiarito che tali esigenze devono tradursi in strumenti di pianificazione coerenti con gli indirizzi nazionali ed europei, fondati su criteri tecnico-scientifici condivisi e non su preclusioni generalizzate.
Nel quadro nazionale, la sentenza rafforza il ruolo dello Stato nella definizione delle regole della transizione energetica, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale.
Il pronunciamento è destinato a incidere su contesti territoriali analoghi, dove il confronto tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del paesaggio ha già generato tensioni normative e contenziosi.
In un momento in cui le risorse del Pnrr e gli obiettivi climatici al 2030 impongono tempi rapidi e certezza regolatoria, la decisione della Consulta contribuisce a ridurre il rischio di interventi legislativi disallineati e di improvvisi blocchi autorizzativi.
La sentenza n. 184/2025 si inserisce così in un filone giurisprudenziale che riconosce alle fonti rinnovabili un ruolo strutturale nell’attuazione dei principi costituzionali di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, richiamando le autonomie territoriali a un esercizio delle proprie competenze fondato sulla leale collaborazione e su una visione sistemica della transizione energetica.
Alla luce di questo pronunciamento, Anie Rinnovabili ha auspicato che l’attuazione del decreto-legge n. 175/2025 e del decreto correttivo n. 178/2025 possa proseguire in modo coerente, valorizzando il ruolo delle aree idonee come strumento di accelerazione e senza introdurre automatismi escludenti privi di fondamento nel diritto costituzionale.
L’associazione, inoltre, ha espresso l’auspicio di una maggiore apertura al dialogo con le istituzioni, per trovare un equilibrio efficace tra le esigenze e gli obiettivi nazionali e regionali.
Crediti immagine: Depositphotos
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