Responsabilità erariale mancato aggiornamento costo di costruzione: omissione gravemente colposa

Lug 14, 2025 - 21:00
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Responsabilità erariale mancato aggiornamento costo di costruzione: omissione gravemente colposa

lentepubblica.it

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza 277/2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione. Focus dell’Avv. Maurizio Lucca.


Il contributo: differenziazioni

È noto che il contributo previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione: una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, che ha carattere generale, prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo, altresì, determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere [1].

In termini più puntuali:

  • gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), assolvono alla funzione di compensare la collettività per il maggior carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio assentito: sono dovuti solo in presenza di un effettivo incremento della domanda di servizi nella zona interessata, dove in mancanza di tale incremento, non può giustificarsi l’imposizione di ulteriori oneri volti a finanziare servizi già esistenti [2];
  • il costo di costruzione rappresenta una forma di compartecipazione del titolare del permesso all’incremento di valore del proprio patrimonio immobiliare derivante dall’intervento edilizio: un contributo di natura paratributaria, dovuto anche in assenza dell’esecuzione materiale di opere, purché l’intervento sia idoneo a generare un vantaggio economico connesso all’utilizzazione dell’immobile [3].

Fatti

La Procura erariale conveniva in giudizio il Responsabile di un ufficio tecnico per il danno patito dall’Amministrazione comunale, in relazione all’omesso adeguamento del contributo parametrato al costo di costruzione relativo ad un determinato periodo (diverse annualità regresse).

La procura richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale [4] dove si chiarisce che «in caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all’art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata… si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione».

Il tecnico tra le contestazioni a difesa evidenziava che la responsabilità doveva ripartirsi tra i diversi responsabili che si sonno succeduti a ricoprire l’ufficio.

La fonte

L’art. 16 (L), Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce che «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», disponendo scaglioni di aggiramento:

  • comma 6, «Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale»;
  • comma 9, «Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni… Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Giova rammentare che gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, non hanno natura autoritativa, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, e sono soggetti al termine di prescrizione decennale [5].

Merito

La Corte, appurato il pagamento della somma al Comune danneggiato, accoglie la richiesta del convenuto di rito abbreviato sulla proposta di pagamento di un importo pari a circa il 40% della pretesa azionata in giudizio, allegando il parere positivo rilasciato dalla Procura regionale, con l’estinzione del giudizio.

La sentenza nella sua chiarezza sanziona l’intervenuta prescrizione del diritto di recuperare il mancato aggiornamento del costo di costruzione, un danno alle casse comunali dovuta alla mancata entrata: un onere a carico del Responsabile dell’ufficio tecnico.

Il danno causato da un comportamento gravemente colposo dovuto alla macroscopica deviazione dal modello di condotta che la regola cautelare (alias diligenza) gli avrebbe imposto di assumere nella fattispecie concreta, consistita sia:

  • nella inosservanza di disposizioni normative di piana ed inequivocabile lettura;
  • nella mancanza di impegno e di attenzione nella trattazione di problematiche rientranti nella sfera delle proprie competenze (mentre l’aggiornamento degli oneri spetta al Consiglio comunale).

Oneri istruttori obbligatori

Il pronunciamento si allinea con una serie di sentenze di condanna per il mancato aggiornamento [6], ovvero il mancato recupero del dovuto a seguito dell’aggiornamento: un dovere che incombe nell’Amministrazione, la quale deve farsi carico di ottemperare:

  • il responsabile dell’UTC, dovrà svolgere un’attività propulsiva, rispetto all’Organo consiliare, di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, avendo cura (egli stesso) di adeguare annualmente il costo di costruzione: atto proprio, attinente all’esercizio della funzione tecniche, senza magrini di merito;
  • sotto questo aspetto di quantificazione del valore da aggiornare, si rileva che non operano spazi di discrezionalità o margini di interpretazione, sicché l’inerzia non può che qualificarsi omissiva, caratterizzata da macroscopica negligenza, considerando che il meccanismo di rivalutazione annuale non esige una particolare complessità operativa, essendo definito dalla legge [7];
  • il Sindaco, nella sua funzione di vigilanza, dovrà far inserire all’ODG del Consiglio comunale la deliberazione di aggiornamento degli oneri, avendo cura di verificare (un obbligo di controllo) anche l’aggiornamento del costo di costruzione, richiamando formalmente il Responsabile in caso di inerzia, rimanendo – in ogni caso – una competenza, quest’ultima, in capo al Responsabile dell’Ufficio tecnico [8].

Si comprende dalla alate aromentazioni che l’onere economico discende direttamente dalla norma e l’eventuale errore nella quantificazione del costo non può pregiudicare l’Amministrazione, la quale ha facoltà di provvedere – in ogni momento – al recupero delle somme dovute (quantum debeatur): è da rilevare, altresì, che l’attività di aggiornamento non presuppone alcuna attività valutativa, trattandosi di un’operazione di calcolo fondata su parametri predefiniti e dati ufficiali, palesandosi in un’attività che sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, la quale determina integralmente i suoi contenuti, secondo lo schema legge-fatto-effetto.

Note

[1] Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2025, n. 3938.

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4877/2020.

[3] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2915/2016. L’obbligo del privato di corrispondere la quota relativa al costo di costruzione sorge al momento del rilascio del permesso di costruire, e che da tale data inizi a decorrere il termine di prescrizione decennale del relativo credito (certo, liquido o comunque agevolmente liquidabile).

[4] Corte conti, sez. riunite giur., n. 27/2021/QM.

[5] Cons. giust. amm. Sicilia, 3 febbraio 2025, n. 79. Le obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione nonché delle sanzioni per ritardato pagamento, hanno natura reale o “propter rem”, sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che le contraddistingue: l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell’obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l’edificazione, nonché i loro aventi causa, Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2024, n. 7250.

[6] Vedi, Corte conti, sez. giur. Veneto, 2 aprile 2025, n. 99.

[7] Cfr. Corte conti, sez. III centr., sentenza n. 80/2020.

[8] Cfr. Corte conti, sez. giur. Molise, 31 agosto 2021, n. 53.

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