La sicurezza nei locali pubblici italiani nasce da errori mai dimenticati

La tragedia di Crans-Montana, con le foto di quel soffitto coperto da una comune spugna antirumore, di quelle che si usano in sala di registrazione per abbattere gli echi ma che sono del tutto inadatte ai locali di pubblico spettacolo perché tutt’altro che ignifughe, ha acceso in molti di noi un campanello di allarme rispetto alle norme in vigore all’estero.
In Italia, purtroppo, le tragedie del passato (il Cinema Statuto e la finale di Champions League a Torino, il concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo) hanno dato forma a una disciplina articolata che, peraltro, non mancava di spunti ben precisi già nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), varato nel 1931. La disciplina antincendio in Italia rappresenta un corpus normativo stratificato che si è evoluto da una visione prettamente autorizzativa e di polizia – e si capisce pensando a chi ne diede la prima versione – a un approccio tecnico-scientifico e organizzativo sempre più complesso. Questo percorso, lungo quasi un secolo, trova le sue tappe fondamentali nel TULPS, nel decreto tecnico del 1996 e nelle recenti riforme nate dalle emergenze di piazza.
La genesi della sicurezza nei locali pubblici risiede nel RD 18 giugno 1931, n. 773, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). L’Articolo 80 stabilisce un principio cardine: l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo senza aver prima accertato, tramite una verifica tecnica, la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite idonee a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.
Questo articolo introduce il concetto di agibilità, che non va confusa con l’agibilità edilizia: non si tratta solo di stabilità strutturale, ma di idoneità del luogo a ospitare una massa di persone in condizioni di sicurezza. È qui che nasce la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), organo tecnico collegiale incaricato di verificare il rispetto di tali requisiti prima di ogni apertura o manifestazione.
Se il TULPS dettava il principio, il DM 19 agosto 1996 ha fornito il «manuale d’uso». Questo decreto rappresenta la pietra miliare della prevenzione incendi, introducendo regole tecniche verticali per la progettazione e l’esercizio dei locali di intrattenimento. Esso è l’esito normativo della tragedia del Cinema Statuto, dove, a Torino, nel 1983, morirono ben 64 persone per l’incendio di arredi non ignifughi, per i gas tossici sprigionati e per l’assoluta inefficienza delle uscite presenti, non dotate di maniglie antipanico, oggi ubique.
Le innovazioni più significative di questo decreto riguardano due ambiti. Reazione al fuoco dei materiali. Il decreto ha imposto standard rigorosi per i materiali di rivestimento e i tendaggi. La classificazione italiana (da 0 a 5) è diventata la bussola per i gestori: negli atri e nelle vie di fuga sono ammessi solo materiali di classe 0 (incombustibili) o 1. I mobili imbottiti e i tendaggi devono essere certificati come ignifughi, riducendo drasticamente il rischio di propagazione rapida delle fiamme e lo sviluppo di fumi tossici.
Le porte antincendio e le vie di esodo. Viene introdotta la certificazione REI – Resistenza, Ermeticità, Isolamento –; una porta REI 60, ad esempio, garantisce di trattenere il fuoco per 60 minuti, permettendo l’evacuazione; fondamentale è l’obbligo dei maniglioni antipanico (norma EN 1125), che devono consentire l’apertura immediata con una semplice pressione manuale, anche in condizioni di visibilità ridotta.
La tragedia di Piazza San Carlo a Torino (3 giugno 2017), dove il panico collettivo causò morti e migliaia di feriti pur in assenza di un incendio, ha evidenziato che la sicurezza strutturale non basta senza una corretta gestione della folla. Occorrono misure ulteriori relative alla capienza e ai controlli sul pubblico. In risposta è stata emanata la Direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018, che ha armonizzato la precedente Circolare Gabrielli.
Questa norma introduce una distinzione netta e fondamentale tra due concetti. Safety: l’insieme delle misure di protezione civile, antincendio e igienico-sanitarie (capienza, vie di fuga, impianti). Security: i servizi di ordine pubblico e vigilanza (controllo accessi, steward, prevenzione di atti illeciti): a Torino il panico fu scatenato da una banda di taccheggiatori che, fuggendo mentre spruzzavano spray al peperoncino, seminarono il panico; fecero iniziare un fuggi-fuggi mortale per due donne e un uomo presenti in piazza.
Il decreto del 2018 ha reso obbligatorio, per ogni evento o locale con criticità, un Piano di Emergenza e di Sicurezza che integri entrambi gli aspetti, imponendo calcoli precisi sulla densità di affollamento e sulla capacità di deflusso (quanti centimetri di uscita servono per ogni persona). Questo decreto ha drasticamente ridimensionato la capacità di pubblico di spazi a lungo usati per folle oceaniche. Se prima in piazza Duomo a Milano potevano svolgersi concerti da oltre centomila persone, oggi la massima capienza autorizzabile è di ventimila persone in quello spazio. Inoltre, in nessun evento di pubblico spettacolo sono più vendibili contenitori di vetro – a Torino moltissimi feriti dipesero dai cocci – e la capienza di eventi combinati – musicali e gastronomici – è ulteriormente rivista al ribasso rispetto al solo spettacolo.
Molti ristoratori ritengono, erroneamente, che queste norme riguardino solo cinema e discoteche. In realtà il confine tra «pubblico esercizio» (ristorante) e «pubblico spettacolo» è sottile e pericoloso. Quando un ristorante o un bar supera i 100 posti o i 200 mq di superficie, rientra nell’attività 65 del DPR 151/2011 ed è soggetto alla SCIA antincendio dei Vigili del Fuoco.
Tuttavia, anche sotto questa soglia, se il ristoratore organizza eventi che esulano dalla semplice somministrazione – come una serata con musica dal vivo che trasforma la sala in una pista da ballo o l’installazione di palchi e pedane per spettacoli – scattano immediatamente gli obblighi dell’Articolo 80 del TULPS. In questo caso il locale deve possedere l’agibilità per pubblico spettacolo. Senza di essa il gestore rischia sanzioni penali e la chiusura immediata, poiché la sicurezza dei clienti non è più garantita dai soli standard edilizi comuni ma deve rispondere a criteri di resistenza al fuoco e capacità di esodo molto più severi.
Oggi, per un ristoratore, la sicurezza antincendio non è solo un adempimento burocratico ma una componente essenziale della gestione del rischio d’impresa, dove la scelta di un tendaggio o l’ostruzione di una porta può fare la differenza tra un’attività di successo e una tragedia: innanzitutto umana e poi, inevitabilmente, giudiziaria. Nella vicina Svizzera, con la sua struttura cantonale, quindi frammentata, in una località di villeggiatura dove sembra sempre importante chiudere un occhio una volta l’anno, è plausibile ritenere che in molti non si siano fatti scrupoli che purtroppo solo l’esperienza più dolorosa insegna a coltivare.
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