Interdittive antimafia: la “pena” senza processo che uccide imprese e territori

Gen 23, 2026 - 02:30
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Interdittive antimafia: la “pena” senza processo che uccide imprese e territori

lentepubblica.it

C’è un confine che uno Stato di diritto non dovrebbe mai superare: trasformare il sospetto in una condanna economica. Eppure, nelle aree più fragili del Paese, l’interdittiva antimafia spesso produce proprio questo effetto: aziende interdette senza reati accertati, senza prove reali, senza una sentenza, con conseguenze che non restano che dentro i fascicoli ma travolgono famiglie, lavoratori, filiere, interi comuni.

Lo strumento nasce con un’intenzione che nessuno mette in discussione: prevenire l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale. Ma la distanza tra intenzione e risultato, ormai, è diventata una ferita aperta.

Una misura “amministrativa” con effetti da condanna

L’informazione antimafia interdittiva è un atto prefettizio che si fonda non sull’accertamento di un reato, neanche sulla presenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa” idonei a condizionare scelte e indirizzi dell’impresa, ma solo alla potenziale presenza di tentativi di infiltrazione. È un giudizio di rischio, non di colpevolezza.

E qui sta il primo cortocircuito: si colpisce il pericolo, non il fatto. Non serve una sentenza, non serve una condanna, spesso non serve nemmeno un’indagine conclusa. La valutazione è induttiva, probabilistica, basata su un quadro indiziario letto “nel suo complesso”. La giurisprudenza lo dice chiaramente: il metro non è quello del processo penale, ma una logica del “più probabile che non”, che diventa poi nella realtà “forse probabile”.

Peccato che gli effetti, poi, siano tutt’altro che “probabilistici”.

L’effetto domino: una scintilla che brucia tutto

Chi racconta l’interdittiva come un semplice divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, racconta metà della storia. L’altra metà è quella che si vede nelle strade:

  • salta l’appalto principale;
  • saltano i subappalti;
  • saltano le forniture;
  • i privati “per prudenza” rescindono;
  • le banche chiudono i rubinetti;
  • le assicurazioni si defilano;
  • i lavoratori restano a casa.

È un domino: una misura amministrativa produce una morte civile dell’impresa e spesso contagia anche chi attorno lavora pulito. E quando l’azienda cade, non cade nel vuoto: cade in territori dove la mafia offre ciò che lo Stato, in quel momento, ha appena negato-credito, protezione, commesse, “soluzioni”.

Non è un’iperbole. È un rischio riconosciuto anche nel dibattito istituzionale: la Corte costituzionale, intervenendo sul rapporto tra interdittiva e controllo giudiziario, ha evidenziato che meccanismi troppo rigidi possono comportare crisi economica irreversibile e perfino riavvicinamento alla criminalità.

Se la prevenzione, nei fatti, alimenta la dipendenza economica dal sistema criminale, allora non è prevenzione: è una fabbrica di vulnerabilità.

E poi nessuno paga

Qui arriviamo al punto che più scandalizza chi vive la realtà: se l’interdittiva è sbagliata, se viene annullata, spesso il danno resta sulle spalle dell’impresa.

Perché il risarcimento non scatta “automaticamente”. In linea generale, per ottenere i danni bisogna dimostrare non solo l’illegittimità dell’atto e il nesso causale, ma anche un elemento soggettivo (colpa/dolo) dell’amministrazione. E nella materia antimafia, proprio per l’ampia discrezionalità e il contesto informativo, la Pubblica amministrazione riesce spesso a invocare l’“errore scusabile”: si annulla l’atto, ma non si paga. (Giustizia Amministrativa)

Risultato: si può vincere in tribunale e perdere sul portafoglio. L’impresa intanto è già stata “marchiata”, dissanguata, svuotata. Quando arriva la sentenza, arriva spesso su un’azienda che non esiste più.

Questo sistema crea un incentivo perverso: la misura costa poco a chi la adotta e costa tutto a chi la subisce.

Il correttivo tardivo: contraddittorio sì, ma l’incendio parte prima

È vero: negli ultimi anni sono state introdotte aperture importanti, come un contraddittorio anticipato e forme di “prevenzione collaborativa”, proprio per evitare che il prefetto debba scegliere solo tra “liberatoria” e “interdittiva”. È un passo nella direzione giusta.

Ma c’è poi la realtà, il contraddittorio, sulla carta dovrebbe essere una garanzia: l’impresa viene ascoltata, porta documenti, chiarisce, replica, prova a smontare inferenze e collegamenti. Nella realtà, troppo spesso, si riduce a un passaggio di facciata, un timbro di legittimità formale su una decisione già maturata.

Si entra in una stanza dove l’esito appare scritto prima ancora di aprire bocca. Il contraddittorio diventa così una messinscena utile solo a costruire l’alibi: “li abbiamo sentiti”, “abbiamo dato modo di difendersi”. Ma ascoltare non significa capire, e capire non significa registrare.

