Revisori dei conti degli enti locali: l'elenco aggiornato per il 2026
lentepubblica.it
Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore l’Elenco aggiornato dei revisori dei conti degli enti locali, lo strumento attraverso il quale vengono individuati i professionisti chiamati a svolgere un ruolo chiave nella vigilanza economico-finanziaria di Comuni, Province e altri enti territoriali.
L’aggiornamento è stato disposto dal Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, a conclusione di un articolato percorso di verifiche e controlli amministrativi.
Si tratta di un passaggio rilevante non solo per i professionisti coinvolti, ma anche per le amministrazioni locali e, indirettamente, per i cittadini, dal momento che l’organo di revisione rappresenta una delle principali garanzie di correttezza nella gestione delle risorse pubbliche.
Un elenco centrale per la trasparenza degli enti locali
L’Elenco dei revisori dei conti risulta istituito per assicurare criteri uniformi, imparziali e trasparenti nella selezione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. A partire dalla riforma introdotta nel 2011, la scelta dei revisori non avviene più discrezionalmente, ma tramite estrazione a sorte da un elenco ufficiale, nel quale possono iscriversi, su base volontaria, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Possono farne parte i revisori legali iscritti nel relativo registro nazionale e gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, purché rispettino le condizioni stabilite dalla normativa vigente. L’obiettivo è ridurre il rischio di conflitti di interesse e rafforzare l’autonomia di un organo chiamato a verificare bilanci, equilibri finanziari e rispetto delle regole contabili.
I controlli del 2026 e la verifica delle domande
L’aggiornamento disposto dal Ministero nasce dall’attività di ulteriori controlli effettuati nel corso del 2026 sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione all’elenco. Si tratta di verifiche previste dalla normativa in materia di autocertificazioni, che consentono all’amministrazione di accertare, anche a campione, la correttezza delle informazioni fornite dai candidati.
A seguito di questi accertamenti, alcune istanze presentate nei termini sono state riesaminate e ritenute valide, portando così all’integrazione dell’elenco già in vigore. Un passaggio che conferma l’attenzione dell’amministrazione centrale nel garantire che l’accesso all’elenco avvenga esclusivamente nel rispetto dei requisiti richiesti.
Le variazioni anagrafiche e professionali
Un ulteriore elemento che ha reso necessario l’aggiornamento riguarda le richieste di modifica dei dati personali e professionali presentate da alcuni iscritti. Nel corso dell’anno, infatti, i professionisti possono comunicare variazioni relative, ad esempio, ai recapiti, alla sede professionale o ad altri elementi anagrafici.
Il Ministero ha chiarito che tali modifiche risultano accolte solo nella misura in cui non incidono sul possesso dei requisiti dichiarati al momento della domanda di iscrizione o di mantenimento nell’elenco. In questo modo si salvaguarda la continuità del sistema, evitando che cambiamenti formali possano alterare le condizioni sostanziali di ammissione.
La cancellazione volontaria di un iscritto
L’aggiornamento tiene conto anche di una richiesta di cancellazione volontaria presentata da un professionista già inserito nell’elenco. La normativa consente infatti agli iscritti di rinunciare, per motivi personali o professionali, alla permanenza nell’elenco, determinando così una modifica della platea dei soggetti disponibili per le future estrazioni.
Questo aspetto evidenzia come l’elenco sia uno strumento dinamico, soggetto a continui adeguamenti per rispecchiare fedelmente la situazione reale dei professionisti idonei.
Ambito di applicazione: chi è interessato
È importante sottolineare che l’elenco aggiornato riguarda gli enti locali delle regioni a statuto ordinario. Le disposizioni non trovano immediata applicazione per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali continuano a valere regole specifiche in virtù delle rispettive autonomie riconosciute dalla Costituzione.
Per Comuni e Province delle regioni ordinarie, invece, l’elenco rappresenta il riferimento esclusivo per il rinnovo degli organi di revisione successivo all’entrata in vigore del sistema.
Pubblicazione e valore legale dell’elenco
Il provvedimento stabilisce che l’elenco aggiornato sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. La pubblicazione online non ha un valore meramente informativo: essa produce effetti di pubblicità legale, ai sensi della normativa vigente.
Ciò significa che, dalla data di pubblicazione, le modifiche diventano pienamente efficaci e opponibili, costituendo il riferimento ufficiale per le amministrazioni chiamate a procedere alle estrazioni dei revisori.
Un tassello fondamentale per il controllo della spesa pubblica
L’aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dei meccanismi di controllo sulla finanza locale. In una fase storica caratterizzata da vincoli di bilancio stringenti e da una crescente attenzione all’utilizzo delle risorse pubbliche, il ruolo dei revisori assume un valore strategico.
Garantire che l’elenco sia costantemente aggiornato, affidabile e fondato su verifiche puntuali significa contribuire alla credibilità delle istituzioni locali e alla tutela dell’interesse pubblico. Un obiettivo che passa anche attraverso atti amministrativi apparentemente tecnici, ma che hanno ricadute concrete sulla qualità della gestione finanziaria degli enti territoriali.
Il decreto con l’elenco de revisori degli enti locali aggiornato per il 2026
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