Nuova quota perequativa TARI: cosa cambia con il bonus sociale rifiuti 2025

Giugno 18, 2025 - 00:00
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Nuova quota perequativa TARI: cosa cambia con il bonus sociale rifiuti 2025

lentepubblica.it

Con l’entrata in vigore del bonus sociale rifiuti, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 marzo, arriva una nuova voce nella bolletta TARI: la quota perequativa UR3a.


Un meccanismo pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica, che però solleva non poche incertezze per Comuni e gestori del servizio.

Il provvedimento, che dà attuazione a quanto già previsto dall’art. 57-bis del decreto-legge 124/2019, affida all’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) il compito di definire entro quattro mesi le modalità operative del nuovo bonus, che avrà efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2025.

Una nuova voce in bolletta: UR3a

La prima applicazione concreta del bonus è stata introdotta con la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 1° aprile: si tratta di una quota fissa di 6 euro per ogni utenza, domestica e non domestica. Questa somma andrà a finanziare un fondo perequativo nazionale, gestito dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), con l’obiettivo di erogare sconti del 25% sulla TARI a favore degli utenti in condizioni economiche fragili, ovvero con ISEE non superiore a 9.530 euro.

Tuttavia, non sono ancora stati definiti i criteri pratici per il funzionamento del fondo, né le modalità attraverso cui l’agevolazione verrà concretamente riconosciuta ai beneficiari.

Le difficoltà applicative per i Comuni

L’introduzione della nuova quota ha messo in difficoltà gli enti locali, costretti a gestire un cambiamento significativo in tempi molto stretti. Le scadenze fissate dal DPCM – giunto a fine marzo – si scontrano con il calendario delle bollette già in fase avanzata di emissione. Nonostante ciò, i Comuni sono tenuti ad applicare fin da subito la nuova quota UR3a.

In molti casi si è scelto di includere i 6 euro direttamente nella bolletta 2025, ma è anche possibile, ove necessario, rinviare l’addebito alla prima rata del 2026, qualora le bollettazioni siano già state effettuate e non si preveda un conguaglio.

È inoltre confermato che la quota UR3a vada trattata, sul piano contabile, come partita di giro, secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le entrate e le uscite relative dovranno essere registrate separatamente, utilizzando i codici previsti per i movimenti di risorse raccolte per conto terzi.

Calendario flessibile e proroga delle tariffe

La normativa consente ai Comuni un certo margine di flessibilità: ogni amministrazione può stabilire autonomamente, attraverso apposito regolamento, il numero delle rate e le date di scadenza per i pagamenti, a patto che l’ultima non cada prima del 1° dicembre. Inoltre, il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato prorogato al 30 giugno 2025 dal cosiddetto “Decreto PA” (dl 25/2025).

Attesa per le istruzioni definitive

Resta ancora in sospeso un tassello fondamentale: le regole applicative dettagliate del bonus. L’ARERA non ha ancora adottato il provvedimento attuativo che dovrebbe stabilire le modalità operative, incluso il sistema di identificazione dei beneficiari e il collegamento con le banche dati dell’INPS e di Acquirente Unico. Solo con questo passaggio sarà possibile attivare il meccanismo automatico di riconoscimento dello sconto in bolletta.

Una volta pubblicato il provvedimento atteso, verrà lanciata anche una campagna informativa – presumibilmente nell’ultimo trimestre dell’anno – attraverso il portale SGATE (www.sgate.anci.it), già utilizzato per la gestione dei bonus energia e gas.

Obblighi di dichiarazione e versamento

Infine, i Comuni dovranno rispettare alcune scadenze operative: ogni anno, entro il 31 gennaio, sarà necessario compilare la dichiarazione alla CSEA relativa agli importi inseriti in bolletta, e versare le quote raccolte – compresa quella UR3a – entro il 15 marzo. Tali date, tuttavia, potrebbero subire modifiche a seconda delle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi.

Sul tema del calcolo degli importi da versare, l’ANCI e la Fondazione IFEL hanno ribadito la loro posizione contraria a un conteggio basato sulle somme fatturate e non su quelle effettivamente incassate, evidenziando i rischi per i bilanci comunali.

Nuova quota perequativa TARI e bonus sociale rifiuti 2025: la nota IFEL

In sintesi, la nuova quota perequativa rappresenta uno strumento importante per garantire equità nel pagamento del servizio rifiuti, ma richiede ancora molti chiarimenti operativi. I Comuni dovranno muoversi con attenzione per rispettare gli obblighi previsti, in attesa che il quadro normativo e applicativo venga finalmente completato.

Qui il documento completo curato dalla Fondazione IFEL

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