Marketing e privacy: il Garante multa Verisure Italia per pratiche scorrette sui dati personali
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Una sanzione da 400mila euro riporta al centro del dibattito il confine tra promozione commerciale e tutela dei diritti degli utenti, evidenziando criticità nella gestione dei consensi e delle opposizioni al marketing.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione amministrativa di 400mila euro a Verisure Italia, società attiva nel settore dei sistemi di sicurezza, per violazioni della normativa europea sulla privacy legate al trattamento dei dati personali a fini promozionali. Il provvedimento rappresenta un nuovo intervento dell’Autorità volto a rafforzare il rispetto delle regole sul marketing diretto e sull’uso corretto delle informazioni dei cittadini.
La decisione arriva al termine di un’istruttoria avviata a seguito di segnalazioni e reclami presentati da utenti, che lamentavano la ricezione continuativa di comunicazioni pubblicitarie non richieste, nonostante l’esplicita opposizione al trattamento dei propri dati personali.
Le segnalazioni all’origine dell’istruttoria
Alla base dell’intervento del Garante vi sono due episodi distinti ma accomunati dalla stessa problematica. Da un lato, un ex cliente di Verisure Italia ha denunciato la ricezione di messaggi promozionali via sms anche dopo aver esercitato il diritto di opposizione previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). Dall’altro, un potenziale cliente, che si era limitato a richiedere un preventivo, ha segnalato di aver iniziato a ricevere telefonate, email e sms a carattere pubblicitario senza aver espresso un consenso specifico.
In entrambi i casi, le comunicazioni commerciali sarebbero proseguite nonostante una chiara volontà contraria manifestata dagli interessati, un elemento che ha spinto l’Autorità ad approfondire le modalità di gestione dei dati da parte della società.
Le violazioni riscontrate dal Garante
L’analisi condotta dal Garante ha portato alla luce numerose criticità, giudicate particolarmente rilevanti sotto il profilo della tutela dei diritti degli utenti. Tra gli aspetti più contestati vi è la gestione tardiva delle richieste di opposizione, avvenuta oltre i termini stabiliti dalla normativa europea. Il Gdpr, infatti, impone ai titolari del trattamento di rispondere tempestivamente alle istanze degli interessati, soprattutto quando riguardano l’interruzione di attività promozionali indesiderate.
Un ulteriore punto critico riguarda le modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing attraverso il form presente sul sito web della società. Secondo il Garante, l’informativa fornita agli utenti non risultava sufficientemente chiara e completa. Inoltre, il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali non era adeguatamente distinto dalla semplice richiesta di un preventivo.
In pratica, l’inserimento del numero di telefono per ottenere un’offerta personalizzata veniva interpretato come un assenso implicito al marketing, un approccio che l’Autorità ha ritenuto non conforme alle regole. Il consenso, per essere valido, deve infatti essere libero, specifico, informato e inequivocabile, caratteristiche che non possono essere soddisfatte quando è “accorpato” ad altre finalità.
Conservazione dei dati e teleselling: un equilibrio mancato
Nel mirino del Garante è finito anche il periodo di conservazione dei dati dei potenziali clienti. Verisure Italia prevedeva di mantenere le informazioni raccolte per attività di teleselling fino a dodici mesi, anche nel caso in cui il preventivo non fosse stato accettato. Secondo l’Autorità, questo arco temporale è apparso eccessivo e sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate.
La normativa europea richiede che i dati personali siano conservati solo per il tempo strettamente necessario agli scopi per cui vengono raccolti. Prolungare il periodo di utilizzo senza una base giuridica solida espone le aziende al rischio di trattamenti invasivi e non giustificati.
Le misure imposte alla società
Oltre alla sanzione economica, il provvedimento del Garante prevede una serie di obblighi correttivi. In particolare, Verisure Italia dovrà interrompere qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati personali acquisiti in modo illecito e procedere alla cancellazione delle informazioni raccolte senza un consenso valido.
L’Autorità ha inoltre ordinato l’adeguamento delle informative privacy alle prescrizioni del Gdpr, affinché risultino chiare, trasparenti e facilmente comprensibili anche per utenti non esperti. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la società sarà tenuta a comunicare al Garante tutte le misure adottate per conformarsi pienamente alla normativa.
Un caso emblematico per il marketing moderno
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha preso atto delle iniziative correttive già avviate dalla società, segnale di una volontà di adeguamento alle regole. Tuttavia, il caso Verisure Italia si inserisce in un contesto più ampio, che vede le Autorità europee sempre più attente a contrastare pratiche di marketing aggressive o poco trasparenti.
La decisione ribadisce un principio chiave: la promozione commerciale non può prescindere dal rispetto della volontà degli utenti. Richiedere un preventivo o fornire un recapito non equivale automaticamente ad accettare comunicazioni pubblicitarie reiterate. Il confine tra informazione e pressione commerciale resta sottile, ma è proprio su questa linea che si gioca la fiducia dei consumatori.
In un mercato sempre più orientato alla raccolta e all’analisi dei dati, il provvedimento rappresenta un monito per tutte le aziende: la protezione dei dati personali non è un adempimento formale, ma un elemento centrale della relazione con il pubblico. Un rispetto rigoroso delle regole non solo evita sanzioni, ma contribuisce a costruire un rapporto più trasparente e sostenibile tra imprese e cittadini.
Il testo del provvedimento
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