Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

Febbraio 20, 2026 - 09:33
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Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

lentepubblica.it

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.


Diritto al nome

Il diritto al nome per definizione personalissimo, costituisce un diritto della personalità, primo elemento connotativo dell’individuo nella sua proiezione sociale, economico e culturale, passando, attraverso la comunicazione e identificazione mediante il nome e cognome proprio [1], trova riconoscimento direttamente a livello costituzionale nell’art. 22, dove si postula che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome», da coordinarsi con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all’identità personale [2].

L’art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome – definito come l’insieme di prenome e cognome – che le è per legge attribuito e che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge, mentre l’art. 7 del cit. codice, tutela il diritto al nome, stabilendo che la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno.

Fatto

La controversia nasce dal fatto che in occasione del referendum costituzionale il scrutatore nell’identificare la parte non solo pronunciava il proprio nome e cognome, ma anche il cognome del marito, circostanza che le veniva letta ad alta voce.

Appurato, successivamente, che nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali non figurava il cognome del coniuge, chiedeva ed otteneva l’estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale si confermava la dicitura con il nome del coniuge.

Seguiva ricorso al Tribunale per l’accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome senza l’aggiunta del cognome del marito, chiedendo la altresì condanna della PA alla rettifica ed al risarcimento del danno patito.

Il Tribunale, dichiarava inammissibile e irrilevante la questione di legittimità costituzionale e rigettando integralmente le domande proposte, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; seguiva Appello rigettato.

Le liste elettorali

La Corte esamina la disciplina riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell’aggiunta del cognome del marito accanto a quello della donna coniugata, prevista dall’art. 5 comma 1, lett. a), del DPR n. 223/1967, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (già presente nell’art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che così disponeva: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito»).

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, viene rivista la posizione antecedente del patronimico nel quale il cognome del marito assumeva rilievo, quale segno identificativo del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie, con una evidente disparità tra coniugi [3], in parte attenuato dall’introduzione dell’art. 143 bis c.c., che risente dell’originaria opzione legislativa per il primato del cognome maritale («La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»).

L’istituzione della tessera elettorale

Con l’istituzione della tessera elettorale personale, ai sensi dell’art. 13, della legge 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale, vengono riportati solo i dati anagrafici del titolare, segnando un evidente arretramento della rilevanza giuridica del cognome maritale e una maggiore attenzione al profilo dell’identità individuale dell’elettrice, in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi, mentre la disciplina regolamentare di attuazione (ex comma 2, lettera a), dell’art. 2, Caratteristiche della tessera elettorale, del DPR. 8 settembre 2000, n. 299, Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), ammette – una facoltà rimessa all’interessata, non un automatismo – per le donne coniugate che «il cognome può essere seguito da quello del marito».

Contrasto di discipline

Dalla semplice lettura della disciplina appare indubbio un’evidente antinomia dove solo nella tessera elettorale l’indicazione del cognome del marito è rimessa ad una espressa richiesta dell’elettrice.

Dopo le prime circolari interpretative sull’esigenza di riportare il nome del marito per esigenze pratiche di identificare la residenza per la consegna dei certificati; di recente il Ministero dell’interno, alla luce del mutato contesto storico e sociale e in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l’elettorato attivo, disponeva che nelle tessere elettorali il cognome del marito si riporta su espressa richiesta.

Ciò posto, non sfugge che manca una uniforme lettura delle norme a fronte di strumenti entrambi preordinati all’identificazione dell’elettore ai fini dell’esercizio del diritto di voto, con la conseguenza di una disparità di trattamento venuta meno a seguito dell’art. 2 bis, Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali, del d.lgs. n. 27 del 2025, Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, togliendo la previsione contenuta nell’art. 5, del cit. DPR n. 223 del 1967 («è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito»), in adesione ad un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento.

In termini diversi, rientra nella disponibilità della donna riportare il nome del marito, risultando del tutto illegittimo ogni automatismo, in violazione con i principi di uguaglianza e non disparità previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria (come appresso indicato) [4].

I principi di genere

Nel definire il principio di diritto, si evidenzia che la disciplina previgente, l’art. 5 del DPR n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali.

