Diritto di credito degli oneri concessori: le istruzioni per i Comuni

Febbraio 17, 2026 - 20:30
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Diritto di credito degli oneri concessori: le istruzioni per i Comuni

lentepubblica.it

In questo approfondimento l’Avv. Maurizio Lucca analizza una recente sentenza dedicata a fornire delucidazioni ai Comuni in materia di diritto di credito degli oneri concessori.


Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

L’errata determinazione

Secondo la giurisprudenza [1], la pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico [2], può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.

La qualificazione degli interventi edilizi, anche ai fini del calcolo dei contributi urbanistici o dell’applicazione di una norma agevolativa nella fissazione del contributo di costruzione o della monetizzazione, non può che avvenire avendo riguardo alla totalità di un intervento, impedendo così suddivisioni meramente artificiose e mosse da una finalità sostanzialmente elusiva [3].

Dunque, la pretesa azionata dal Comune, per il carattere imperativo della norma (finalizzata alla corretta gestione del territorio comunale e, quindi alla tutela dell’interesse pubblico collettivo) impinge in diritti che non sono nella disponibilità dell’ente, nel senso che non potrebbe l’Amministrazione rinunciare al credito o al suo conguaglio dovuto per legge né concordarne una misura diversa da quella corrispondente ai parametri deliberati.

La controversia in materia del credito rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché l’oggetto del giudizio è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall’accertamento del diritto dell’Amministrazione comunale, e del correlativo obbligo delle interessate, al versamento di un “conguaglio” sul contributo di costruzione in relazione all’aggiornamento sia della quota d’incidenza degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione, in ragione degli atti deliberativi approvati dal Comune.

Merito

Al di là della vicenda concreta, la sentenza affronta rideterminazione del Comune sulla rettifica del calcolo con il quale si erano determinati gli oneri concessori, già liquidati ed incassati, deducendo la legittimità dell’operato della PA sulle seguenti argomentazioni:

  • l’Amministrazione nel provvedimento, oltre ad avere indicato il nominato di chi ha redatto e sottoscritto l’atto, riporta il sistema di calcolo del dovuto;
  • l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il contributo di costruzione si compone degli oneri di urbanizzazione (corrisposta all’atto del rilascio del titolo) e del costo di costruzione (determinato all’atto del rilascio del titolo e corrisposta in corso d’opera non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della costruzione): i primi devono essere versati al momento del rilascio del permesso di costruire e possono essere oggetto di rateizzazione, mentre il secondo deve essere versato entro sessanta giorni decorrenti dall’ultimazione dei lavori (rinvenibile nel certificato di abitabilità);
  • il dies a quo del termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2935 c.c. decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato;
  • il termine di prescrizione inizia a decorrere per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio; quello per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori [4];
  • inoltre, l’Amministrazione con apposito atto aveva già intimato l’integrazione del contributo di costruzione, per cui tale atto interruttivo della prescrizione ha spostato il dies ad quem della prescrizione.

Il TAR precisa che nella rettificazione operata dalla PA non sussiste alcuna violazione dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento del cittadino, visto che la rettifica consisteva nella correzione di un errore sulla quantificazione del conteggio, riportando l’importo a quanto effettivamente dovuto dalla parte ricorrente.

Azione doverosa

ll giudizio del TAR, qualificato come di accertamento negativo della pretesa azionata dal Comune, dimostra che il conguaglio richiesto risulta legittimo e rispettoso sul piano procedurale della normativa di riferimento: a fronte di un errore di calcolo il conguaglio degli oneri concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) è doveroso per l’Ente locale.

Il conguaglio è un effetto naturale del dovuto pagamento dei costi legati all’ottenimento del titolo, ribadendo che i crediti degli Enti pubblici (ivi inclusi quelli che, pur se non strettamente tributari, sono comunque connessi all’espletamento delle funzioni istituzionali) sono indisponibili in quanto conseguono a un preciso dovere imposto ex lege ai Comuni.

La pubblica amministrazione, alias il Responsabile dell’ufficio preposto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento [5].

L’obbligo di aggiornamento

A margine, occorre ricordare che l’articolo 16, comma 6, del DPR n. 380/2001 contempla un obbligo imperativo ed inderogabile, indirizzato agli Enti locali (rectius Responsabile dell’ufficio preposto), di aggiornare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni al fine di adeguarli alle variazioni dei costi intervenuti nel relativo frangente temporale e, pertanto, prevede un incombente del tutto vincolato siccome, per altro, fondato su parametri predeterminati: l’aggiornamento dei valori ha natura accertativa e non novativa, esso attiene al mero adeguamento monetario, dunque ad una grandezza determinabile.

Il costo di costruzione va adeguato annualmente con determinazione dirigenziale [6].

Note

[1] Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1320.

[2] Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12.

[3] TAR Marche, sez. I, 10 febbraio 2023, n. 90.

[4] Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 11022/2023; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 521/2025.

[5] Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4520.

[6] La norma nella sua chiara individuazione della competenza, segna un obbligo di aggiornamento (“provvedono/adeguano”) che è indisponibile per il soggetto impositore non solo in ordine all’an ed al quantum, ma anche in ordine al quomodo, non potendo la PA, in assenza di una specifica e puntuale previsione legislativa, accordarsi con la parte (il debitore) circa una modalità di soluzione diversa dall’adempimento monetario, LUCCA, Responsabilità erariale sul mancato aggiornamento degli oneri concessori, LexItalia.it, n. 4, 14 aprile 2025.

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