Subappalto facoltativo: i chiarimenti del MIT
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Il tema del subappalto negli appalti pubblici, e del suo essere facoltativo o meno, continua a essere uno dei più delicati e dibattuti all’interno del nuovo quadro normativo introdotto dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), come emerge anche da recenti chiarimenti del MIT.
Un recente chiarimento fornito dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha riportato l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato dagli operatori economici: la necessità di manifestare sin dalla fase di gara la volontà di ricorrere al subappalto, anche quando questo non sia obbligatorio.
Il pronunciamento, reso l’11 dicembre 2025, prende le mosse da un quesito posto da una stazione appaltante che si è trovata a gestire una richiesta di subappalto avanzata dopo la firma del contratto, in assenza di una dichiarazione preventiva contenuta nell’offerta.
Il caso: subappalto richiesto solo dopo la stipula del contratto
La questione sottoposta al MIT riguarda un appalto nel quale l’operatore economico aggiudicatario, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione diretta delle lavorazioni, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Nel dettaglio, né nel disciplinare di gara né nel contratto mancava un riferimento esplicito all’articolo 119, comma 4, lettera c), del nuovo Codice. Tuttavia, nell’offerta presentata in gara non risultava alcuna indicazione circa l’intenzione di affidare a terzi una parte delle lavorazioni.
L’operatore ha sostenuto la propria richiesta richiamando il cosiddetto “principio del risultato”, affermando che l’autorizzazione al subappalto non avrebbe inciso sulla correttezza della procedura, né alterato la parità di trattamento, dal momento che i requisiti di partecipazione erano comunque posseduti.
Di diverso avviso la stazione appaltante, che ha ritenuto la domanda non accoglibile proprio per l’assenza di una chiara manifestazione di volontà espressa in sede di gara.
La risposta del MIT: il subappalto va dichiarato prima, non dopo
Il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha confermato la posizione della stazione appaltante, fornendo una risposta netta e priva di ambiguità: il subappalto non può essere autorizzato in fase esecutiva se non è stato dichiarato al momento della presentazione dell’offerta.
Secondo il Ministero, la mancata indicazione preventiva della volontà di ricorrere al subappalto determina un vincolo giuridico insuperabile, anche quando si tratti di subappalto facoltativo e non necessario. La disciplina prevista dall’articolo 119 del D.lgs. 36/2023, infatti, impone che la scelta di subappaltare venga resa trasparente sin dall’inizio della procedura.
In altri termini, il subappalto non può essere considerato una decisione “aggiustabile” in corso d’opera, ma rappresenta una opzione organizzativa rilevante, che incide sulla struttura dell’offerta e deve essere conosciuta dalla stazione appaltante fin dalla fase concorsuale.
Il principio del risultato non supera le regole della gara
Uno degli aspetti più significativi del chiarimento riguarda il rapporto tra il principio del risultato e le regole procedurali. Il MIT ha implicitamente ribadito che tale principio, pur centrale nel nuovo Codice, non può essere utilizzato per derogare a obblighi dichiarativi espressamente previsti dalla normativa.
Il raggiungimento dell’obiettivo finale — ovvero la corretta esecuzione dell’appalto — non giustifica il superamento di regole poste a tutela della trasparenza, della concorrenza e della parità di trattamento. Consentire un subappalto non dichiarato in origine significherebbe alterare le condizioni alle quali gli altri concorrenti hanno partecipato alla gara.
Il supporto della giurisprudenza: una linea interpretativa consolidata
La posizione del Ministero trova piena conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, più volte intervenuta sul tema. In particolare, vengono richiamate alcune pronunce di rilievo del Consiglio di Stato, tra cui:
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l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2023
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la sentenza della Sezione V n. 1680 del 2024
Entrambe le decisioni ribadiscono che la dichiarazione sul subappalto costituisce un elemento essenziale dell’offerta, la cui omissione non può essere sanata in un momento successivo. La volontà di subappaltare deve emergere chiaramente in gara, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia tecnicamente in grado di eseguire direttamente le prestazioni.
Le conseguenze pratiche per operatori e stazioni appaltanti
Il chiarimento del MIT assume una rilevanza concreta per tutti i soggetti coinvolti negli appalti pubblici. Per gli operatori economici, il messaggio è inequivocabile: ogni scelta organizzativa potenzialmente rilevante deve essere valutata e dichiarata in fase di offerta. Rimandare tali decisioni alla fase esecutiva espone al rischio di dinieghi e contenziosi.
Per le stazioni appaltanti, invece, il parere rafforza la legittimità di un approccio rigoroso nella gestione dei contratti, fornendo una base solida per respingere richieste tardive che non trovano fondamento negli atti di gara.
Trasparenza e coerenza come pilastri del nuovo Codice
La vicenda conferma come il nuovo Codice dei contratti pubblici, pur orientato a semplificazione ed efficienza, continui a fondarsi su principi cardine quali chiarezza, prevedibilità e correttezza procedurale. Il subappalto, anche quando non obbligatorio, non può essere trattato come una variabile secondaria.
In assenza di una dichiarazione esplicita in gara, la strada del subappalto resta preclusa, senza possibilità di recupero in fase esecutiva. Un monito chiaro che invita gli operatori a pianificare con attenzione le proprie strategie e a non sottovalutare il peso delle dichiarazioni iniziali.
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