Il caso della targa "inventata": le ultime follie nell'ambito del Codice della Strada
lentepubblica.it
Accade a Cisterna di Latina: un recente caso piuttosto singolare relativo a una targa “inventata” di sana pianta continua a far riflettere sulle follie che si verificano quotidianamente in materia di Codice della Strada.
Se è vero che il nuovo codice della strada ha presentato articoli molto più restrittivi su molte tematiche cha hanno rappresentato non poche difficoltà e cambiamenti per numerosi automobilisti è allo stesso modo verificabile come spesso i cittadini compiano infrazioni e azioni davvero rischiose per la propria vita e per quella degli altri utenti della strada, nonché si trovino in situazioni di non legalità rispetto la parte documentale e normativa. Quanto è avvenuto a Cisterna di Latina ed ha visto coinvolta una pattuglia della polizia locale potrebbe rientrare a pieno titolo tra le vicende da raccontare in qualche film o spettacolo televisivo.
La vicenda: una ‘strana’ targa
All’inizio ciò che ha insospettito gli agenti è stata una targa “strana” che sembrava straniera e personalizzata. A seguito dell’alt al posto di blocco ed al controllo è però emerso che la targa apposta sul veicolo era di pura invenzione, priva di qualunque validità legale. Si tratta di una grave violazione alle norme del Codice della Strada, oltre a non permettere un’immediata identificazione del responsabile della circolazione del veicolo. Chi circola con una targa falsa o contraffatta vìola quanto stabilito dall’articolo 100 comma 12 e 14 del Codice della Strada.
L’Universal Pass
Violazione del comma 12 che si verifica quando la targa non è propria o contraffatta. In questo caso l’automobilista viene “punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.046 a 8.186 euro” a cui si aggiunge il ritiro della targa, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Si può arrivare alla confisca del mezzo se ci si trova in presenza di recidiva nel corso di un biennio.
Gli approfondimenti rispetto al conducente, che è stato inoltre segnalato alle autorità competenti per approfondire la sua posizione, ha poi dichiarato esibito un “Universal pass”, un falso documento che sostituiva la patente, altrettanto inventato e ha dichiarato di non riconoscere l’autorità statale. Ha anche sostenuto di appartenere a una organizzazione denominata “Essenza Eterna” e che per questo non era tenuto all’osservanza delle norme stradali e amministrative!
Patente di guida e altri documenti mancanti
Per il Codice della Strada chi ha la patente di guida ma non l’ha con sé al momento del controllo della polizia incappa in una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Inoltre al momento della contravvenzione, il trasgressore risulta obbligato dall’agente accertatore a presentarsi, entro i termini da quest’ultimo stabili, presso il competente comando di polizia locale o stradale al fine di esibire l’originale della patente. Se non da corso a questo obbligo e non si presenta questo fa scattare una seconda multa, questa volta da 430 a 1.731 euro
Diversa è la situazione normativa e legale per chi sia sorpreso a guidare senza aver mai conseguito la patente. In tal caso si è soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria molto più pesante che varia tra 5.100 e 30.599 euro. Come per ogni altra multa, se questa si pagaentro 5 giorni dall’accertamento si ottiene una riduzione del 30% dell’importo.
Agli agenti non è rimasto da fare altro che sottoporre a fermo l’auto-proclamatosi affiliato ad “Essenza Eterna” e effettuare una identificazione tramite le impronte digitali. Si è scoperto così che l’uomo era già stato fermato in passato. Dalla identificazione è derivato il riconoscimento del conducente la cui patente di guida è risultata destinataria di un provvedimento di sospensione e ritirata. Guai anche per il veicolo che era già stato sottoposto a fermo amministrativo in occasione di un precedente controllo.
Non riconoscere lo Stato Italiano: reato valutabile al controllo?
Altri possibili reati potrebbero configurarsi a seguito delle affermazioni proferite dall’uomo circa il suo disconoscimento dell’autorità dello Stato Italiano e la sua dichiarazione di appartenenza all’organizzazione “Essenza Eterna”. Questi fatti sono attualmente al vaglio delle autorità competenti per ulteriori approfondimenti e per verificare che si possa configurare addirittura il reato di eversione.
Nel nostro Paese chi non riconosce lo Stato italiano e tenta di crearne uno proprio, ad esempio proclamandosi cittadini di “repubbliche indipendenti” o “governi paralleli” compie un atto che non ha alcun valore giuridico né legale, la Costituzione stabilisce chiaramente che la Repubblica è una e indivisibile (art. 5) che può avere anche serie conseguenze.
Se qualcuno si limita a dichiarare verbalmente o online di non riconoscere lo Stato italiano o di voler fondare un “nuovo Stato” senza compiere atti concreti (come emettere documenti o imporre tasse), non commette reato. In questo caso si tratta di libertà di opinione o di espressione politica, tutelata dall’art. 21 della Costituzione. Se invece si passa ai fatti concreti, si potrebbe incappare in alcuni dei reati che la Procura della Repubblica potrebbe contestare, come in questo caso:
- Usurpazione di funzioni pubbliche, in riferimento all’art. 347 c.p., che si verifica se una persona si autoproclama “presidente”, “sindaco”, “giudice”, o esercita poteri pubblici senza titolo, rischia fino a 2 anni di carcere.
- Falsità materiale o ideologica in atti ai sensi degli artt. 476–482 c.p. che si configura quando qualcuno realizzi “passaporti”, “patenti” o “tessere” del suo presunto Stato. In questo caso può essere accusato di falsificazione di documenti pubblici e rischia la reclusione da 1 a 6 anni, aumentata fino a 10 anni se riguarda atti pubblici veri.
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