Parte dalla Toscana la ‘rivoluzione’ case popolari: chi ha più bisogno passa avanti
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Con la sentenza 1/2026 la Corte Costituzionale ha creato messo un punto destinato a generare grande scompiglio nel sistema di assegnazione delle cosiddette ‘case popolari’ in tutto il territorio italiano.
Una decisione destinata ad avere effetti pratici sulle graduatorie ERP (edilizia residenziale pubblica) di tutto il Paese, sia passate che future. Il pronunciamento ha stabilito che premiare la residenza prolungata e la lunga attività lavorativa sul territorio, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza. Secondo il giudizio della Corte Costituzionale nelle graduatorie per le case popolari deve essere più importante rispondere alla gravità e urgenza del bisogno abitativo e questo non ha a che fare con la presenza in un certo territorio.
Il meccanismo premiante per le graduatorie
La risposta ad ogni singola variante genera un punteggio. Nello specifico alla variabile “da quanto tempo vivi qui” rischia, secondo la sentenza, di far salire in graduatoria persone meno bisognose, soltanto perché più “radicate” in un territorio. Un punteggio che, di contro, potrebbe penalizzare coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà o emergenza abitativa. Molto dettagliata la spiegazione posta dalla Corte Costituzionale contenuta nel principio cardine posto alla base della sentenza n. 1 dell’8 gennaio scorso. Il caso concreto ha visto l’avvio da una specifica disposizione – l’art. 10 che richiamava l’Allegato B, lettera c-1 – della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019. Nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP è prevista l’attribuzione di punteggi crescenti in base alla durata della residenza anagrafica nel territorio interessato dal bando. Inoltre il meccanismo premiante valutava anche il tempo dell’attività lavorativa continuativa svolta nello stesso territorio.
La questione di legittimità
Pur non essendo un requisito di accesso, che, cioè, limitasse l’iscrizione in graduatoria, il sistema consentiva di accumulare fino a quattro punti, un peso tale da superare punteggi legati a condizioni di grave disagio economico e sociale delle famiglie richiedenti. La questione di legittimità costituzionale è giunta presso la Consulta tramite il Tribunale ordinario di Firenze, in veste di giudice rimettente. L’occasione per l’esame della Corte è stata colta nell’ambito di una causa promossa da alcune associazioni di tutela dei diritti, in merito a un bando comunale applicativo della normativa regionale.
Possibile contrasto con la Costituzione
Nel dettaglio, il giudice fiorentino ha denunciato il possibile contrasto della normativa regionale con l’art. 3 Cost. e con il primo comma dell’art. 117 Cost. La Consulta ha ritenuto critica e discutibile non la questione della residenza in quanto tale, ma il peso eccessivo attribuito a quella che il giudice costituzionale chiama “storicità di presenza”. Il rischio è che la eccessiva valorizzazione di questi indicatori comprimano il fattore di stato di bisogno che invece rappresenta la vera ragione delle politiche abitative pubbliche.
Illegittimità Costituzionale
La Corte ha, dunque, ritenuto fondata la censura sull’art. 3. Ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1. Sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha sottolineato come l’edilizia residenziale pubblica sia, innanzitutto, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale e volto a garantire un’esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.
Diritto alla casa tra i diritti fondamentali
Il messaggio è chiaro. Il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non – per forza – a chi è residente da più mesi o anni. Coerentemente con questo basilare principio, i criteri di assegnazione degli alloggi non possono che essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata – o la lunga permanenza lavorativa – non sono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.
La discriminante territorio
La discriminante territoriale non può favorire direttamente nei punteggi delle graduatorie per le case popolari – coloro che vivono da più tempo in un territorio poichè non dice nulla della reale situazione di povertà. Al contempo, rischia di produrre discriminazioni indirette, soprattutto verso i nuoviò residenti, i lavoratori stagionali o precari e le stesse persone costrette a spostarsi in nuovi luoghi, proprio a causa del disagio abitativo.
Esaminando nel dettaglio il pronunciamento, testualmente, questo bolla il criterio applicato nella legge regionale toscana come “irragionevole, non proporzionato e doppiamente contrastante con l’art. 3 della Costituzione”. Questa discriminante genera una seria disparità tra soggetti ugualmente fragili e in condizioni di bisogno. Dall’altra parte fa sì che persone che versino in condizioni economiche simili o addirittura più gravi, possano finire superate in graduatoria da soggetti meno bisognosi, ma residenti o comunque lavoratori “storici” nel territorio. L’analisi non si ferma qui. Il principio di eguaglianza, spiega la Corte, viene tradito anche in senso sostanziale. Il criterio fissato dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l’accesso alla casa mentre dovrebbe essere questo il suo principale motivo di esistenza, come è richiesto dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Rischio paradosso
La Corte ha tenuto a sottolineare una sorta di paradosso per il quale sono proprio le persone in maggiore difficoltà a essere più mobili sul territorio. Coloro che si trovano costretti a spostarsi per sfratti, precarietà abitativa o per trovare un’occupazione difficilmente risulteranno regolarmente residenti nel comune oggetto della graduatoria. La residenza prolungata, secondo la Consulta, non è minimanete una garanzia né di maggiore bisogno, né di una futura stabilità. È bene chiarire che la sentenza 1/2026 della Corte non elimina del tutto ogni riferimento al territorio. La permaenza prolungata può, in quest’ottica, essere considerata un criterio conforme alla Costituzione soltanto quando è – effettivamente – collegata o dipendente dallo stato di bisogno, e indice della sua persistenza.
In breve
Ricapitolando gli effetti della sentenza della Corte, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’Allegato B, lettera c-1) della legge regionale toscana è ora espunto dall’ordinamento. Di conseguenza, la Regione Toscana dovrà rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP e i punteggi legati a residenza e attività lavorativa prolungata non potranno più essere utilizzati.
Grande interesse mediatico
La pronuncia in oggetto sta rapidamente divenendo un parametro interpretativo nazionale per Regioni, Comuni ed enti gestori dell’edilizia pubblica. Tutti i regolamenti che favoriscono il fattore “storicità” rischiano ora ricorsi, censure di illegittimità e annullamenti con una ‘bomba’ ad orologeria pronta a scoppiare su un tema così caldo e sempre più urgente. Chiunque dovrà lavorare su queste tematiche dovrà ricordare che nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si supera con l’anzianità. I criteri di graduatoria dovranno essere più ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l’equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.
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