La Legge di Bilancio 2026 introduce ufficialmente la Rottamazione quinquies
lentepubblica.it
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), è stata ufficialmente introdotta la Rottamazione quinquies.
Questa quinta edizione della definizione agevolata prevede alcune barriere all’ingresso e vincoli operativi che richiedono un’attenta pianificazione finanziaria per evitare di vanificare il risparmio promesso. Il legislatore, infatti, ha previsto un perimetro d’azione più stretto, focalizzato principalmente sul recupero delle imposte dichiarate, ma rimaste insolute.
La genesi normativa e l’ambito applicativo della nuova rottamazione
La nuova sanatoria, definita dall’art. 1, co. 82 e ss. della Manovra, si rivolge a una platea specifica di debitori. La finestra temporale include i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023.
A differenza delle edizioni precedenti, la versione 2026 si concentra sulla “compliance mancata”, potendo essere definiti i debiti legati a imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IVA e Redditi) o derivanti da controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72). Anche i contributi previdenziali INPS rientrano nella norma, purché non siano frutto di accertamenti d’ufficio. Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio, lasciando al contribuente l’onere di saldare soltanto la quota capitale e le spese di notifica o esecutive.
Il nodo dei versamenti ante e post domanda
Un elemento di rilievo risiede nel co. 90, che stabilisce un principio di acquisizione definitiva, per cui qualsiasi somma versata in relazione a debiti “definibili” restano nelle mani dell’Erario senza alcuna possibilità di rimborso, a prescindere dal momento in cui il pagamento è avvenuto.
Per chiunque stia valutando l’adesione alla Rottamazione quinquies, il tempismo è fondamentale. Effettuare versamenti nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della legge e la presentazione formale dell’istanza può rivelarsi un errore fatale. Se un contribuente salda una cartella prima di aver inviato la domanda di adesione, perde il diritto allo sconto su sanzioni e interessi. Quell’importo viene trattenuto dal riscossore a titolo definitivo, rendendo inutile la successiva adesione all’istituto agevolativo per quelle somme.
Stesso rigore normativo anche per i pagamenti effettuati dopo la presentazione della domanda. Se per un errore procedurale o una svista burocratica il contribuente dovesse versare somme relative a carichi già inseriti nella rottamazione (ad esempio continuando a pagare rate di una vecchia dilazione o saldando una cartella per intero), non potrà ottenerne la restituzione.
L’unico “vantaggio” in questi casi è che la quota versata andrà a decurtare la quota capitale del debito complessivo inserito nella rottamazione. Tuttavia, la parte di quel pagamento imputabile a sanzioni e interessi – che con la rottamazione sarebbero stati azzerati – viene trattenuta dal Fisco, traducendosi in una perdita economica per il cittadino.
Rischi e strategie
L’impatto economico di questa acquisizione definitiva delle somme è piuttosto rilevante. Il sistema, per come è stato strutturato dal legislatore, semplifica la gestione contabile per il riscossore, eliminando il contenzioso sui rimborsi, ma scarica sul contribuente l’onere della massima precisione.
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