Referendum giustizia del 22 e 23 marzo 2026: il regolamento per la Par Condicio
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Il countdown verso il referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 entra nella fase più delicata: quella in cui, oltre al confronto politico, diventa centrale la cornice di regole che deve garantire un’informazione corretta e un accesso equilibrato ai mezzi di comunicazione.
In questo quadro si inserisce la delibera AGCOM n. 37/26/CONS, il provvedimento che disciplina par condicio, comunicazione politica, informazione, sondaggi e perfino alcuni profili legati alle piattaforme digitali durante la campagna referendaria.
Il regolamento è in vigore dal 12 febbraio 2026, data di pubblicazione sul sito dell’Autorità, e impone da subito alle emittenti l’adeguamento alle nuove prescrizioni. Parallelamente, per la concessionaria del servizio pubblico si affianca il documento adottato dalla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai (provvedimento del 10 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Perché un regolamento ad hoc e qual è il perimetro del referendum
Il referendum del 22-23 marzo 2026 è un referendum confermativo ex art. 138 Cost.: gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sulla legge costituzionale relativa a “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. L’indizione è avvenuta con D.P.R. 13 gennaio 2026 (GU 14 gennaio 2026), mentre un successivo D.P.R. 7 febbraio 2026 ha precisato e riformulato il quesito nei termini indicati dall’Ufficio centrale presso la Cassazione.
In questo scenario, il compito dell’AGCOM è far rispettare la legge n. 28/2000 sulla parità di accesso ai media durante campagne elettorali e referendarie: un equilibrio che riguarda non solo le “tribune”, ma anche l’informazione quotidiana — dove il rischio di squilibri, più che negli spazi formalmente politici, può annidarsi nella selezione delle notizie e nelle scelte editoriali.
Informazione nei telegiornali e nei programmi: non conta solo “quanto”, ma anche quando
Uno dei passaggi più significativi della delibera riguarda il metodo di vigilanza. L’Autorità annuncia che non si limiterà a contare i minuti complessivi dedicati alle diverse posizioni, ma valuterà anche la collocazione oraria degli interventi, pesando la “visibilità” sulla base degli ascolti Auditel. In altre parole: un minuto in prime time non vale come un minuto in fascia notturna.
Questo approccio — già sperimentato nelle tornate più recenti e rafforzato anche dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dall’Autorità — punta a rendere meno “aggirabile” la par condicio: un’emittente non può compensare un’eventuale sovraesposizione in fascia ad alta audience con presenze tardive o marginali dell’opzione opposta.
Accanto ai criteri quantitativi (come il tempo di parola), il regolamento valorizza parametri qualitativi e di contesto: format della trasmissione, modalità del contraddittorio, tipologia dell’intervento (diretta/intervista singola/collegamento), confezionamento dell’informazione. Il messaggio è chiaro: l’equilibrio non è un esercizio aritmetico, ma nemmeno una zona franca.
Monitoraggio settimanale e contraddittorio: come interviene l’AGCOM in caso di squilibri
Il sistema di controllo è costruito su un flusso costante di dati: monitoraggi con cadenza settimanale, trasmessi alle emittenti con evidenza delle criticità, così da consentire correzioni tempestive. Se emergono disequilibri non sanati spontaneamente, scatta un procedimento con tempi rapidi, ma con un elemento procedurale che l’AGCOM mette in evidenza: il contraddittorio.
Prima di adottare provvedimenti, l’Autorità prevede che le emittenti possano presentare osservazioni e chiarimenti sui dati, dentro un processo formalizzato. E, per evitare una caccia allo scostamento millimetrico, viene prevista anche una soglia di tolleranza (indicata nel regolamento come non superiore al 10% per ciascuna posizione).
Spazi di comunicazione politica e messaggi autogestiti: regole, tempi e palinsesto
Oltre all’informazione “giornalistica”, la delibera disciplina le trasmissioni di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti (gratuiti e, per alcune fattispecie locali, anche a pagamento), con criteri di ripartizione tra le posizioni a favore e contro il quesito.
Nel perimetro nazionale, gli spazi dedicati al tema referendario devono essere ripartiti in due parti uguali tra le due opzioni di voto, con cicli programmati e comunicati all’Autorità. Per i messaggi autogestiti gratuiti, il regolamento entra nel dettaglio: durata, diciture obbligatorie (“messaggio referendario gratuito”), collocazione in contenitori, limiti giornalieri per singolo soggetto, fino ai meccanismi di sorteggio e rotazione per l’ordine di messa in onda.
La logica è quella di “standardizzare” la competizione comunicativa, riducendo al minimo sia le disparità economiche (almeno per gli spazi gratuiti) sia le asimmetrie dovute al palinsesto.
Pubbliche Amministrazioni: attenzione al divieto di comunicazione istituzionale “sensibile”
Un capitolo cruciale, specie per chi lavora negli enti pubblici, riguarda l’art. 9 della legge 28/2000: il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo di par condicio, con l’obiettivo di evitare che la comunicazione di un’amministrazione diventi, di fatto, propaganda.
Nella delibera, l’AGCOM precisa un criterio operativo già visto in precedenti consultazioni: l’intervento ripristinatorio tramite rimozione viene circoscritto alle attività di comunicazione istituzionale che riguardino, direttamente o indirettamente, temi connessi al quesito referendario. Tradotto: non è “silenzio totale” su ogni attività amministrativa, ma una sorveglianza mirata su contenuti che possono interferire con la competizione referendaria.
Per gli uffici comunicazione degli enti, il punto non è solo evitare slogan: è fondamentale presidiare titoli, claim, tempistiche, scelte grafiche e framing, perché la valutazione può includere anche profili indiretti.
Sondaggi: negli ultimi 15 giorni stop alla diffusione dei risultati
Sul fronte demoscopico, il regolamento ribadisce la regola più nota: nei quindici giorni precedenti il voto è vietato pubblicare o diffondere sondaggi sull’esito del referendum o rilevazioni capaci di condizionare l’elettorato. L’AGCOM si riserva anche verifiche campionarie su metodologia e trasparenza delle rilevazioni, in coerenza con la disciplina già vigente.
Social e piattaforme online: pluralismo, disinformazione e pubblicità politica
Un elemento non secondario è l’attenzione alle piattaforme di condivisione video e ai social network. La delibera richiama l’esigenza di iniziative utili a tutelare pluralismo e correttezza dell’informazione, con misure contro la disinformazione e con un richiamo al quadro europeo in materia di servizi digitali e pubblicità politica. È un segnale: la campagna referendaria, oggi, non si gioca più soltanto in tv e sui giornali, e la regolazione prova — almeno nelle linee essenziali — ad “agganciare” anche l’ecosistema digitale.
Cosa devono aspettarsi emittenti, redazioni e uffici stampa: la fase “calda” è già iniziata
Con l’entrata in vigore del regolamento dal 12 febbraio 2026, la partita non è più teorica. Le emittenti sono chiamate a dimostrare equilibrio non solo nei format esplicitamente politici, ma soprattutto nel racconto quotidiano del referendum, mentre gli enti pubblici devono evitare scivolamenti comunicativi che — anche involontariamente — tocchino il cuore del quesito.
Il punto, per chi informa e per chi comunica istituzionalmente, è uno: ridurre l’ambiguità. Più un messaggio è neutro, verificabile, essenziale e legato a servizi concreti, meno rischia contestazioni. Al contrario, quando una comunicazione istituzionale entra nel campo delle valutazioni e delle narrazioni “di merito” su temi che incrociano il referendum, l’area grigia diventa immediatamente più rischiosa.
Il testo del regolamento
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