Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto: legittima la decisione del governo per il 22-23 marzo
Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo prossimo. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da 15 giuristi del “Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia”, che sollecitavano i magistrati ad annullare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio scorso, in cui si fissava appunta per il 22-23 marzo le date per celebrare il referendum.
Nella sentenza i giudici amministrati affrontano la questione nel merito e scrivono che la pretesa del comitato ricorrente “è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro – che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) – da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori”.
Nello stesso giorno in cui le 550mila sottoscrizioni per il referendum sulla riforma Nordio promossa da 15 giuristi sono state depositate in Cassazione, il verdetto del Tar del Lazio è una pesante mazzata per il fronte del “no”.
Nelle loro motivazioni i giudici del Tar hanno respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione sostenendo che “la deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il conseguente Dpr di indizione del referendum, nella parte relativa all’individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
Nella sentenza c’è poi la risposta alla richiesta dei giuristi del “Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia” di astensione da parte del governo dall’indire il referendum nel termine previsto dalla Costituzione di tre mesi per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa referendaria popolare.
Per il Tar la normativa “nel prendere in considerazione e disciplinare l’unica ipotesi di differimento dell’indizione del referendum costituzionale, espressamente la ricollega alla fattispecie in cui, nelle more del termine di tre mesi dall’adozione della legge, sopravvenga un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione, consentendo (e, si badi bene, non obbligando, giacché la norma utilizza l’espressione ‘può ritardare’ l’indizione, e non ‘deve’) così di chiamare il corpo elettorale ad esprimersi, in un’unica consultazione referendaria, su due leggi di riforma costituzionale”.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




