Deposito temporaneo di rifiuti: quando è legale e quando diventa reato

Maggio 19, 2025 - 14:30
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Deposito temporaneo di rifiuti: quando è legale e quando diventa reato

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Il deposito temporaneo di rifiuti, ossia la collocazione sulla pubblica strada di un cassone scarrabile pieno di rifiuti speciali non pericolosi, configura un illecito stoccaggio di rifiuti.


Riferimenti normativi

L’articolo 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dall’articolo 1, comma 9, del Decreto Legislativo n. 116/2020, cd. “Economia circolare”) definisce il deposito temporaneo prima della raccolta: «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».

La disciplina dettagliata del deposito temporaneo di rifiuti si ritrova, quindi, tutta contenuta nell’articolo di nuovo conio, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, costituito dall’articolo 185-bis, che stabilisce:

1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
  2. esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  3. per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

  1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  2. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  3. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  4. nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente

Il deposito temporaneo di rifiuti è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività».

La collocazione sulla pubblica strada di un cassone scarrabile pieno di rifiuti speciali non pericolosi esclude la configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti

«La collocazione del cassone sulla pubblica via esclude che possa configurarsi la figura del deposito temporaneo che, giova ricordarlo, presuppone, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositi sull’ “intera area su cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti” (articolo 185-bis, d.lgs. citato)».

A stabilire tale principio è la recente sentenza della Corte di cassazione, Sez. III, 21 novembre 2024, n. 42610.

Dato che per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente (Sez. 7, n. 17333 del 27 aprile 2016; Sez. 3, n. 8061 del 23/1/2013; Sez. 3, n. 50129 del 28/6/2018), è da escludersi che il tratto stradale su cui era collocato il cassone di proprietà dell’impresa edile possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa.

Nel caso di specie si era, infatti, in presenza di un raggruppamento di rifiuti, effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei medesimi. E realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa, reso possibile dalla condotta dell’imputato, che aveva collocato il cassone sulla pubblica via per consentire che in esso la ditta committente conferisse i rifiuti prodotti dall’attività edilizia.

Il ricorrente, quindi, era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina (che  aveva confermato a sua volta la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina) alla pena di mesi due di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di illecita gestione di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, “perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi”.

La Corte di cassazione, oltre a ritenere inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Quali le sanzioni penali se inosservate le condizioni stabilite per il deposito temporaneo di rifiuti?

La Corte di cassazione, Sez. III, 23 luglio 2024, n. 30062, in linea con pregressa e consolidata giurisprudenza (da ultimo: Corte di cassazione, Sez. III, n. 20841 del  9 maggio 2024, Michelini, n.m.; Sez. III, n. 16183 del 28 febbraio 2013, Lazzi, n.m.) ha stabilito che solo l’osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale – solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall’art. 187.

Mentre, in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. III, n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III, n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. III, n. 21587, 17 marzo 2004) – l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata o abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, penalmente sanzionabile ai sensi dell’articolo 256, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, per cui:

«Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

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