Progressioni economiche Enti Locali: l'ARAN chiarisce i differenziali stipendiali
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Un recente orientamento dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), identificato con il codice 34257, fornisce nuovi chiarimenti in merito alle progressioni economiche e ai differenziali stipendiali per il personale del comparto Funzioni Locali.
Il parere interviene su una questione tecnica, ma di grande rilevanza pratica per gli enti locali e i dipendenti interessati ai meccanismi di avanzamento retributivo.
La questione: progressione orizzontale e cambio di area
Il dubbio sollevato riguarda una situazione piuttosto frequente nella gestione del personale pubblico: se una procedura di progressione economica orizzontale, disciplinata da un Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto nel 2023 e con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2023, viene attivata solo nel giugno 2024, un dipendente che nel frattempo – ad aprile 2024 – sia passato a un’area superiore attraverso una progressione verticale, ha comunque diritto al beneficio economico previsto nella procedura riferita all’area inferiore?
Progressioni economiche Enti Locali: l’ARAN chiarisce i differenziali stipendiali
ARAN chiarisce che per valutare il diritto alla progressione economica orizzontale bisogna considerare la situazione del lavoratore alla data in cui il beneficio decorre, e non al momento in cui risulta effettivamente avviata o conclusa la selezione. Di conseguenza, ai fini della verifica del requisito del triennio di permanenza richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera a) del CCNL 16 novembre 2022, ciò che conta è la posizione del dipendente al 1° gennaio 2023.
Pertanto, se alla data di decorrenza del beneficio – in questo caso il 1° gennaio 2023 – il lavoratore si trovava ancora nell’area inferiore e possedeva i requisiti previsti, ha diritto a partecipare alla progressione economica anche se al momento della selezione risulta già inquadrato attualmente in un’area superiore.
Le conseguenze sul trattamento economico
Nel caso in cui il dipendente venga effettivamente ammesso alla progressione e questa gli venga riconosciuta, si pone la questione di come trattare la differenza economica rispetto alla nuova posizione. ARAN richiama, a tal proposito, l’articolo 15, comma 3 del CCNL 2022, secondo il quale, se il beneficio economico derivante dalla progressione risulta superiore al trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova area, il lavoratore conserva la differenza sotto forma di assegno personale.
Tale assegno risulta assorbibile, vale a dire destinato a essere riassorbito nel corso delle future progressioni economiche all’interno della nuova area, e si finanzia con le risorse del Fondo per la contrattazione decentrata.
Un’indicazione utile per il personale
Questo parere rappresenta un utile riferimento per gli uffici del personale degli enti locali, spesso alle prese con tempistiche non sempre lineari nella gestione delle progressioni. La precisazione dell’ARAN conferma che, anche in presenza di ritardi procedurali, l’elemento temporale da considerare per la maturazione dei requisiti resta la data di decorrenza formale del beneficio economico.
In conclusione, l’interpretazione fornita dall’Agenzia rafforza la coerenza del sistema, garantendo che i diritti dei lavoratori non risultino penalizzati da eventuali slittamenti nella tempistica delle procedure.
Il testo del parere ARAN
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