Lettura delle targhe "senza regole"? Garante Privacy sanziona provincia di Bolzano
lentepubblica.it
Il progetto di monitoraggio del traffico realizzato in Alto Adige attraverso una rete di telecamere intelligenti capaci di leggere automaticamente le targhe è stato dichiarato illegittimo dal Garante per la privacy.
L’Autorità ha imposto alla Provincia Autonoma di Bolzano una sanzione da 32 mila euro, ordinando inoltre la cancellazione immediata di tutti i dati raccolti e il blocco di ogni ulteriore trattamento.
L’indagine è nata dopo alcune segnalazioni giornalistiche sulla firma di un protocollo d’intesa che coinvolgeva Provincia, Comuni, forze dell’ordine e Questura per installare 124 dispositivi lungo le principali strade del territorio. Gli apparecchi, dotati di sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR – Automatic Number Plate Recognition), erano destinati sia alla gestione dei flussi di traffico sia a finalità di prevenzione e accertamento di reati.
Le spiegazioni della Provincia: “Dati anonimi e indispensabili per la mobilità”
Durante l’istruttoria, la Provincia ha sostenuto che il progetto rientrasse nelle proprie competenze istituzionali e che il trattamento dei dati fosse stato configurato in modo da impedire l’identificazione dei conducenti. Secondo l’amministrazione, le telecamere non avrebbero salvato immagini dei veicoli ma solo:
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numero di targa, trasformato in hash;
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data e ora del passaggio;
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categoria del mezzo;
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nazionalità della targa;
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eventuali codici relativi al trasporto di merci pericolose;
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velocità, quando disponibile.
La Provincia ha spiegato che i dati, trasformati e custoditi dal fornitore tecnologico, sarebbero rimasti inaccessibili agli uffici provinciali, che avrebbero potuto visualizzare solo report aggregati utili alla pianificazione della mobilità, soprattutto nelle aree più sensibili come il comprensorio Dolomiti-UNESCO.
Parallelamente, l’amministrazione ha dichiarato di aver predisposto cartelli informativi e un’informativa estesa consultabile prima negli uffici tecnici e poi online.
Perché il Garante ha dichiarato il trattamento illecito
Nonostante le misure descritte, per il Garante il quadro presentato dalla Provincia non è sufficiente. Secondo l’Autorità:
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la targa di un veicolo è comunque un dato personale, anche quando trasformata in un codice pseudonimizzato;
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mancava una base giuridica chiara e specifica che autorizzasse un monitoraggio così estensivo del traffico tramite lettura targhe;
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la conservazione dei dati fino a due anni è stata ritenuta eccessiva per informazioni potenzialmente in grado di rivelare gli spostamenti di migliaia di persone;
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l’informativa resa agli utenti è risultata insufficiente e non immediatamente comprensibile;
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il trattamento, pur non essendo stato usato per prendere decisioni sui singoli automobilisti, poteva avere un impatto significativo sulla libertà di movimento dei cittadini.
Inoltre, la collaborazione tra Bolzano e la Provincia di Trento, anch’essa coinvolta per una parte delle installazioni, non era coperta da un quadro normativo dettagliato e limitava ulteriormente la trasparenza dell’operazione.
Una violazione valutata come “di media gravità”
Nel calcolo della sanzione, il Garante ha considerato diversi fattori attenuanti:
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l’ente pubblico non aveva precedenti violazioni analoghe;
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la Provincia ha collaborato attivamente durante l’istruttoria;
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non erano coinvolte categorie particolari di dati, come quelli relativi a salute o convinzioni personali;
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non ci sono state conseguenze dirette sulla situazione giuridica degli interessati.
Malgrado ciò, il progetto è stato giudicato illegittimo perché contrario a numerose norme del GDPR e del Codice privacy, tra cui quelle relative alla liceità, alla proporzionalità, ai tempi di conservazione e all’obbligo di informare adeguatamente gli utenti.
Cosa ha ordinato il Garante: stop alle telecamere e cancellazione totale dei dati
Il provvedimento finale è particolarmente severo. Il Garante ha:
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ordinato la cancellazione senza ritardo di tutti i dati personali raccolti attraverso il sistema di lettura targhe;
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vietato alla Provincia di continuare a utilizzare i dispositivi, sia sul proprio territorio sia in quello di enti terzi coinvolti tramite convenzioni;
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imposto la trasmissione, entro 30 giorni, di una documentazione dettagliata sulle misure adottate per adeguarsi all’ordine;
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stabilito la pubblicazione dell’ordinanza sul sito ufficiale dell’Autorità.
La Provincia potrà estinguere la controversia pagando la metà della sanzione entro 30 giorni oppure presentare ricorso all’autorità giudiziaria entro i termini previsti.
Una decisione che riaccende il dibattito sulla sorveglianza stradale
Il caso Alto Adige ripropone un quesito centrale per le amministrazioni pubbliche: come conciliare l’uso di tecnologie avanzate per monitorare la mobilità e tutelare l’ambiente con il diritto fondamentale alla protezione dei dati?
La vicenda dimostra che, anche quando finalizzati alla pianificazione del traffico o alla sicurezza, sistemi automatizzati come la lettura targhe possono generare rischi significativi per la privacy se non accompagnati da:
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regole chiare e specifiche;
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tempi di conservazione ridotti allo stretto necessario;
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informative immediate e comprensibili;
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garanzie solide contro identificazioni indebite.
In un territorio ad alta intensità turistica e ambientale come l’Alto Adige, l’uso di tecnologie di monitoraggio resterà probabilmente un tema aperto. La decisione del Garante segna però un punto fermo: anche l’innovazione deve rispettare il perimetro imposto dal GDPR.
Il testo del provvedimento del Garante
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