Palpeggiamenti, anche se di breve durata, sono violenza sessuale: parola della Cassazione

Agosto 12, 2025 - 03:00
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Palpeggiamenti, anche se di breve durata, sono violenza sessuale: parola della Cassazione

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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale di Milano e della parte civile in un caso di presunta violenza sessuale avvenuto in un contesto lavorativo: la decisione si sofferma sull’assunto che baci e palpeggiamenti, anche se di breve durata, configurano il reato.


L’imputato, un rappresentante sindacale, risultava accusato di aver molestato una lavoratrice rivoltasi a lui per un parere su una vertenza con il datore di lavoro. Secondo la ricostruzione accertata nei precedenti gradi di giudizio, l’uomo l’aveva fatta accomodare nell’ufficio, chiudendo la porta alle sue spalle.

Dopo averle detto “Sfogati quanto vuoi, siamo soli”, frase che richiamava un’espressione usata poco prima dalla stessa donna ma in un contesto diverso, le aveva massaggiato la schiena, baciandola sul collo e sulle orecchie.

Alla richiesta di smettere, aveva risposto che la stava “facendo rilassare”, continuando però a palpeggiarla fino a toccarle i seni e a infilare le mani negli slip dalla parte posteriore, interrompendo solo quando la vittima aveva urlato il proprio disappunto.

Inizialmente esclusa la sussistenza di violenza

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto il racconto della donna credibile e coerente con le testimonianze di marito, amica e colleghe. Pur riconoscendo la natura sessuale dei gesti e la loro capacità di provocare eccitazione all’imputato, i giudici avevano escluso la sussistenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, sostenendo che la vittima non fosse stata fisicamente costretta e che avesse avuto la possibilità di allontanarsi.

Una valutazione confermata anche in appello, con l’argomento che la condotta, protrattasi per 20-30 secondi, non fosse né repentina né tale da soggiogare fisicamente la donna.

Palpeggiamenti, anche se di breve durata, sono violenza sessuale: la Cassazione ribalta l’assoluzione

La Suprema Corte ha però censurato entrambe le decisioni di merito, ricordando che la nozione di violenza sessuale, prevista dall’articolo 609-bis del codice penale, comprende qualunque contatto fisico, anche fugace, che coinvolga le zone genitali o comunque considerate “erogene” dalla scienza, quando tale atto sia idoneo a compromettere la libera autodeterminazione sessuale della persona.

Secondo i giudici di legittimità, la durata del gesto o la possibilità per la vittima di sottrarsi non incidono sulla configurazione del reato, se l’atto ha comunque raggiunto le parti intime o zone capaci di suscitare eccitazione sessuale. Anche uno sfioramento improvviso o un toccamento insidioso, se rivolto a tali aree del corpo, integra la violenza sessuale consumata, a prescindere dall’esito finale o dalla reazione immediata della persona offesa.

Alla luce di questi principi, la Cassazione ha disposto il rinvio a un nuovo giudizio, che dovrà valutare la vicenda applicando i criteri interpretativi consolidati in materia.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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