Componente della commissione di gara in quiescenza: la decisione del TAR
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L’Avvocato Maurizio Lucca analizza una recente pronuncia del TAR che fornisce chiarimenti in merito al componente della commissione di gara in quiescenza.
La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.
La commissione di gara
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, riprende la lettera dell’art. 77 del previgente Codice, e si pone come una regola fondamentale, che definisce la necessaria soglia di competenza della Commissione, la quale è tenuta a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie [1].
Gli esperti non necessariamente devono essere preparati sull’intera materia, visto che la poliedricità delle competenze sono spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, che non si esaurisce con un unico profilo professionale ma può esigere più professionalità, dovendo non solo tenere conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere [2].
È noto, inoltre, che l’attività di valutazione tecnica della Commissione di gara rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza, di manifesta arbitrarietà o di travisamento dei fatti [3].
Fatto
Nella sua essenzialità, un operatore economico impugna l’aggiudicazione di una gara per il servizio di supporto nella verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della sua conformità alla normativa di riferimento, nonché per l’assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le basi regionali, rilevando tra i motivi l’illegittimità della riconvocazione della Commissione giudicatrice nella medesima composizione, determinata dal sopravvenuto collocamento in quiescenza di uno dei suoi componenti.
Nello specifico, si sostiene che la sopravvenuta cessazione, per collocamento in quiescenza, dello status di dipendente pubblico di un componente della Commissione, avrebbe imposto alla stazione appaltante la nomina di una nuova Commissione, in ossequio alla disposizione di cui al comma 3. dell’art. 93, Commissione giudicatrice, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per cui «La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali».
Merito
Il motivo del ricorso sull’illegittima composizione della Commissione giudicatrice riconvocata risulta infondato, con condanna alle spese.
Il GA richiama il comma 6, dell’art. 93 cit., il quale dispone che «salvo motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione», enunciando un principio, non assoluto, di immodificabilità della Commissione giudicatrice, corollario del principio generale di economicità dell’azione amministrativa, il quale può essere derogato dalla stazione appaltante ogni qual volta il mantenimento della medesima, legittima ed originaria composizione della Commissione rischi di pregiudicare il funzionamento e la continuità delle operazioni di gara [4].
Il Tribunale evidenzia che l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione non è stato adottato per vizi nella composizione della commissione nominata, dunque l’Amministrazione non era:
- obbligata a nominare una nuova Commissione per il rinnovo delle operazioni di gara.
- tenuta a sostituire il componente della Commissione collocato in quiescenza, dal momento che l’incarico di componente di una Commissione giudicatrice non è ricompreso tra quelli non attribuibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori dipendenti collocati in quiescenza.
Invero, il sopravvenuto collocamento in quiescenza di un componente della Commissione giudicatrice non è idoneo ad incidere sulle garanzie di imparzialità e di competenza richieste agli organi tecnici preposti alla valutazione delle offerte, dal momento che non priva il componente dei requisiti esperienziali e professionali richiesti dai commi 2 e 3 dell’art. 93 del Codice, né incide sulla sua immediata disponibilità a continuare a svolgere le funzioni di commissario.
Il Collegio tiene a precisare a chiusura di ogni ulteriore argomentazione che – in applicazione del principio tempus regit actum – la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice dev’essere valutata con riferimento al momento della sua nomina, con conseguente irrilevanza, fatti salvi i divieti di legge e l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante, delle sopravvenienze fattuali e giuridiche.
Note
[1] TAR Molise, Campobasso, sez. I, 4 gennaio 2025, n. 4.
[2] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 febbraio 2025, n. 259.
[3] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392; sez. V, 23 maggio 2023, n. 5100.
[4] Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2021, n. 3847.
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