Stanno per arrivare i conguagli sui contributi: le istruzioni dell'Inps
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Scadenze, novità operative e casi particolari: la guida completa alle regole Inps per la chiusura contributiva dell’anno appena concluso.
Con l’avvio del nuovo anno entrano nel vivo le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali relativi al 2025, un passaggio cruciale per garantire la corretta determinazione dell’imponibile e delle somme dovute all’Inps. A fare chiarezza è l’Istituto nazionale di previdenza sociale, che con una specifica circolare fornisce un quadro dettagliato delle tempistiche, delle modalità operative e delle principali fattispecie interessate, rivolgendosi sia ai datori di lavoro privati sia alle amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo delle istruzioni Inps è duplice: da un lato consentire la regolarizzazione di eventuali differenze contributive emerse nel corso dell’anno, dall’altro uniformare le procedure di rendicontazione, soprattutto in presenza di elementi retributivi variabili o di regimi agevolati introdotti o confermati dalla normativa più recente.
Le scadenze da rispettare: gennaio e febbraio 2026 al centro
Il primo elemento da tenere presente riguarda i termini entro cui effettuare i conguagli. I datori di lavoro possono procedere in due momenti distinti:
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entro il 16 gennaio 2026, utilizzando la denuncia contributiva riferita a dicembre 2025;
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entro il 16 febbraio 2026, tramite la denuncia di competenza di gennaio 2026.
Per alcune operazioni specifiche, come quelle legate al Trattamento di fine rapporto (TFR) versato al Fondo di Tesoreria, è prevista una finestra più ampia: la sistemazione può infatti avvenire anche con la denuncia di febbraio 2026, senza applicazione di sanzioni o oneri aggiuntivi.
Elementi variabili della retribuzione: cosa rientra nel conguaglio
Uno dei capitoli più rilevanti riguarda gli elementi variabili della retribuzione, ossia tutte quelle componenti che possono modificare l’imponibile contributivo rispetto a quanto già denunciato. Rientrano in questa categoria, tra gli altri:
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straordinari e indennità di trasferta;
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integrazioni per malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
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permessi non retribuiti, assenze e congedi;
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compensi per ferie non godute;
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integrazioni salariali non a zero ore.
Il principio cardine resta quello della competenza annuale: le variabili riferite a dicembre 2025, anche se regolarizzate nel mese successivo, concorrono alla formazione dell’imponibile dell’anno appena concluso. Tuttavia, ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive, tali somme sono trattate come retribuzione del mese in cui vengono denunciate.
Massimale contributivo: attenzione ai nuovi limiti
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, o per chi ha optato per il sistema contributivo, continua ad applicarsi il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per il 2025 il tetto è fissato a 120.607 euro, valore rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat.
Il massimale non è frazionabile su base mensile e deve essere considerato anche in presenza di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno. In caso di superamento, la quota eccedente non è soggetta a contribuzione IVS, ma deve essere comunque indicata nelle denunce contributive secondo le modalità tecniche previste.
Il contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Un ulteriore aspetto da monitorare riguarda il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore, applicabile sulla parte di retribuzione che supera la prima fascia pensionabile. Per il 2025 il limite di riferimento è pari a 55.448 euro annui.
Il calcolo avviene su base mensile, con possibili necessità di conguaglio a fine anno, soprattutto nei casi di rapporti di lavoro multipli o successivi. In queste situazioni, diventa fondamentale la collaborazione del lavoratore, chiamato a fornire le certificazioni delle retribuzioni già percepite.
Ferie non godute: quando è possibile recuperare i contributi
La normativa consente di assoggettare a contribuzione il compenso per ferie maturate ma non fruite, anche se non ancora corrisposto. Qualora, però, le ferie vengano godute in un momento successivo, il contributo versato in precedenza diventa indebito e può essere recuperato dal datore di lavoro, riducendo l’imponibile dell’anno di riferimento.
Questo meccanismo garantisce coerenza tra contribuzione e reale utilizzo delle ferie, evitando duplicazioni di oneri.
Fringe benefit: soglie confermate e nuove verifiche
La legge di Bilancio 2025 ha confermato per il triennio 2025-2027 la disciplina agevolata sui fringe benefit, innalzando le soglie di esenzione a:
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1.000 euro per la generalità dei lavoratori;
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2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
Rientrano nel perimetro agevolato beni e servizi, ma anche rimborsi per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo della prima casa. Il superamento dei limiti comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo, non solo della parte eccedente, rendendo il conguaglio di fine anno un passaggio decisivo.
Mance, auto aziendali e prestiti: le altre voci sotto osservazione
Particolare attenzione è richiesta anche per:
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mance percepite dai lavoratori del settore turistico e della ristorazione, che entro determinati limiti sono escluse dalla base contributiva;
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auto aziendali a uso promiscuo, per le quali dal 2025 cambiano i criteri di determinazione del valore imponibile, con un sistema che premia i veicoli elettrici e ibridi;
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prestiti concessi ai dipendenti, il cui beneficio imponibile è ora calcolato sulla base del nuovo tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale europea.
TFR e operazioni societarie: le ultime indicazioni
Infine, la circolare Inps dedica ampio spazio ai conguagli sul TFR versato al Fondo di Tesoreria, alla rivalutazione annuale delle quote accantonate e agli effetti delle operazioni societarie che comportano il trasferimento dei lavoratori. In questi casi, l’onere del conguaglio ricade sul datore di lavoro subentrante, chiamato a garantire la continuità contributiva e la correttezza delle certificazioni rilasciate.
Conguagli sui contributi: le istruzioni dell’Inps
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