Accesso atti edilizi: Consiglio di Stato ribadisce diritto dei cittadini a conoscere i titoli dei vicini

Ottobre 11, 2025 - 08:00
 0
Accesso atti edilizi: Consiglio di Stato ribadisce diritto dei cittadini a conoscere i titoli dei vicini

lentepubblica.it

Il Consiglio di Stato ha confermato un principio di grande rilievo per la trasparenza amministrativa: ogni cittadino ha diritto di accedere ai titoli edilizi rilasciati per immobili confinanti, quando tale conoscenza sia necessaria per verificare la regolarità urbanistica delle opere.


La sentenza, emessa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, affronta un contenzioso sorto tra due proprietari confinanti a Procida e chiarisce ancora una volta il rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza nei procedimenti edilizi.

La vicenda

Il caso trae origine da una richiesta di accesso agli atti presentata da un privato al Comune dell’isola campana nell’ottobre 2023. L’uomo, proprietario di un’abitazione adiacente a una struttura ricettiva e a un ristorante situati in un’area di notevole pregio paesaggistico, aveva chiesto di visionare e ottenere copia di tutti i titoli edilizi, autorizzazioni e pareri rilasciati per gli interventi realizzati negli immobili confinanti. La domanda era stata formulata sia come accesso documentale ai sensi della legge n. 241 del 1990, sia come richiesta di informazioni ambientali, in virtù della normativa che consente ai cittadini di vigilare sulla tutela del territorio e del paesaggio.

Il Comune, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento ai proprietari interessati, aveva ricevuto da questi ultimi un’opposizione all’ostensione dei documenti. Trascorsi i trenta giorni previsti senza che l’amministrazione si pronunciasse, il richiedente aveva quindi adito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, che nel maggio 2024 gli aveva dato ragione, ordinando al Comune di consentire l’accesso agli atti.

Il ricorso

Contro la decisione del TAR, i proprietari degli immobili oggetto della richiesta avevano presentato appello al Consiglio di Stato. Secondo gli appellanti, la sentenza di primo grado sarebbe stata viziata da diversi errori: in primo luogo, l’istanza sarebbe stata troppo generica, poiché non indicava documenti specifici ma una generica “documentazione” relativa agli interventi edilizi. Inoltre, a loro dire, il TAR non avrebbe chiarito in che modo l’accesso fosse collegato a un concreto interesse giuridico del vicino, né avrebbe verificato la reale esistenza dei titoli edilizi richiesti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio l’11 luglio 2024. Nel frattempo, tuttavia, il Comune — in esecuzione della decisione di primo grado — aveva già trasmesso al richiedente tutta la documentazione richiesta. Tale circostanza ha portato i giudici a dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la consegna degli atti aveva ormai soddisfatto l’interesse sostanziale del cittadino.

I titoli edilizi sono atti pubblici

Nonostante ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno pronunciarsi anche sul merito, ribadendo la piena legittimità della richiesta di accesso. Secondo la sentenza, i titoli edilizi sono atti pubblici e, in quanto tali, non possono essere sottratti alla conoscenza dei cittadini. Le norme che regolano l’attività urbanistica — in particolare gli articoli 20 e 27 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) — prevedono infatti un obbligo di pubblicazione dei permessi di costruire e un dovere di vigilanza da parte dei Comuni, anche a seguito di segnalazioni provenienti dai privati.

Da queste disposizioni, osservano i giudici, deriva un principio di “controllo diffuso” che consente a chiunque abbia un interesse qualificato di prendere visione dei titoli edilizi, così da poter verificare la conformità delle opere alle norme urbanistiche e paesaggistiche. Tale diritto non può essere ostacolato da presunte esigenze di riservatezza da parte di chi ha eseguito i lavori, poiché gli atti autorizzativi non contengono informazioni di natura personale ma riguardano l’esercizio di un’attività soggetta a disciplina pubblica.

Diritto di accesso ai proprietari di immobili confinanti

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che il diritto di accesso spetta in modo particolare ai proprietari di immobili confinanti, i quali vantano una posizione giuridica differenziata rispetto al resto della collettività. Essi, infatti, sono direttamente interessati dagli effetti che eventuali trasformazioni edilizie possono avere sul proprio bene, sul paesaggio e sulla qualità dell’ambiente circostante. Ne consegue che la cosiddetta vicinitas — cioè la contiguità fisica tra le proprietà — costituisce un elemento sufficiente per riconoscere la legittimazione a richiedere l’ostensione dei documenti.

I giudici hanno anche escluso che la richiesta del cittadino potesse considerarsi eccessivamente generica. L’interessato, si legge nella decisione, aveva infatti precisato con chiarezza gli immobili di riferimento e la tipologia di atti di cui intendeva ottenere copia, senza tuttavia poter indicare nel dettaglio i singoli titoli edilizi, dei quali ignorava gli estremi. Tale livello di precisione si ritiene più che adeguato, in quanto consente all’amministrazione di individuare con facilità le pratiche pertinenti senza dover elaborare nuovi dati.

La sentenza ribadisce inoltre che il diritto di accesso non può essere subordinato a una conoscenza preventiva del contenuto dei documenti, poiché proprio l’accesso serve a verificarne l’esistenza e la regolarità. Il principio è particolarmente importante in materia edilizia, dove la trasparenza rappresenta una garanzia non solo per i cittadini ma anche per le stesse amministrazioni, chiamate a vigilare sul rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

Accesso atti edilizi: la sentenza del Consiglio di Stato

Qui il documento completo.

The post Accesso atti edilizi: Consiglio di Stato ribadisce diritto dei cittadini a conoscere i titoli dei vicini appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Furioso Furioso 0
Triste Triste 0
Wow Wow 0
Redazione Redazione Eventi e News