Estintori e impianto antincendio, tutti gli obblighi dei condomini

Lug 20, 2025 - 00:00
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Estintori e impianto antincendio, tutti gli obblighi dei condomini

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Ecco una panoramica completa relativa agli obblighi dei condomini in materia di estintori e impianti antincendio.


Iniziano i mesi più caldi dell’anno e tornano all’attenzione delle cronache gli incendi boschivi, ma anche nelle città, a fondi abbandonati e aree che soffrono per il degrado. Ma quali sono invece gli obblighi per palazzi e strutture condominiali?

È bene premettere che l’installazione di dispositivi antincendio all’interno dei condomini non è obbligatoria, tou cour, ma è connessa alle caratteristiche strutturali dell’edificio, con la destinazione d’uso di determinati ambienti, la presenza di personale dipendente, i locali tecnici e le autorimesse. Più in generale, la normativa, impone l’obbligo degli estintori solo a patto che siano in essere condizioni di potenziale rischio specifico, che l’amministratore è tenuto al valutare periodicamente.

La normativa di riferimento

Secondo il Decreto Ministeriale 246/1987 e successive modifiche, l’installazione di sistemi estintori è necessaria e ritenuta obbligatoria:

  • nei locali tecnici con la presenza di elettricità, centrali termiche;
  • nelle autorimesse, soprattutto se sotterranee o chiuse, in linea con quanto previsto dal D.P.R. 151/2011;
  • Se sussistono spazi adibiti allo stoccaggio di combustibili;
  • nei vani macchina degli ascensori, laddove le valutazioni del rischio lo richiedano;
  • negli edifici in cui operano lavoratori subordinati, dove è obbligatorio garantire misure di sicurezza antincendio ai sensi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008.

Ogni dispositivo deve essere conforme alle classi minime previste (21A 89BC) e posizionato in modo strategico, vicino ai generatori di calore o lungo le vie di fuga.

Lamministratore condominiale, in questo specifico caso, assume un ruolo davvero cruciale, essendo tenuto obbligatoriamente ad effettuare periodiche valutazioni del rischio incendio nel condominio, operazione che andrebbe compiuta a prescindere ma che diviene doverosa quando al suo interno operino lavoratori come addetti alle pulizie oppure portieri. Lo scopo è chiaro ed è quello di tutelare l’incolumità collettiva, per garantire la quale è utile adottare eventualmente misure correttive o preventive, inclusa la predisposizione di estintori nelle zone comuni dell’edificio, la redazione del Certificato Prevenzione Incendi e la manutenzione periodica di questi dispositivi.

Questo ultimo documento, Certificato di Prevenzione Incendi, acronimo CPI, è richiesto dalla normativa se l’edificio supera i 24 metri di altezza antincendio, per autorimesse di dimensioni rilevanti (oltre 300 mq) ed anche per centrali termiche e depositi di GPL. Il certificato non ha una scadenza prefissata, ma la norma prevede l’obbligo di aggiornamento ogni cinque anni attraverso una nuova dichiarazione di conformità.

Il dettaglio delle prescrizioni

In caso di strutture molto grandi, un numero elevato di unità abitative, l’altezza degli stabili qualora superi 24 metri di altezza ed anche l’ampiezza delle aree garage ed autorimesse a corredo se di portata superiore a 300mq, l’installazione dei soli estintori non è sufficiente e la normativa richiedere l’installazione di idranti antincendio. Condomini di questa fattispecie devono essere dotati di impianti fissi alimentati da rete idrica e idranti a muro, conformi agli standard UNI EN 671-1 e 671-2 dotazioni specifiche per la gestione delle emergenze in impianti termici ad alto rischio.

L’amministratore, in qualità di responsabile sicurezza delle aree comuni, deve fare richiesta del CPI, presentando una SCIA antincendio tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o direttamente al comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

In temini economici, il costo degli estintori installati in zone comuni risultasuddiviso tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come previsto dall’art. 1123 del c.c..

Se, invece, l’installazione dei dispositivi antincendio riguarda spazi utilizzati solo da alcuni condomini, è prassi che il costo venga ripartito tra i soli beneficiari diretti, come può accadere per l’utilizzo di box auto, dove il costo riguarda solo i proprietari come stabilito in diverse sentenze come quella della Corte di Cassazione n. 7077/1995, che ha deliberato fossero i proprietari dei garage a farsi carico dei costi di adeguamento antincendio relativi a tali spazi.

Controlli e manutenzioni necessari

Oltre alle spese di installazione, gli estintori sono dispositivi che necessitano di manutenzioni periodiche per essere sempre funzionanti e in regola con al normativa. Al costo di acquisto e installazione va sommato, dunque, il costo di periodica manutenzione e revisione come definito dalla norma di riferimento UNI 9994-1:2024, che definisce le attività da svolgersi al fine di tenere in efficienza la dotazione antincendio:

  • controllo iniziale, ai fini di verificare la conformità della fornitura;
  • sorveglianza visiva, da eseguire regolarmente per assicurarsi che siano facilmente accessibili, integri nei loro sigilli, in buono stato;
  • tecnici abilitati devono attuare controlli semestrali, per verificare la regolarità dei parametri tecnici quali stato generale, pressione e peso;
  • revisione programmata, a seconda della tipologia (es. ogni 36 mesi per polvere, 60 mesi per CO2);
  • collaudo periodico, con una tempistica che può variare da 6 a12 anni a seconda che sia presente il serbatoio o la bombola.
  • Apposizione del cartellino di manutenzione, da lasciare sempre visibile su ciascun estintore, dove deve essere riportato e aggiornato ogni intervento.

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