Accesso civico agli atti concorsuali e obbligo di pubblicazione delle graduatorie
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La recente sentenza n. 1241/2025 del TAR Lazio ha fornito importanti chiarimenti in materia di accesso civico agli atti concorsuali, con particolare riferimento all’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare ogni aggiornamento delle graduatorie, incluse le operazioni di scorrimento. Focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.
Il provvedimento ribadisce il principio secondo cui le amministrazioni sono tenute a garantire la trasparenza mediante la pubblicazione online delle graduatorie e dei relativi aggiornamenti, in conformità con la disciplina sulla trasparenza amministrativa prevista dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023 per il settore degli appalti pubblici.
L’analisi che segue esamina il fondamento giuridico dell’accesso civico, la distinzione tra accesso documentale tradizionale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, e le implicazioni giuridiche della mancata pubblicazione delle graduatorie concorsuali.
La distinzione tra accesso documentale e accesso civico
L’accesso agli atti della pubblica amministrazione si articola in tre forme distinte:
- Accesso documentale tradizionale (L. 241/1990, art. 22 e ss.): presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, qualificato come legittimo interesse, ed è soggetto a specifiche limitazioni in relazione alla riservatezza di determinati dati.
- Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1): attribuisce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di rendere pubblici.
- Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 2): consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalla PA, anche oltre quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, fatte salve le limitazioni imposte per la tutela di interessi pubblici e privati.
Nel caso esaminato dal TAR Lazio, la ricorrente – idonea in una graduatoria concorsuale – aveva richiesto copia dell’elenco aggiornato a seguito di scorrimento, rilevando che l’amministrazione non aveva pubblicato tale aggiornamento sul proprio sito istituzionale. L’amministrazione aveva opposto un diniego, sostenendo la mancanza di un interesse qualificato della ricorrente.
La qualificazione dell’accesso come accesso civico semplice
Il TAR Lazio ha chiarito che la richiesta di pubblicazione della graduatoria rientra nella categoria dell’accesso civico semplice, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere alla pubblicazione su richiesta dell’interessato. In particolare, il tribunale ha stabilito che:
- L’obbligo di pubblicazione delle graduatorie e dei relativi scorrimenti discende dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, che impone la trasparenza in materia di selezioni pubbliche e concorsi;
- L’accesso civico semplice non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato, potendo essere esercitato da chiunque, indipendentemente dalla posizione del richiedente;
- La mancata pubblicazione della graduatoria costituisce un inadempimento dell’amministrazione, sanzionabile sotto il profilo della responsabilità amministrativa e del principio di trasparenza.
Il giudice amministrativo ha inoltre evidenziato che l’amministrazione avrebbe potuto evitare il contenzioso procedendo direttamente alla pubblicazione della graduatoria aggiornata o, in alternativa, fornendo tempestivamente copia del documento alla ricorrente.
Obbligo di pubblicazione e conseguenze della mancata trasparenza
La normativa in materia di trasparenza amministrativa impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali:
- Le graduatorie finali di concorsi pubblici;
- Gli aggiornamenti derivanti dallo scorrimento degli idonei non vincitori;
- Le eventuali comunicazioni relative alle assunzioni derivanti dalle graduatorie vigenti.
La mancata pubblicazione delle informazioni obbligatorie costituisce un illegittimo diniego di accesso civico, con le seguenti conseguenze:
- Diritto dell’interessato a ottenere l’ostensione del documento richiesto;
- Attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 33/2013, che consente di segnalare l’inadempimento all’ANAC o al responsabile della trasparenza dell’ente;
- Possibile responsabilità dirigenziale per omessa pubblicazione di dati obbligatori, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 33/2013.
Il TAR ha quindi imposto all’amministrazione di provvedere alla pubblicazione della graduatoria aggiornata, riconoscendo il diritto dell’interessata a ottenere l’accesso senza necessità di motivare la propria richiesta.
La natura dell’inerzia della pubblica amministrazione nell’accesso civico
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda la qualificazione del silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso civico. Il TAR Lazio ha precisato che:
- Il silenzio sull’istanza di accesso civico semplice o generalizzato non è qualificabile come silenzio provvedimentale, poiché la normativa di riferimento non prevede espressamente tale ipotesi;
- L’inerzia della pubblica amministrazione in materia di accesso civico configura un vero e proprio inadempimento, con conseguente obbligo di provvedere in tempi ragionevoli;
- In caso di diniego tacito, l’interessato può adire il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’amministrazione all’adempimento.
Questa precisazione è di particolare rilievo in quanto distingue nettamente l’accesso civico dall’accesso documentale tradizionale, il cui diniego tacito è invece impugnabile entro 30 giorni ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio n. 1241/2025 rafforza il principio della massima trasparenza nella gestione delle procedure concorsuali, ribadendo l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare ogni aggiornamento delle graduatorie. L’accesso civico semplice si conferma uno strumento essenziale per garantire la trasparenza amministrativa e la piena accessibilità ai documenti pubblici, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.
Per le pubbliche amministrazioni, questa pronuncia implica la necessità di:
- Aggiornare tempestivamente i propri siti istituzionali con le graduatorie e gli scorrimenti;
- Evitare il diniego pretestuoso di accesso agli atti, che potrebbe tradursi in contenzioso e responsabilità dirigenziali;
- Garantire il rispetto delle tempistiche di pubblicazione e di risposta alle istanze di accesso civico, al fine di evitare violazioni della normativa sulla trasparenza.
In definitiva, la giurisprudenza amministrativa continua a rafforzare il principio di accessibilità totale agli atti della pubblica amministrazione, imponendo un obbligo chiaro e ineludibile di pubblicazione per garantire il diritto all’informazione e la parità di trattamento tra i cittadini.
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