Le novità sulle spese di trasferta per il 2026 illustrate dall'Agenzia delle Entrate

Gen 2, 2026 - 10:00
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Le novità sulle spese di trasferta per il 2026 illustrate dall'Agenzia delle Entrate

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La disciplina fiscale delle trasferte torna al centro del dibattito con la circolare n. 15 del 22 dicembre 2025. L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione alle numerose modifiche introdotte nel corso dell’ultimo anno in materia di spese di trasferta, rimborsi e tracciabilità dei pagamenti.


Il documento nasce dall’esigenza di coordinare una pluralità di fonti normative succedutesi in tempi ravvicinati: dal d.lgs. n. 192/2024, alla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), fino al d.l. n. 84/2025. La circolare chiarisce come tali interventi abbiano inciso sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa, ridefinendo sia le condizioni di non imponibilità dei rimborsi sia i casi in cui diventa imprescindibile l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Rimborsi esclusi dalla formazione del reddito imponibile

Uno degli snodi interpretativi più rilevanti riguarda il perimetro dei rimborsi esclusi dalla formazione del reddito imponibile. L’Agenzia delle Entrate sottolinea come il legislatore abbia volutamente abbandonato, per le trasferte e missioni effettuate all’interno del territorio comunale, il riferimento alla documentazione rilasciata dal vettore. La ratio è quella di favorire una lettura sostanziale della spesa, valorizzando qualsiasi documentazione idonea a dimostrarne l’effettivo sostenimento, purché coerente e verificabile.

Rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto privata

In questo contesto si colloca uno dei chiarimenti più attesi dagli operatori, ossia l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto privata, determinato sulla base delle tabelle ACI, anche quando la trasferta si svolge interamente all’interno del Comune. La circolare evidenzia come tale soluzione derivi direttamente dalla nuova formulazione normativa e segni un superamento definitivo di precedenti interpretazioni restrittive, che avevano generato dubbi applicativi e contenzioso.

Altre spese escluse dal reddito imponibile

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la non imponibilità si estende ad altre spese strettamente connesse alla mobilità del lavoratore. Restano escluse dal reddito imponibile, se adeguatamente documentate, le spese di pedaggio autostradale sostenute in occasione delle trasferte, così come i costi di parcheggio, frequentemente oggetto di contestazioni in sede di controllo. La circolare chiarisce anche l’ambito temporale di applicazione della disciplina, confermando che le nuove regole operano per i rimborsi erogati nel 2025 anche quando le spese siano state sostenute nel periodo d’imposta precedente, evitando così disallineamenti tra momento del costo e trattamento fiscale.

Tracciabilità dei pagamenti

Un capitolo a parte è dedicato alle regole sulla tracciabilità dei pagamenti. Riprendendo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto fiscale, l’Agenzia ribadisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la non concorrenza al reddito dei rimborsi relativi a vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. La condizione opera in modo uniforme sia per le trasferte fuori dal Comune sia per quelle effettuate all’interno dello stesso territorio comunale.

Obbligo di tracciabilità anche per le piattaforme digitali di mobilità

Particolarmente rilevante è il chiarimento secondo cui l’obbligo di tracciabilità si estende anche ai servizi resi tramite piattaforme digitali di mobilità, indipendentemente dalla modalità tecnica con cui il servizio viene prenotato o pagato. Restano invece espressamente escluse da tale vincolo le spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto diversi da taxi e NCC – come treni, autobus, aerei e navi – nonché i rimborsi corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, che continuano a seguire una disciplina autonoma, coerente con la loro natura forfettaria.

Il testo della Circolare

Qui il documento completo.

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