Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: le novità in materia di buoni pasto
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Il recente accordo per l’intesa sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti Locali, riferito al triennio 2022-2024, introduce una serie di aggiornamenti che incidono anche su un aspetto molto concreto della quotidianità lavorativa: il servizio mensa e i buoni pasto.
Le nuove disposizioni, introdotte nel testo sottoscritto tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali CISL, UIL e CSA, mirano a rendere più omogenea la disciplina sul territorio, chiarendo diritti, limiti e modalità di accesso a un beneficio che coinvolge migliaia di dipendenti pubblici.
Le novità non stravolgono l’impianto esistente, ma precisano criteri, ampliano alcune tutele e rafforzano il ruolo della contrattazione integrativa. Un tema apparentemente marginale che, in realtà, tocca direttamente l’organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e l’equità tra lavoratori.
Qui l’approfondimento con tutte le novità generali introdotte.
Servizio mensa o buono pasto: la scelta resta agli enti
Il nuovo contratto conferma che ogni ente locale può decidere se attivare un servizio mensa interno oppure riconoscere buoni pasto sostitutivi, in base alla propria struttura organizzativa e alle risorse economiche disponibili. Questa scelta non è automatica né unilaterale: resta infatti previsto un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, chiamate a partecipare alle decisioni che incidono sul benessere del personale.
L’obiettivo è mantenere flessibilità, tenendo conto delle differenze tra piccoli comuni, grandi città e strutture complesse, senza imporre soluzioni uguali per realtà profondamente diverse.
Quando spetta il buono pasto
Uno dei punti centrali riguarda le condizioni necessarie per maturare il diritto al buono pasto. Il contratto stabilisce che il beneficio spetti ai dipendenti impegnati in turnazioni che prevedano una prosecuzione dell’attività lavorativa tra diverse fasce orarie della giornata. In particolare, il diritto scatta nei casi di:
- lavoro mattutino che prosegue nel pomeriggio;
- attività pomeridiana con estensione in fascia serale;
- turni serali che si prolungano nelle ore notturne.
Elemento imprescindibile è la presenza di una pausa minima di trenta minuti, durante la quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di servizio. Rimane fermo un limite chiaro: non è possibile ricevere più di un buono pasto nella stessa giornata, anche in presenza di turni articolati.
Straordinari e recuperi: stessi diritti
Il contratto chiarisce che le stesse regole si applicano anche alle prestazioni straordinarie o alle ore di recupero, purché siano rispettate le condizioni previste per l’accesso al beneficio. Una precisazione importante, che evita interpretazioni restrittive e garantisce uniformità di trattamento tra lavoro ordinario e attività aggiuntive.
Allo stesso tempo, vengono salvaguardati eventuali accordi più favorevoli già in vigore, riconoscendo il valore delle intese locali che, negli anni, hanno ampliato le tutele per i lavoratori.
Quanto costa il pasto al dipendente
Nel caso di utilizzo della mensa, il contratto ribadisce il principio della partecipazione economica del dipendente, che è tenuto a coprire un terzo del costo complessivo del pasto. La quota viene calcolata:
- sulla base del prezzo stabilito nella convenzione, se la mensa è affidata a un gestore esterno;
- sui costi effettivi di alimenti e personale, se il servizio è gestito direttamente dall’ente.
Questo meccanismo resta invariato e si inserisce in una logica di condivisione dei costi, già ampiamente diffusa nella pubblica amministrazione.
Le eccezioni: quando il pasto è gratuito
Particolare attenzione è riservata ad alcune categorie di lavoratori per i quali il servizio mensa o il buono pasto viene riconosciuto gratuitamente, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa. Si tratta di personale che svolge funzioni delicate e continuative, come:
- addetti alla vigilanza e all’assistenza di minori;
- operatori impegnati con persone non autosufficienti;
- dipendenti che lavorano direttamente nella gestione delle mense;
- personale degli enti per il diritto allo studio universitario, vincolato a orari di consumo particolarmente disagiati.
In questi casi, il tempo dedicato al pasto viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, riconoscendo la specificità di mansioni che non consentono una netta separazione tra attività lavorativa e pausa.
Niente compensazioni economiche alternative
Il contratto introduce un principio netto: non è ammessa alcuna forma di monetizzazione sostitutiva. In altre parole, il buono pasto o il servizio mensa non possono essere trasformati in indennità economiche o rimborsi forfettari. Una scelta che punta a evitare trattamenti disomogenei e a preservare la natura originaria del beneficio.
Valore del buono e criteri di calcolo
Il valore del buono pasto viene ancorato a un parametro preciso: deve corrispondere alla somma che l’ente sosterrebbe per ogni pasto, secondo le regole di ripartizione dei costi. Restano comunque valide eventuali disposizioni di legge che fissino limiti o condizioni diverse, soprattutto in materia fiscale.
Un buono per ogni giornata effettivamente lavorata
Il diritto al buono pasto matura per ciascun giorno di lavoro effettivo, a condizione che siano rispettati i requisiti relativi all’orario e alla pausa. Anche in questo caso, il contratto richiama la necessità di attenersi alla disciplina sull’orario adottata dal singolo ente, rafforzando il legame tra organizzazione del lavoro e riconoscimento dei benefici.
Dipendenti in comando o assegnazione temporanea
Per il personale in comando o temporaneamente assegnato ad altri enti, la regola è semplice: i buoni pasto vengono erogati dall’amministrazione presso cui si presta servizio, salvo accordi diversi tra le amministrazioni coinvolte. Una previsione che evita sovrapposizioni e semplifica la gestione amministrativa.
Il ruolo chiave della contrattazione integrativa
Infine, il contratto affida alla contrattazione collettiva integrativa il compito di individuare specifiche figure professionali che, per garantire la continuità dei servizi, possono usufruire di pause per il pasto con durata e collocazione flessibili. Il riferimento è a settori come protezione civile, polizia locale, vigilanza, scuola, servizi educativi, biblioteche e musei.
In questi ambiti, la pausa può essere posizionata anche all’inizio o al termine del turno, senza compromettere il diritto al buono pasto.
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