Gli incentivi tecnici alla luce dei pareri MIT 3090/2025, 3078/2025 e 3076/2025
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L’incentivo del 2% per le attività tecniche svolte dal personale interno delle amministrazioni appaltanti rappresenta uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle professionalità impiegate nei procedimenti di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Tuttavia, la disciplina di tale beneficio presenta criticità interpretative che hanno generato dubbi applicativi tra le stazioni appaltanti.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso i pareri n. 3090/2025, n. 3078/2025 e n. 3076/2025, ha fornito chiarimenti sui presupposti per l’erogazione degli incentivi tecnici, con particolare riferimento:
- Alla necessità che il contratto d’appalto sia effettivamente stipulato;
- Alla possibilità di riconoscere l’incentivo anche in caso di revoca o risoluzione del contratto;
- Alla delimitazione delle attività incentivabili, con esclusione della gestione finanziaria dei programmi di investimento.
Il presente contributo analizza il quadro normativo e i recenti orientamenti ministeriali, con lo scopo di fornire indicazioni operative per le amministrazioni e i dipendenti pubblici coinvolti.
L’incentivo tecnico: natura e presupposti di erogazione
La disciplina dell’incentivo per le funzioni tecniche è attualmente regolata dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, che riprende in parte le disposizioni previgenti di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Tale norma prevede che:
- Una quota pari al 2% dell’importo a base di gara possa essere destinata al pagamento di incentivi per il personale interno della stazione appaltante che abbia svolto attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e supporto tecnico-amministrativo;
- L’erogazione dell’incentivo avvenga esclusivamente a seguito della stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario;
- La ripartizione degli incentivi avvenga secondo criteri predefiniti, stabiliti dal regolamento interno della stazione appaltante.
Il principio di effettiva conclusione del contratto
Il parere MIT n. 3090/2025 ha chiarito che l’incentivo non può essere riconosciuto se il contratto non viene stipulato. Tale posizione risponde a un principio logico e giuridico: l’incentivo ha la funzione di premiare il personale tecnico che ha contribuito al buon esito della procedura, ma se l’appalto non si conclude con la sottoscrizione del contratto, non si realizza l’effettiva utilità pubblica che giustifica l’erogazione del compenso.
Nel caso sottoposto al MIT, un’amministrazione aveva richiesto chiarimenti sulla possibilità di erogare l’incentivo per attività di programmazione e progettazione di una gara che, tuttavia, non era stata bandita a causa di una proroga della concessione esistente. Il MIT ha escluso tale possibilità, ribadendo che il presupposto imprescindibile per l’erogazione del beneficio è la stipula del contratto.
Incentivi e revoca dell’appalto: l’ammissibilità del compenso in caso di risoluzione del contratto
La posizione del MIT nel parere n. 3078/2025
Un secondo tema affrontato dal MIT riguarda la possibilità di riconoscere l’incentivo anche nel caso in cui il contratto, pur essendo stato regolarmente stipulato, venga successivamente revocato o risolto.
A tal proposito, il parere MIT n. 3078/2025 ha stabilito che:
- L’incentivo può essere erogato se il contratto è stato formalmente concluso, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dell’opera;
- L’eventuale revoca o risoluzione contrattuale non incide sulla legittimità dell’incentivo, purché l’ente abbia previsto tale eventualità nel proprio regolamento interno.
Questa posizione trova fondamento nel principio secondo cui l’incentivo remunera attività già svolte dal personale tecnico, e dunque non può essere subordinato all’esito finale dell’appalto. Se il contratto è stato sottoscritto e l’attività incentivabile è stata espletata, il diritto al compenso matura anche in caso di successiva risoluzione contrattuale.
Attività incentivabili e limiti applicativi: il divieto di riconoscimento per le attività finanziarie
Programmazione della spesa per investimenti e gestione finanziaria
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la delimitazione delle attività incentivabili, con particolare riferimento alla programmazione della spesa per investimenti e alla gestione finanziaria degli appalti.
Il parere MIT n. 3076/2025 ha confermato che sono incentivabili le attività di programmazione triennale e aggiornamento annuale dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, non rientrano tra le attività incentivabili:
- L’accensione di mutui e altre operazioni finanziarie relative al finanziamento dell’opera;
- Il monitoraggio e il controllo degli aspetti finanziari connessi all’appalto.
Questa distinzione è stata ribadita anche dalla Corte dei Conti Toscana, che ha escluso la possibilità di riconoscere incentivi per attività non direttamente connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione dell’appalto.
Conclusioni e indicazioni operative
L’interpretazione fornita dal MIT attraverso i pareri n. 3090/2025, n. 3078/2025 e n. 3076/2025 fornisce chiarimenti essenziali per le stazioni appaltanti nella gestione degli incentivi tecnici. In sintesi:
- L’incentivo può essere erogato solo se il contratto viene stipulato, escludendo qualsiasi compenso per attività progettuali o programmatiche non sfociate in un affidamento concreto;
- L’incentivo è riconoscibile anche in caso di revoca o risoluzione del contratto, purché l’attività incentivabile sia stata effettivamente svolta;
- Le attività finanziarie non rientrano tra quelle incentivabili, in quanto non direttamente collegate alla gestione tecnica dell’appalto.
Le amministrazioni sono chiamate a recepire tali principi nei propri regolamenti interni, garantendo un’applicazione coerente delle disposizioni normative e prevenendo eventuali contenziosi derivanti da interpretazioni difformi della disciplina sugli incentivi tecnici negli appalti pubblici.
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