Appalti PNRR: disciplina speciale, qualificazione stazioni appaltanti e parità di genere

Ottobre 7, 2025 - 10:00
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Appalti PNRR: disciplina speciale, qualificazione stazioni appaltanti e parità di genere

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Focus a cura del Dottor Luca Leccisotti su disciplina speciale, qualificazione stazioni appaltanti e parità di genere all’interno degli appalti PNRR alla luce dei pareri del MIT e del D.Lgs. 36/2023.


Il presente contributo intende offrire una ricostruzione sistematica della disciplina speciale applicabile agli appalti PNRR e PNC alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, alla disciplina transitoria applicabile fino al 30 giugno 2024, e agli obblighi di rendicontazione in tema di parità di genere. Si prendono in esame i più recenti pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la circolare del 12 luglio 2023, al fine di chiarire l’applicazione delle disposizioni speciali e le conseguenze derivanti dalla loro violazione.

Il quadro normativo di riferimento: PNRR, D.Lgs. 36/2023 e regime transitorio

Il combinato disposto dell’art. 52 del D.L. 77/2021, dell’art. 37 del D.L. 32/2019 e dell’art. 62 del D.Lgs. 36/2023 disciplina, in via transitoria e speciale, le modalità di affidamento degli appalti finanziati a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Il regime transitorio, valido fino al 30 giugno 2024, ha imposto alle amministrazioni non qualificate, in particolare ai comuni non capoluogo, l’obbligo di ricorrere a centrali di committenza o ad altre forme associative. A decorrere dal 1° luglio 2024, si applica in via esclusiva il sistema di qualificazione disciplinato dall’art. 62 del Codice.

Il parere n. 3160/2025: superamento del regime speciale e applicazione dell’art. 62

Con il parere n. 3160/2025, il MIT ha chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2024, le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare i requisiti di qualificazione previsti dal nuovo Codice, anche per gli appalti PNRR. Ne consegue che un comune non capoluogo e non qualificato può procedere all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, in coerenza con l’art. 50, comma 1, lett. a), del Codice.

Tale lettura recepisce anche i precedenti pareri nn. 3117/2024 e 2331/2024 e si coordina con la circolare del 12 luglio 2023, secondo cui restano vigenti alcune disposizioni speciali del D.L. 77/2021 per le gare bandite prima del 10 luglio 2023.

Gli effetti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

L’introduzione di un sistema di qualificazione vincolante è finalizzata a garantire competenza, professionalità e trasparenza nella gestione degli appalti. La qualificazione è obbligatoria per procedure sopra soglia e per affidamenti superiori ai limiti dell’affidamento diretto. Le stazioni non qualificate devono obbligatoriamente rivolgersi a soggetti aggregatori.

Parità di genere e obblighi documentali ex Allegato II.3

Il parere n. 3224/2025 si è soffermato sull’obbligo, introdotto dal correttivo, di trasmissione della “relazione di genere” previsto dall’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.3, da parte degli appaltatori con almeno 15 dipendenti. La relazione va trasmessa entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Essa contiene dati relativi a:

  • distribuzione del personale per genere e livello;
  • formazione, promozione, retribuzione, mobilità;
  • interventi di CIG, prepensionamenti, pensionamenti;
  • eventuali sanzioni o provvedimenti legati alla L. 68/1999.

La non estensione dell’obbligo ai subappaltatori

Il MIT ha precisato che tali obblighi non si estendono ai subappaltatori, trattandosi di prescrizioni riferite alla fase di partecipazione alla gara, da adempiersi esclusivamente dai concorrenti diretti. Ne consegue l’inapplicabilità delle sanzioni (penali, interdittive) ai soggetti non direttamente partecipanti alla gara.

Sanzioni e regime interdittivo per inadempimenti

In caso di omessa trasmissione della relazione, l’operatore è escluso dalle gare per 12 mesi, in via automatica. Tale sanzione, prevista dall’Allegato II.3, opera indipendentemente dalla volontà della stazione appaltante e si applica anche in caso di inadempimento parziale.

Conclusioni: razionalizzazione, inclusione e specialità nel regime degli appalti PNRR

Il regime applicabile agli affidamenti PNRR si muove su un doppio binario: da un lato la razionalizzazione del sistema delle stazioni appaltanti attraverso la qualificazione; dall’altro, l’inclusione sociale promossa mediante clausole sociali. Il legislatore ha inteso combinare efficienza, semplificazione e coesione, garantendo un equilibrio tra rapidità procedurale e rispetto di diritti fondamentali e principi di buon andamento amministrativo.

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