Corte dei conti: estinto giudizio su fondo economale universitario per decorso dei termini
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La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale del Veneto – con la sentenza n. 348/2025 ha chiarito un punto cruciale nella gestione dei giudizi di conto: la perentorietà del termine quinquennale previsto dall’articolo 150 del Codice di giustizia contabile.
Al centro del caso vi era l’economo di un’università veneta, chiamato a rendere il conto della gestione del fondo economale relativo al 2017. Una procedura che, nel tempo, si è intrecciata con cambiamenti tecnologici, ritardi amministrativi e la graduale attivazione del nuovo sistema informatico SIRECO.
Il nodo della tempistica: il ruolo della PEC e il passaggio a SIRECO
Il cuore della vicenda riguarda le modalità con cui l’agente contabile aveva trasmesso il proprio conto giudiziale. Secondo la documentazione prodotta dalla difesa, il deposito sarebbe avvenuto il 17 luglio 2018 tramite posta elettronica certificata, come consentito all’epoca dalla normativa transitoria. La Corte, infatti, ricorda che nel 2018 il sistema SIRECO, destinato a divenire l’unico canale per la trasmissione digitale dei conti, non era ancora definitivamente operativo: mancavano le direttive tecniche che sarebbero arrivate solo nel maggio 2022.
In assenza della piena funzionalità del nuovo software, era dunque ancora legittimo inviare il conto via PEC, seguendo le indicazioni contenute nelle “Prime regole tecniche ed operative” emanate nel 2015 dalla stessa Corte dei conti. Questo quadro normativo prevedeva tempi e modalità ben precise per il perfezionamento del deposito: con la ricevuta di consegna al destinatario, l’atto doveva considerarsi trasmesso regolarmente.
Tuttavia, quel deposito del 2018 non risultava registrato nei sistemi informatici interni, probabilmente a causa di problemi tecnici legati alla fase di passaggio tra vecchie e nuove procedure. Di conseguenza il conto venne acquisito ufficialmente solo il 3 dicembre 2019, quando l’università lo re-inviò utilizzando la piattaforma SIRECO. È da questa seconda data che il magistrato istruttore aveva inizialmente fatto decorrere il computo dei tempi.
L’eccezione dell’agente contabile e la ricostruzione della Corte
All’apertura del giudizio, la difesa dell’agente contabile aveva sollevato immediatamente l’eccezione di estinzione, sostenendo che la relazione di irregolarità del magistrato istruttore fosse stata depositata oltre il limite dei cinque anni dalla trasmissione del conto. Tale relazione, infatti, risale al 3 dicembre 2024, ben oltre il quinquennio calcolato a partire dal 17 luglio 2018.
Nel corso del contraddittorio tra le parti, la Corte ha verificato la documentazione prodotta dalla difesa e ha potuto ricostruire la sequenza degli eventi, confermando che già nel 2018 vi era stato un valido deposito tramite PEC. Il mancato caricamento nei sistemi interni – dovuto alle difficoltà tecniche della fase transitoria – non poteva essere attribuito all’agente contabile.
Il principio ribadito dalla Corte: il termine quinquennale è automatico e inderogabile
Richiamando la normativa e la giurisprudenza consolidata, i giudici veneti hanno evidenziato che l’estinzione del giudizio di conto è un effetto automatico, che non richiede alcuna contestazione preliminare né una specifica iniziativa delle parti. Una volta trascorsi cinque anni dal deposito del conto senza che siano state mosse contestazioni, né depositata la relazione istruttoria prevista dall’art. 145 del Codice di giustizia contabile, il procedimento deve considerarsi cessato di diritto.
Questa scelta del legislatore mira a garantire certezza giuridica e a tutelare gli agenti contabili, evitando che la loro posizione rimanga indefinitamente sospesa a causa di ritardi non imputabili alla loro condotta.
La Corte ha inoltre escluso che il nuovo deposito tramite SIRECO nel 2019 possa interrompere o far ripartire il termine. Accogliere una simile interpretazione significherebbe introdurre una causa di interruzione non prevista dalla legge, con il rischio di dilatare i tempi del procedimento ad libitum. Le uniche ipotesi di interruzione, ribadisce il Collegio, sono quelle tassativamente indicate dalla normativa: contestazioni formali o deposito della relazione istruttoria entro i termini.
Le argomentazioni difensive sulla gestione del fondo
Sebbene dichiarato estinto il giudizio – e dunque superfluo entrare nel merito delle irregolarità contestate – l’agente contabile aveva fornito una ricostruzione dettagliata della propria attività gestionale. La difesa aveva evidenziato che:
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l’aggiornamento del registro del fondo economale era stato effettuato tramite il sistema informatico U-GOV in linea con le prassi interne;
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la verifica del Collegio dei revisori, avvenuta con verbale del maggio 2018, aveva già espresso un giudizio positivo sulle risultanze contabili;
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le eventuali criticità non potevano essere attribuite all’economo, il cui ruolo era meramente esecutivo;
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le spese contestate erano di importo contenuto e sostenute per esigenze urgenti e istituzionali;
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alcune tipologie di spesa ritenute non ammissibili erano state successivamente legittimate da un regolamento emanato nel 2021.
Pur non rilevanti ai fini della decisione, tali spiegazioni mostrano l’ampiezza del contenzioso che si sarebbe aperto se il giudizio non fosse stato dichiarato estinto.
Il rigetto dell’istanza di oscuramento
La Corte ha anche respinto la richiesta di anonimizzazione avanzata dalla difesa dell’agente contabile. Secondo i giudici, la sentenza non contiene dati sensibili né riferimenti idonei a ledere la reputazione delle parti, soprattutto in assenza di contestazioni di illecito.
La decisione finale
Accertato che la relazione istruttoria era stata depositata oltre il termine di cinque anni dal deposito originario del conto, la Corte dei conti del Veneto ha dichiarato estinto il giudizio, ordinando le comunicazioni di rito e la restituzione degli atti all’amministrazione interessata.
La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai stabile che valorizza la certezza dei tempi procedimentali e tutela gli operatori contabili da un protrarsi ingiustificato delle verifiche sulla loro gestione.
Il testo della sentenza
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