Gestione delle gite scolastiche: le indicazioni operative dell'ANAC

Novembre 17, 2025 - 22:00
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Gestione delle gite scolastiche: le indicazioni operative dell'ANAC

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Un nuovo comunicato dell’ANAC, pubblicato il 5 novembre 2025, interviene su un tema che negli ultimi mesi ha generato dubbi e richieste di chiarimento da parte di dirigenti scolastici e segreterie amministrative: la corretta gestione degli appalti per l’organizzazione di viaggi di istruzione, scambi culturali e soggiorni linguistici.


Un ambito particolarmente sensibile per il mondo della scuola, soprattutto perché legato a un’attività formativa che coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di studenti e che richiede procedure contrattuali puntuali, trasparenti e conformi alle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Il documento offre una lettura sistematica delle regole che disciplinano gli affidamenti, con un’attenzione specifica alle istituzioni scolastiche che non rientrano tra le amministrazioni qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice e dell’allegato II.4. L’obiettivo è fornire indicazioni univoche sulle soglie di spesa entro cui gli istituti possono procedere autonomamente, senza dover ricorrere a una stazione appaltante qualificata.

Le scuole sono “amministrazioni sub-centrali”

La prima parte del comunicato chiarisce la collocazione delle scuole all’interno della classificazione delle amministrazioni pubbliche prevista dal Codice. L’allegato I.1 distingue infatti tra amministrazioni centrali e amministrazioni sub-centrali: queste ultime rappresentano tutte le realtà pubbliche non incluse nell’elenco delle autorità centrali.

Poiché le istituzioni scolastiche non figurano nell’elenco delle amministrazioni centrali riportato nel decreto, esse sono considerate a tutti gli effetti “amministrazioni sub-centrali”. Questa distinzione è importante perché determina le soglie economiche oltre le quali gli appalti devono essere banditi seguendo le procedure previste per gli affidamenti di rilevanza europea.

Per le amministrazioni sub-centrali, queste soglie – che distinguono gli appalti soggetti alle procedure comunitarie da quelli che possono essere gestiti internamente – ammontano attualmente a 221.000 euro per servizi e forniture. Dal 1° gennaio 2026 entreranno invece in vigore nuovi limiti, fissati a 216.000 euro, introdotti dai regolamenti europei pubblicati nell’autunno 2025.

Quando serve la qualificazione e quando no

Il secondo blocco del comunicato analizza il rapporto tra scuole e sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto per garantire competenza professionale, capacità organizzativa e adeguati standard nella gestione delle gare pubbliche.

Secondo l’articolo 62 del Codice, una stazione appaltante non qualificata può operare autonomamente solo entro determinate soglie:

  • per lavori fino a 500.000 euro,

  • per servizi e forniture fino a 140.000 euro, limite previsto per gli affidamenti diretti.

Oltre questi importi, è necessario che l’ente che gestisce la procedura risulti qualificato. Tuttavia, il Codice stabilisce anche alcune eccezioni. Una delle più rilevanti per le scuole è contenuta nell’articolo 62, comma 6, lettera c), che consente agli enti non qualificati di utilizzare in autonomia gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate. Attraverso queste piattaforme, le scuole possono bandire gare per importi superiori ai limiti dell’affidamento diretto ma inferiori alla soglia comunitaria.

Applicando questa norma al caso delle istituzioni scolastiche, le possibilità concrete sono due:

  • affidare servizi fino a 221.000 euro (216.000 dal 2026) tramite strumenti digitali forniti da centrali di committenza qualificate,

  • aggiudicare servizi sociali e assimilati – categoria in cui rientrano alcune tipologie di attività educative – fino a 750.000 euro.

Significativo è anche il chiarimento sull’esecuzione del contratto: se l’affidamento avviene tramite le piattaforme autorizzate, la scuola può seguire autonomamente tutte le fasi successive, senza bisogno di ulteriori interventi da parte di strutture qualificate.

La fine della deroga e i nuovi scenari

Il comunicato ricorda anche la deroga temporanea concessa dall’ANAC per agevolare la transizione al nuovo sistema di qualificazione. Fino al 31 maggio 2025, infatti, le scuole hanno potuto richiedere il CIG e gestire autonomamente appalti relativi ai viaggi di istruzione, anche per importi superiori a 140.000 euro, pur non essendo qualificate.

Questa flessibilità era stata introdotta per evitare blocchi nelle attività didattiche legate alla mobilità studentesca e per consentire un passaggio graduale al nuovo assetto normativo. Tuttavia, la deroga non incideva – e non ha mai inciso – sulla possibilità, prevista dal Codice, di effettuare affidamenti sotto soglia o di utilizzare le piattaforme telematiche delle centrali di committenza.

Dal 1° giugno 2025, quindi, anche gli appalti relativi ai viaggi di istruzione devono rispettare integralmente il sistema di qualificazione, salvo rientrare nelle soglie o nelle procedure ammesse per le stazioni non qualificate. Ciò significa che, per importi superiori alle soglie indicate, le scuole dovranno rivolgersi a una stazione appaltante abilitata o a una centrale di committenza qualificata.

Cosa possono fare oggi le scuole

Il comunicato sintetizza le possibilità operative delle istituzioni scolastiche non qualificate, alla luce della normativa attuale:

  1. Agire in autonomia per servizi e forniture sotto i 140.000 euro e per lavori fino a 500.000 euro.

  2. Utilizzare gli strumenti telematici delle centrali di committenza qualificate per appalti di servizi fino a 221.000 euro (216.000 dal 2026) o, per i servizi sociali e affini, fino a 750.000 euro.

  3. Rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per tutti gli affidamenti che superano tali limiti.

Un punto fermo per garantire continuità educativa

Con questo comunicato, l’Autorità mira a dissipare i dubbi delle scuole e a garantire continuità nell’organizzazione dei viaggi di istruzione, considerati parte fondamentale dell’offerta formativa. L’adozione di regole chiare, accanto agli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali qualificate, dovrebbe consentire agli istituti di programmare le attività con maggiore serenità, evitando blocchi o ritardi dovuti a incertezze procedurali.

Gestione delle gite scolastiche: le indicazioni operative dell’ANAC

Qui il documento completo.

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