Non è raro che l’audizione scivoli nella caricatura: domande generiche, tempi compressi, richieste documentali che arrivano tardi o in modo confuso, osservazioni che restano senza risposta reale. E la cosa più grave, quella che svela il meccanismo, è questa: in molti casi chi partecipa al contraddittorio non sembra nemmeno aver letto davvero le carte. Si discute per impressioni, per formule, per “contesto”, mentre l’impresa prova disperatamente a ragionare su fatti specifici. È una partita giocata con due regolamenti diversi: uno concreto, l’altro narrativo.

Il paradosso è evidente: si pretende dall’impresa una trasparenza assoluta, una ricostruzione millimetrica di ogni relazione e passaggio societario; ma poi la garanzia principale – l’ascolto – si consuma come un atto burocratico. E quando la difesa è solo un adempimento, non è difesa: è ornamento procedurale.

Un contraddittorio così non corregge gli errori, non limita gli eccessi, non “bonifica”: serve solo a rendere più digeribile l’inevitabile. E se la decisione è già presa, il contraddittorio non è una garanzia: è una finzione istituzionale. Una di quelle finzioni che nei territori, alla lunga, non rafforzano la fiducia nello Stato: la dissolvono.

Ma il problema di fondo resta: quando lo strumento è usato come clava, il contraddittorio arriva spesso mentre l’incendio è già divampato – perché nel mercato reale non esiste la sospensione gentile: esiste la fuga.

La magistratura non può essere “anti” nessuno: altrimenti è ideologia, non giurisdizione

E qui si innesta una questione più profonda, quasi filosofica, ma tremendamente concreta: una giustizia “anti” è un ossimoro.

Lo Stato può (e deve) essere contro i reati. Ma non può diventare contro una categoria umana, contro un territorio, contro un “sospetto sociale”. La giurisdizione nasce per essere terza, non militante. Quando si crea un clima in cui l’etichetta “antimafia” diventa identità e non funzione, si scivola facilmente dal diritto alla morale, e dalla morale alla scorciatoia: “meglio colpire uno in più che uno in meno”.

È l’anticamera dell’abominio giuridico che denunciamo: non l’antitesi al reato, ma l’antitesi al pensiero. E il pensiero – il sospetto, la contiguità presunta, il contesto – non può diventare la materia prima di una pena.

Quando lo Stato sembra fare “faida” contro lo Stato

Ed ecco un punto che nei territori si percepisce chiaramente, anche quando nessuno ha il coraggio di dirlo ad alta voce: questo modo di agire può trasformarsi in una faida istituzionale.

Non è solo l’azienda a essere colpita. È l’ecosistema: un’impresa “segnata” diventa un bersaglio facile; la sua crisi trascina fornitori e lavoratori; il comune perde servizi, gettito, fiducia. Intorno cresce la sensazione che le istituzioni non si parlino tra loro, o peggio: che si “misurino” sui territori con logiche di bandiera, dimostrative, muscolari. Come se la severità fosse una prova d’identità.

Ma uno Stato non può permettersi di essere tribù contro tribù, ufficio contro ufficio, etichetta contro etichetta. In un contesto simile, la legalità non appare più come garanzia comune: appare come scontro di poteri. E quando la legalità viene percepita come scontro, la comunità si ritrae: smette di fidarsi, smette di investire, smette di denunciare.

È il terreno ideale per chi prospera nel grigio.

L’antimafia non può somigliare alla mafia

Qui sta la discriminante decisiva: l’antimafia non può agire con il sopruso come la mafia.

La mafia domina con intimidazione, opacità, arbitrarietà. Se lo Stato usa strumenti che, agli occhi dei cittadini, sembrano arbitrari, opachi, sproporzionati – anche quando animati da buone intenzioni—finisce per produrre un esito devastante: perde la sua superiorità morale e giuridica.

E la superiorità dello Stato non è “forza contro forza”. È metodo: regole, garanzie, proporzione, responsabilità. Se lo Stato non si distingue nell’approccio – se non appare più diverso – la battaglia è già persa sul piano più importante: quello della legittimazione.

Tre scelte urgenti per fermare la spirale

Se davvero vogliamo difendere l’economia legale (e dobbiamo farlo), bisogna smettere di confondere “severità” con “cecità”. Servono tre cose, subito:

  1. Proporzione: se la base è probabilistica, gli effetti non possono essere irreversibili. Gradualità vera, con strumenti di monitoraggio e compliance prima della ghigliottina.
  2. Revisione rapida e obbligatoria: il rischio cambia, le aziende cambiano. Un giudizio di pericolosità non può congelare la vita economica per tempi incompatibili con la sopravvivenza d’impresa.
  3. Responsabilità e riparazione: quando l’atto è annullato e il danno è evidente, non si può scaricare tutto sull’impresa. Altrimenti lo Stato legittima una prevenzione “a costo zero” per chi decide e “a costo totale” per chi subisce.

Perché questa è la verità che molti territori conoscono già: quando si distrugge economia legale senza processi e senza riparazione, la mafia ringrazia. Non perché lo Stato “collude”, ma perché il vuoto lo riempie sempre qualcun altro.

E uno Stato di diritto, se vuole vincere davvero, non deve solo colpire: deve distinguere, ricostruire, risarcire. Altrimenti la prevenzione diventa una parola comoda per coprire un fatto molto più brutale: la sostituzione del giudizio con il sospetto.

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