Notifiche violazioni Codice della Strada: fino a quando sono valide?
lentepubblica.it
Quando una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada viene notificata a distanza di mesi dall’infrazione, la tipica domanda che si pongono gli automobilisti è se la stessa sia ancora valida.
Tale quesito ha risvolti non soltanto pratici, ma anche giuridici, con riferimento alla decorrenza del termine entro cui la Pubblica Amministrazione deve attivarsi. In tale contesto, si colloca l’ordinanza n. 31896 del 7 dicembre 2025 della Corte di cassazione, destinata a incidere in modo significativo sulla futura applicazione dell’art. 201 del Codice della strada.
Come anticipato, la decisione affronta la questione del dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale, nei casi di contestazione differita. La Corte, in continuità con orientamenti consolidati e con la giurisprudenza costituzionale, ha riaffermato il principio secondo cui il decorso del termine non può essere rimesso alle scelte organizzative dell’ente accertatore, ma deve essere legato al momento in cui l’Amministrazione è concretamente in grado di identificare il trasgressore.
Il caso
La vicenda trae origine da una sanzione per eccesso di velocità accertata mediante apparecchiatura elettronica, in relazione a un’infrazione commessa il 15 giugno 2021. Il verbale, tuttavia, veniva redatto solo il 1° settembre e spedito per la notifica il 20 settembre. L’automobilista impugnava l’atto dinanzi al Giudice di pace di Bari, che accoglieva il ricorso ritenendo la notifica tardiva, poiché effettuata oltre il termine di 90 giorni calcolato dalla data della violazione.
La decisione veniva però riformata in appello dal Tribunale di Bari, il quale individuava il momento iniziale del termine non nella data dell’infrazione, bensì in quella di completamento dell’attività accertativa, coincidente con la redazione del verbale. In quest’ottica, il ritardo nella notifica veniva giudicato contenuto e comunque ragionevole.
Il ricorso
Contro tale interpretazione l’automobilista decideva di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando innanzitutto la disciplina della contestazione immediata e differita e chiarendo che, nei casi di rilevazione della velocità tramite strumenti elettronici direttamente gestiti dagli organi di polizia, l’accertamento della violazione coincide di regola con la rilevazione stessa. Le operazioni di verifica dei dati, infatti, sono insite nell’uso dell’apparecchiatura e presuppongono che l’Amministrazione si sia organizzata per svolgerle senza ritardi ingiustificati.
Il passaggio centrale del ragionamento degli Ermellini riguarda però l’identificazione del trasgressore. Richiamando espressamente la sentenza n. 198 del 1996 della Corte costituzionale, la Cassazione ha ribadito che il termine per la notifica decorre non da quando l’Amministrazione decide di procedere all’identificazione, ma da quando è oggettivamente in grado di farlo. La ratio consiste nell’evitare che inefficienze, prassi interne o scelte organizzative si traducano in un illegittimo sacrificio del diritto di difesa del cittadino.
Le conclusioni dei giudici
Nel caso concreto, la Corte rileva l’insussistenza di elementi idonei a giustificare un differimento dell’accertamento o dell’identificazione del responsabile per cause oggettive esterne. Invero, il ritardo nella redazione del verbale sembra riconducibile a dinamiche interne all’ente, che non possono incidere sul computo dei termini di decadenza. Far dipendere il dies a quo da scelte discrezionali significherebbe rimettere la tutela dei diritti del cittadino alla volontà dell’Amministrazione, in palese violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, annullando il verbale di accertamento.
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