La Cassazione pone dei limiti al sequestro dello smartphone
lentepubblica.it
La Corte di Cassazione pone un confine all’abuso del metodo investigativo: si è trattato di nuovo il tema del sequestro di uno smartphone e dei suoi limiti nella sentenza n. 33657 del 13 ottobre scorso.
Con questo pronunciamento Il tribunale ha ribadito la necessità che Pubblico Ministero nel decreto di sequestro indichi con precisione le specifiche informazioni che sono oggetto di ricerca ed il rapporto di pertinenza con l’indagine, tracciando una chiara linea temporale circa i dati da acquisire.
I diritti fondamentali dei cittadini
La sentenza si allinea con l’approccio garantista della giurisprudenza di legittimità. Vale a dire, fa riferimento ai diritti fondamentali della persona, quali quello alla riservatezza e a custodire le proprie informazioni personali in una dimensione non pubblica e alla «disponibilità esclusiva del proprio “patrimonio informativo”».
Secondo questa linea di giudizio il telefono cellulare è sempre più un custode delle nostre vite a 360°, quindi non più solo un mezzo per comunicare con gli altri, ma un vero e proprio database fatto dei nostri ricordi, dei messaggi scambiati con gli amici, la famiglia, il nostri cari, ma anche di fotografie, articoli, libri che ci interessano, audio e video che quotidianamente compongono la nostra esperienza del mondo. In quest’ottica il sequestro di questo apparato incide su ciascun cittadino al quale deve essere garantita la tutela ai sensi, oltre che dall’art. 2 Cost. tra i “diritti inviolabili dell’uomo”, anche dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo della Costituzione ed i principi Europei
Nello specifico, nella Costituzione sono contenute le garanzie rispetto ai diritti fondamentali della persona, non solo quelli espressamente elencati in Costituzione, ma anche quelli che emergono dallo sviluppo della società. L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è inerente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Questo articolo sancisce il diritto per ogni individuo di vedere i propri dati personali protetti.
Informazioni sensibili e dati personali devono essere trattati lecitamente, secondo finalità precise e con il consenso della persona interessata. Inoltre, sempre il medesimo articolo garantisce il diritto di accesso ai propri dati e alla loro rettifica, sotto il controllo di un’autorità indipendente. La Convenzione Europea, all’art.8 garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La sentenza in oggetto
Tornando alla sentenza in oggetto, questa accoglie l’istanza di riesame avanzata dal difensore della ricorrente che aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, disponendo la restituzione del telefono cellulare in sequestro.
Già il Tribunale del riesame aveva, infatti, rilevato il difetto di motivazione del decreto impugnato sia in ordine al vincolo tra i dispositivi telefonici oggetto del sequestro e il reato, sia in ordine alla finalità di acquisire la totalità dei dati informatici. Inoltre, il tribunale del riesame aveva ritenuto che il sequestro avesse violato il principio di proporzionalità della cautela reale, poichè era stato disposto sui telefoni cellulari senza esplicitazioni delle ragioni che imponessero la necessità di estenderlo a tutti i dati informatici in esso presenti, spingendosi nella direzione di una “connotazione esplorativa” assolutamente non consentita.
Il diritto alla segretezza non è sacrificabile senza solide basi
La Corte ha osservato che in tema di mezzi di ricerca della prova non è legittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le specifiche ragioni per le quali si stanno acquisendo tali dati e cosa si sta cercando. Non è giustificabile un totale sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza nel rispetto del principio di proporzionalità, se non sia chiaro l’obiettivo ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati.
Questa posizione è già in linea con sentenze precedenti, si veda Cass. pen., Sez. VI, 20/11/2024, n. 1286/2025, B., Rv. 287421 – 01 dove, in motivazione la Corte aveva precisato l’estensione della nullità del sequestro ex art. 185 c.p.p., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo.
Le altre sentenze
Su temi simili si veda anche Cass. pen., Sez. V, 4/3/2025, n. 9797, R., Rv. 287778-02 dove la Corte si è pronunciata in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili. Anche qui è stato precisato che il pubblico ministero abbia l’obbligo, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato e delle esigenze di accertamento del reato, di indicare in maniera specifica le ragioni determinanti alla base di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento di sequestro.
I tempi
Un altro snodo chiave della sentenza riguarda le tempistiche a cui si fa riferimento rispetto al reato da verificarsi. Proprio per consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura di sequestro di un bene così ‘sensibile’ il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo.
Se questo non è possibile è necessario che vi sia un riferimento chiaro ai criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo ed anche alla restrizione temporale dei dati di interesse, rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione. Si deve poi provvedere alla restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti che non può rimanere nella disponibilità indiscriminata degli inquirenti.
A questo proposito si veda Cass. pen., Sez. VI, 29/1/2025, n. 17677, D., Rv. 288139 – 01 dove in motivazione, la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie ed ha deliberato come l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati imponesse una delimitazione più selettiva dei dati da acquisire.
Le conclusioni dei giudici
Ricapitolando, il Pubblico Ministero, nel decreto di sequestro ha l’obbligo, dunque, di andare a indicare il rapporto di pertinenza tra i telefoni e il reato ipotizzato, aggiungendo e specificando le informazioni oggetto di ricerca, le chiavi di ricerca e la perimetrazione temporale dei dati da acquisire.
The post La Cassazione pone dei limiti al sequestro dello smartphone appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




