Rottamazione-quinquies: attenzione alle regole per la decadenza del beneficio

Novembre 15, 2025 - 10:30
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Rottamazione-quinquies: attenzione alle regole per la decadenza del beneficio

lentepubblica.it

L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 introduce l’ennesimo capitolo della stagione delle definizioni agevolate, la rottamazione-quinquies.


Lo schema è molto simile ai precedenti: il contribuente può regolare i conti con il fisco pagando soltanto il capitale e le spese, abbattendo interessi, sanzioni e aggio. Leggendo con attenzione la norma però – specialmente il comma 14 – emerge un dettaglio di discontinuità relativamente alla disciplina della decadenza dal beneficio, che diventa più rigida rispetto a quanto visto finora.

Debiti inclusi nella nuova rottamazione

Il novero dei debiti che rientrano nella nuova rottamazione è piuttosto ampio. Ai sensi del comma 1, possono essere estinti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con riferimento sia ai debiti tributari derivanti da liquidazioni automatizzate e controlli formali, sia ai contributi INPS non derivanti da accertamento.

In altre parole, il contribuente paga capitale e spese di notifica e delle procedure esecutive e, nel conto finale, non si considerano gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme a titolo di aggio di riscossione.

I commi 2 e 3 permettono di versare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure mediante 54 rate bimestrali, fino alla fine di maggio 2035.

Come aderire

L’adesione alla rottamazione-quinquies avviene attraverso una procedura interamente telematica. Entro il 30 aprile 2026 il debitore deve presentare, attraverso il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, una dichiarazione con cui manifesta la volontà di aderire, individua i carichi da definire e sceglie il numero di rate, entro il limite massimo consentito. Se esistono giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione, il contribuente deve dichiararne l’esistenza e assumere l’impegno a rinunciarvi. Il giudice sospende il processo nelle more del pagamento della prima o unica rata e, una volta versato quell’importo, dichiara l’estinzione del giudizio, con conseguente inefficacia delle sentenze non passate in giudicato.

Il comma 10 dispone che, dal momento in cui il contribuente aderisce, si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, si fermano gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, non possono essere avviate nuove azioni esecutive né proseguite quelle già iniziate.

Il debitore, finché pende la rottamazione, non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi d’imposta e dei pagamenti da parte della PA e può ottenere il DURC.

Il comma 13 disciplina i rapporti tra la nuova definizione e le dilazioni pregresse. Tutte le rateizzazioni in essere per i debiti oggetto di definizione, sospese in virtù del comma 10, vengono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2026 e non possono essere concesse nuove dilazioni ex art. 19 D.P.R. 602/1973 per quegli stessi carichi.

Inoltre, il pagamento della prima rata o dell’unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salvo il caso in cui si sia già celebrato con successo il primo incanto.

Rottamazione-quinquies: attenzione alle regole per la decadenza del beneficio

Il vero punto di rottura è costituito però dal comma 14, ove il legislatore specifica quando il contribuente decade dal beneficio della rottamazione-quinquies.

Le ipotesi sono tre:

  • il mancato o insufficiente versamento dell’unica rata;
  • il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, nel caso di piano rateale;
  • il mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata.

In passato, soprattutto con la rottamazione-quater, il legislatore aveva previsto margini più ampi di tolleranza. Con la nuova Legge di bilancio l’approccio cambia, dal momento che bastano due rate saltate, anche distanziate nel tempo e non consecutive, per far venir meno l’intero beneficio.

Ancora più severo è il trattamento riservato all’ultima rata. Il legislatore afferma espressamente che, se l’ultima rata non viene pagata o viene pagata solo in parte, la definizione non produce effetti. Pertanto, è essenziale che il piano sia portato a compimento integrale.

In caso di decadenza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, la riscossione prosegue nella sua forma ordinaria, a cura dell’agente della riscossione e i pagamenti effettuati sino a quel momento vengono considerati come acconti sull’importo complessivamente dovuto in base al ruolo originario.

Tra affinità e divergenze con la normativa precedente

Tale impianto normativo si discosta dalle precedenti versioni di definizioni agevolate. Le prime tre rottamazioni (D.L. 193/2016, D.L. 148/2017, D.L. 119/2018) avevano previsto cause di decadenza legate all’inadempimento, ma comunque all’interno di un quadro complessivo in cui il legislatore è intervenuto più volte per riaprire termini, riammettere contribuenti decaduti, ampliare la platea dei carichi definibili. La stessa rottamazione-quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, è stata oggetto di una fitta serie di proroghe e correttivi.

La rottamazione-quinquies si pone in continuità con le precedenti definizioni agevolate relativamente alla struttura di base – abbattimento di sanzioni e interessi, pagamento del solo capitale e delle spese, sospensione delle azioni esecutive, regolarità contributiva e fiscale connessa all’adesione – ma segna una netta discontinuità in ordine alla stabilità del beneficio.

Chi aderisce alla rottamazione-quinquies, soprattutto optando per un piano di 54 rate che si estende su quasi un decennio, deve essere consapevole che la vera condizione per conservare il beneficio non è tanto l’adesione iniziale, quanto la capacità di resistere nel tempo, senza commettere più di due errori di pagamento e senza mancare l’appuntamento con l’ultima rata.

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