Invero, il principio della pari opportunità è stato inteso in primo luogo come immediato svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese [5].

A ben vedere, la rilevanza data alle disposizioni internazionali (vedi, la Convenzione Europea Diritti dell’Uomo) non può essere messa in discussione visto che le disposizioni sono entrate nel nostro ordinamento con il valore di “norme interposte”, integrando il parametro costituzionale di cui all’art. 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui lo stesso impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali[6]: con la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’UE) è stato imposto di riconoscere a tutti i diritti contemplati dalla CEDU [7].

Più puntualmente, la sentenza richiama le seguenti fonti e orientamenti consolidati, rilevando che l’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto (ex art. 48 Cost.), rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee:

  • la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), ratificata con la legge 14 marzo 1985, n. 132, Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, stabilisce, all’art. 16, par. 1, l’obbligo per gli Stati di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome;
  • Consiglio d’Europa, risoluzione n. 37 del 1978 e, in seguito, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha ritenuto non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia;
  • l’art. 143 bis civ., secondo un costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, anche prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, veniva interpretato nel senso di rendere facoltativo l’utilizzo del nome del marito, senza alcun automatismo [8]; tanto più nei rapporti con la pubblica amministrazione, ove rileva a fini dell’identificazione esclusivamente il cognome da nubile [9].

Si giunge al principio di diritto che non giustifica la sopravvivenza di una chiara discriminazione per le elettrici coniugate, fondata su asserite regole organizzative in materia elettorale, dovendo interpretare, altresì, l’art. 143 bis cod. civ. senza alcun automatismo dell’aggiunta del cognome.

Vengono accolte le censure ed a seguito della sua cassazione la Corte territoriale, cui è rinviato il giudizio, provvederà, in diversa composizione, al nuovo esame delle domande alla luce del principio di diritto che in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico, ex artt. 3, Cost., 21, Non discriminazione, della Carta di Nizza e 14, Divieto di discriminazione, CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito.

Altro gradino spezzato del patriarcato.

Note

[1] Vedi, sul tema, LUCCA, Cambiamento di cognome e nome: le indicazioni del Consiglio di Stato, lentepubblica.it, 9 giugno 2025. Nella sentenza n. 120/2001, la Corte Cost. ha affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta, ex articolo 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell’articolo 6 c.c., comma 3, e degli articoli 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona, Cass. civ., sez. I, ord. 5 dicembre – 17 febbraio 2020, n. 3877.

[2] Assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, Corte cost., sentenza n. 13/1994.

[3] Cass. civ., sez. I, sentenza n. 13298 del 2004.

[4] In effetti, rientra nella volontà dell’elettrice associare il proprio cognome a quello del marito, ed in questo senso, nel diritto al nome è stato accolto il ricorso presentato da una donna in possesso di cittadinanza, romena e italiana, diretto ad ottenere la rettificazione degli atti di stato civile, sostituendo al proprio cognome da nubile quello acquisito con il matrimonio, dovendo la donna, identificata nel suo paese di origine con il cognome maritale, essere identificata anche in Italia con le medesime generalità, Tribunale Novara, Decreto, 14 luglio 2011, n. 1302.

[5] TAR Lazio, Roma. sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673.

[6] Corte Cost., sentenze n. 348 e n. 249 del 2007.

[7] TAR Lazio, Roma sez. I, 24 ottobre 2012, n. 8746.

[8] cfr. Cass. 1692/1961; id. 1020/1970.

[9] cfr. Cons. Stato, parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997. Cass., sez. I, sentenza n. 13298/2004, è stato affermato che la normativa storica, nel porre il cognome dell’uomo a baricentro dell’identificazione familiare, ha determinato una posizione di evidente disparità tra i coniugi. Il lascito di una visione discriminatoria, passa anche attraverso il cognome imposto ai figli, cognome che si riverbera sull’identità di ciascuno dei componenti della famiglia, non essendo più tollerabile l’assunzione del cognome di un solo genitore da parte del figlio, Corte cost. n. 131/2022. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Nella sentenza si annota che il cognome, quale fulcro – insieme al prenome – dell’identità giuridica e sociale, collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell’identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016). Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

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