Firmate quattro pre-intese per l’Autonomia differenziata. E la giostra ricomincia a girare

Dicembre 12, 2025 - 14:40
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Firmate quattro pre-intese per l’Autonomia differenziata. E la giostra ricomincia a girare

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La vicenda dell’Autonomia differenziata è tutt’altro che accantonata: la firma di quattro nuove pre-intese fa ripartire la procedura. Focus a cura di Fabio Ascenzi.


Ora abbiamo le prove che nella dimensione parallela e oscura del Sottosopra calderoliano si stessero portando avanti ferventi attività per rivitalizzarla. Non semplici esperimenti tecnici, come spesso sono stati spacciati per celare la missione sotto copertura; ma vere e proprie avvisaglie di una tragedia pronta a riproporsi, architettate da questo infaticabile Mind Flayer per aggirare i paletti posti a dicembre 2024 dalla Corte costituzionale.

Qualche settimana fa sono stati aperti i portali, e a pochi giorni dalle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, il ministro Calderoli ha compiuto l’ennesimo colpo di teatro, firmando su delega della Presidente del Consiglio Meloni quattro pre-intese con i Presidenti di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria.

Cosa prevedono le pre-intese sull’Autonomia differenziata

Gli accordi sottoscritti riguardano il trasferimento di funzioni in quattro materie: protezione civile, disciplina di alcune professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute.

Secondo il ministro, per queste non è necessaria la preventiva individuazione dei Livelli essenziali di prestazione (LEP) sui diritti civili e sociali che invece, come ribadito dalla sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale, deve essere garantita pure per le cosiddette materie-non LEP prima di qualsivoglia attribuzione.

Infatti la Consulta, pur non dichiarando costituzionalmente illegittime alcune previsioni della legge Calderoli, ne ha data un’interpretazione costituzionalmente orientata: «Alla luce delle considerazioni sopra esposte, cioè della necessità di determinare il relativo LEP (e costo standard) qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l’art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)».

Tradotti i tecnicismi, in pratica la Corte ha affermato che, seppure ci si trovasse in presenza di materie-non LEP, il conferimento delle relative funzioni attinenti a un diritto civile o sociale all’interno delle stesse potrà essere possibile solo successivamente a questa determinazione.

E trovo difficile sostenere che il caso non sussista nelle quattro materie individuate.

Le richieste delle Regioni vanno motivate

Molte perplessità, inoltre, sorgono in relazione al contenuto delle pre-intese.

Queste, infatti, sono pressoché identiche per tutte e quattro le Regioni firmatarie, al contrario di quanto affermato nella sentenza del dicembre scorso, dove si chiarisce che ogni richiesta «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico,

demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi […] della soluzione prescelta».

Il difetto di motivazioni da parte delle Regioni richiedenti è un’altra previsione della legge n. 86/2024 assolutamente inaccettabile, poiché il presupposto principale di questi impellenti desiderata di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» dovrebbe essere proprio la dimostrazione che determinate materie o funzioni possano essere gestite meglio a livello territoriale in ragione di determinate specificità, vocazioni, economie di scala.

Deve essere valutato l’impatto economico sul Bilancio statale

Così come resta fondamentale uno studio per valutare l’impatto di un siffatto conferimento (anche economico) nei confronti delle altre Regioni e del bilancio dello Stato, che dovrà comunque continuare a garantire i servizi per quei territori che non abbiano chiesto la differenziazione, ma non potendolo più fare con la stessa gestione unitaria ed economia di scala.

Questi rischi erano stati sollevati durante l’iter di discussione della legge sia dall’Ufficio parlamentare di bilancio che dalla Banca d’Italia; ma sono rimasti del tutto inascoltati, nella pervicace quanto errata affermazione che gli effetti delle scelte devolutive ai sensi dell’art. 116 Cost., terzo comma, possano produrre automaticamente un «gioco a somma zero» per lo Stato.

Però nulla può garantire che sia veramente così. Motivo per cui nella sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale è stato ribadito che l’intesa deve «essere preceduta da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico».

È vero che qui siamo ancora alla fase delle pre-intese; ma se queste sono le premesse… non c’è molto da sperare che la lezione sia stata compresa.

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