Referendum giustizia: legittimazione, quesito e date. Cosa ha detto la Cassazione?

Febbraio 12, 2026 - 16:00
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Referendum giustizia: legittimazione, quesito e date. Cosa ha detto la Cassazione?

lentepubblica.it

L’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione si è espresso sul quesito formulato dal Comitato promotore della raccolta firme popolari contro la riforma Nordio. L’ordinanza ha prodotto degli effetti immediati, ma anche importanti interpretazioni tecniche sulla materia referendaria.


Mai un Governo aveva fissato il voto prima della scadenza dei tre mesi previsti dall’art. 138 Cost. Tanto più con una iniziativa ancora in corso sulla stessa norma; scelta che ha prodotto polemiche, scenari senza precedenti e dagli esiti incerti. Non a caso si era creata molta curiosità sugli esiti.

Una proposta anteriore non pregiudica l’azione degli altri legittimati

A fronte di questo caso unico nella storia repubblicana, il primo nodo da sciogliere era se, in presenza di un quesito oramai approvato (e addirittura con urne già fissate al 22-23 marzo), fosse legittima l’azione portata avanti dal Comitato di cittadini.

Il TAR Lazio aveva escluso questa possibilità (sentenza n. 1694 del 28 gennaio 2026), affermando che a fronte di una richiesta ammessa «viene meno ogni interesse a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie, le quali non potrebbero che avere il medesimo contenuto giuridico, i cui effetti devono ritenersi assorbiti da quelli già conseguiti dall’ammissione del referendum».

Di tutt’altro avviso i giudici della Cassazione. Nell’ordinanza depositata lo scorso 6 febbraio chiariscono che tale decisione non competeva in alcun modo al TAR. Eppoi come il semaforo verde concesso alle precedenti richieste presentate dai parlamentari fosse doveroso, sia per rispettare i termini previsti dalla legge n. 352/1970, sia perché all’epoca erano le uniche presentate.

Ma tale determinazione, specificano gli Ermellini, non può escludere la piena legittimità dell’istanza referendaria posteriore, purché si collochi entro il termine di cui all’art. 138 Cost.: «Immaginare che l’ammissione di una richiesta renda irrilevante una richiesta successiva implicherebbe la creazione di una norma che nella legge non c’è e ciò attraverso un’evidente forzatura». Non solo, «essendo la legge n. 352 del 1970 attuativa della previsione della Costituzione ed essendo coinvolti diritti costituzionali, essa deve essere interpretata in modo restrittivo, cioè nel senso che ciò che non è previsto espressamente, non può di regola desumersi in via interpretativa in modo da ridurre quei diritti».

Questo vale a maggior ragione per il diritto dei cittadini che, dovendo passare attraverso la raccolta di 500.000 firme, richiede naturalmente tempi più lunghi e procedure complesse.

Un’affermazione molto importante, destinata a fare giurisprudenza in materia, perché va a dirimere l’apparente incoerenza della legge n. 352/1970 con l’art. 138 Cost.

Il Governo modifica il quesito ma conferma le date

Appena ammesso anche il quesito presentato dal Comitato, la Cassazione ha ritenuto venuto meno quello enunciato nella sua precedente ordinanza, formulandone uno nuovo. La gestione procedimentale, invece, è stata rimessa al decisore politico.

Le modifiche apportate al testo non sono di poco conto, in particolare per la trasparenza della domanda sottoposta ai cittadini. Basti notare che in quello indicato dai parlamentari non vi era alcun accenno alle modifiche apportate dalla riforma Nordio sulla Costituzione (sic!); mentre ora vengono espressamente citati i sette articoli che verrebbero trasformati con la vittoria del SÌ (artt. 87, decimo comma; 102, primo comma; 104; 105; 106, terzo comma; 107, primo comma e 110).

Con un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza sabato 7 febbraio, il Governo ha recepito l’ordinanza dell’Ufficio centrale, confermando però la data del 22-23 marzo.

Volendo evitare un pur lieve slittamento, si è optato per una delle possibilità che avevamo indicato in un precedente articolo, precisando il quesito e fermo restando il decreto di indizione approvato dal C.d.M. il 12 gennaio. Il Presidente Mattarella ha subito controfirmato l’atto, definendo la decisione giuridicamente ineccepibile.

A dire il vero aveva aggiunto anche un invito a rispettare la Cassazione, ma viene da pensare che queste parole si siano perse tra le strade di Roma, considerata la gazzarra scatenata da autorevoli esponenti del centrodestra contro la pronuncia.

Tutto a posto, quindi? Non proprio. Volendo tornare agli aspetti più squisitamente giuridici, diversi studiosi ritengono difficile considerare l’atto adottato dal Governo una semplice precisazione; esso appare piuttosto come una vera e propria riformulazione, dalla quale avrebbero dovuto decorrere nuovamente i termini fissati dall’art. 15 della legge 352/1970 (secondo cui «La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione»).

Se così fosse, sarebbe lecito non aver cambiato le date della chiamata alle urne?

Il Comitato ha deciso di non presentare ricorso sulle date

La risposta era attesa soprattutto dagli appassionati della materia, poiché avrebbe portato gli organi giurisdizionali competenti a esprimersi anche sul secondo interrogativo posto da questa vicenda senza precedenti: può un Governo convocare il Referendum mentre sia ancora pendente un’altra richiesta di consultazione sulla stessa norma?

Ma questo dubbio non potrà essere sciolto, almeno per il momento.

Il Comitato ha deciso di non impugnare l’atto del Consiglio dei ministri, preferendo evitare nuovi scontri istituzionali e concentrare tutta l’energia sulla campagna referendaria per il NO.

Ne avrebbe avuta la possibilità, presentando un nuovo ricorso al TAR Lazio o sollevando un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Un epilogo sicuramente utile ad abbassare i toni. Come si dice, chi ha più cervello lo usi. Con l’auspicio che possa favorire un confronto serio e leale sul merito delle modifiche costituzionali proposte.

Spes sibi quisque. Ciascuno sia speranza a sé stesso…

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