Precettazione illegittima: il TAR difende il diritto di sciopero
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Il delicato equilibrio tra diritto di sciopero e garanzia dei servizi pubblici essenziali torna al centro dell’attenzione con la sentenza del TAR Lazio, Sezione III, 22 gennaio 2026, n. 1289.
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi su uno degli istituti più controversi del nostro ordinamento, la precettazione, offrendo una lettura particolarmente rigorosa dei presupposti che legittimano l’intervento dell’autorità politica nella regolazione degli scioperi e ponendo limiti stringenti all’uso di uno strumento che incide direttamente su una libertà di rango costituzionale.
Il caso
La controversia trae origine dallo sciopero generale proclamato per l’intera giornata del 17 novembre 2023 dalle Confederazioni CGIL e UIL, che coinvolgeva una pluralità di settori pubblici e privati, tra cui numerosi servizi qualificati come essenziali.
A poche ore dall’inizio dell’astensione, tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) adottava un’ordinanza di precettazione, riducendo la durata dello sciopero a sole 4 ore in diversi comparti del trasporto. L’intervento è stato giustificato dal dicastero con la necessità di evitare un grave pregiudizio al diritto costituzionale alla circolazione. Proprio contro tale atto hanno agito le organizzazioni sindacali, denunciando una compressione illegittima del diritto di sciopero in assenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge n. 146 del 1990.
Il ruolo della Commissione di garanzia
Dopo la proclamazione dello sciopero, la Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva avviato le interlocuzioni previste dall’ordinamento, segnalando alle organizzazioni sindacali alcune criticità relative al rispetto delle regole sulla rarefazione oggettiva e sulla durata massima della prima azione di sciopero in determinati settori. Tali rilievi avevano condotto a una parziale rimodulazione dell’astensione, con l’esclusione del trasporto aereo e la riduzione dello sciopero per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ciò che assume rilievo decisivo, secondo il TAR, è tuttavia il fatto che la Commissione non avesse formulato alcuna segnalazione al Governo ai fini dell’adozione di un’ordinanza di precettazione. Nonostante ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto autonomamente, riducendo la durata dello sciopero in numerosi comparti del trasporto. Le organizzazioni sindacali hanno contestato proprio questo passaggio, sostenendo che l’intervento ministeriale fosse privo di un’adeguata base istruttoria e non sorretto da reali ragioni di necessità e urgenza, come richiesto dall’art. 8 della legge n. 146 del 1990.
Quano la precettazione è illegittima: il TAR difende il diritto di sciopero
Il TAR Lazio ricostruisce con attenzione il modello delineato dalla legge n. 146 del 1990, soffermandosi in particolare sull’art. 8, che attribuisce il potere di precettazione al Governo. Secondo il giudice, la legge affida in via ordinaria alla Commissione di garanzia il compito di valutare se dall’astensione collettiva possa derivare un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, riservando all’autorità politica un potere di intervento autonomo solo in presenza di circostanze eccezionali, riconducibili a specifiche e puntuali ragioni di necessità e urgenza.
In assenza di una segnalazione della Commissione, l’ordinanza di precettazione deve essere fondata su una motivazione particolarmente rigorosa, idonea a evidenziare elementi sopravvenuti o straordinari. Nel caso di specie, invece, il Ministero si era limitato a richiamare elementi già noti e già valutati in sede tecnica, come i disagi per l’utenza e l’impatto dello sciopero sul sistema dei trasporti. Secondo il TAR, una simile motivazione non è sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di precettazione, poiché finisce per trasformare uno strumento eccezionale in una misura ordinaria, potenzialmente reiterabile a ogni sciopero.
Disservizi sono fisiologici
Il Collegio sottolinea come i disservizi tipici dello sciopero nel settore dei trasporti – ritardi, cancellazioni e difficoltà organizzative per i passeggeri – siano conseguenze fisiologiche dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e non possano integrare un pregiudizio grave e imminente tale da giustificare la compressione del diritto di sciopero. Nel caso di specie, inoltre, lo sciopero era stato proclamato con ampio preavviso, il che consente agli utenti di organizzarsi.
Rilevante è la censura del TAR sulla scelta del Ministero di ridurre la durata dello sciopero oltre i limiti previsti dalle discipline di settore, imponendo una riduzione uniforme a 4 ore anche nei comparti in cui gli accordi consentivano un’astensione più ampia. Secondo il Collegio, il Governo ha esercitato in modo sproporzionato il potere di precettazione, senza rispettare il quadro normativo di riferimento.
Pertanto, il TAR Lazio ha statuito l’illegittimità dell’ordinanza ministeriale, accertando la violazione dell’art. 8 della legge n. 146/1990, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti di necessità e urgenza.
La matrice costituzionale del diritto di sciopero
La sentenza consente una breve disamina della matrice costituzionale del diritto di sciopero. L’art. 40 della Costituzione riconosce lo sciopero come un diritto fondamentale dei lavoratori, destinato a svolgere una funzione strutturalmente conflittuale all’interno dell’ordinamento democratico. La scelta dei Padri costituenti di consacrarlo a livello costituzionale rispondeva alla consapevolezza che il conflitto collettivo non rappresenta una deviazione patologica del sistema, ma uno strumento necessario per riequilibrare rapporti di forza intrinsecamente asimmetrici, ossia il rapporto lavoratore-datore di lavoro.
Il rinvio alla legge contenuto nell’art. 40 Cost. non attribuisce né al legislatore, né all’amministrazione, un potere di compressione discrezionale del diritto, ma impone di disciplinarne l’esercizio senza svuotarne la funzione essenziale. In questa prospettiva si colloca la legge n. 146/1990, che non è volta a neutralizzare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma a governarlo attraverso un sistema di regole preventive e proporzionate, fondato sul preavviso, sui servizi minimi garantiti e sul ruolo centrale della Commissione di garanzia.
La precettazione rappresenta una misura di carattere eccezionale
In tale quadro normativo, la precettazione rappresenta una misura di carattere eccezionale, giustificata solo dalla presenza di un pericolo concreto, grave e imminente per diritti fondamentali della persona. La sua ratio non è quella di evitare disagi o disfunzioni, ma di fronteggiare situazioni straordinarie che non possono essere gestite con strumenti ordinari. Quando – come nel caso di specie – il concetto di pregiudizio viene esteso fino a ricomprendere effetti del tutto prevedibili e fisiologici, l’istituto perde la propria funzione sistematica e si trasforma in uno strumento ordinario (e discrezionale) di gestione dello sciopero.
Emerge, dunque, l’irrazionalità della scelta del MIT. Se la compressione del diritto di sciopero può essere giustificata ogni volta che l’astensione incida in modo significativo sull’organizzazione del servizio, il diritto stesso viene svuotato di contenuto e ridotto a una libertà “solo tollerata”.
Il testo della sentenza
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