Obbligo polizza assicurativa per esecuzione lavori negli affidamenti diretti: chiarimenti MIT

Novembre 9, 2025 - 07:00
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Obbligo polizza assicurativa per esecuzione lavori negli affidamenti diretti: chiarimenti MIT

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L’obbligo di polizza assicurativa per l’esecuzione dei lavori negli affidamenti diretti: chiarimenti del MIT e implicazioni giuridiche, focus del Dott. Luca Leccisotti.


L’obbligo di stipula della polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori costituisce un aspetto centrale nella disciplina dell’esecuzione degli appalti pubblici. Il recente parere n. 3210 del 30 gennaio 2025, emanato dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha fornito chiarimenti rilevanti in merito all’applicazione di tale obbligo, in particolare per gli affidamenti diretti e per i lavori di modesta entità che non riguardano opere edili. L’analisi che segue intende esaminare la portata normativa dell’obbligo assicurativo, alla luce delle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e delle indicazioni fornite dal MIT, soffermandosi sulle implicazioni pratiche per stazioni appaltanti ed operatori economici.

Il quadro normativo di riferimento: l’art. 117 del D.lgs. 36/2023

L’articolo 117 del D.lgs. 36/2023 disciplina le garanzie definitive negli appalti pubblici, includendo, al comma 10, l’obbligo per l’esecutore dei lavori di costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Tale polizza deve garantire:

  • La copertura per danni subiti dalla stazione appaltante, derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione;
  • La responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla consegna dei lavori e cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, in ogni caso, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’applicabilità dell’obbligo assicurativo negli affidamenti diretti

Uno dei quesiti posti al MIT riguardava la necessità di stipulare la polizza assicurativa anche nel caso di lavori affidati mediante affidamento diretto, in particolare per importi minimi o per opere che non rientrano nel settore edilizio. Il MIT, nel parere n. 3210/2025, ha chiarito che:

  • L’obbligo di stipula della polizza assicurativa sussiste in ogni caso per l’esecutore dei lavori, indipendentemente dalla modalità di affidamento dell’appalto;
  • L’importo minimo dell’appalto non esclude l’obbligo assicurativo, sebbene sia possibile per la stazione appaltante modulare le condizioni contrattuali in funzione della specificità dell’intervento;
  • Nel caso di lavori non edili, la necessità della polizza deve essere valutata alla luce del rischio effettivo connesso all’esecuzione, potendo la SA adottare misure proporzionate all’entità e alla tipologia dell’intervento.

Tale interpretazione conferma che, anche in assenza di una procedura di gara, il legislatore ha inteso garantire un elevato livello di tutela patrimoniale per l’amministrazione, imponendo ai contraenti privati un adeguato livello di copertura assicurativa.

Il principio di proporzionalità nella modulazione dell’obbligo

Il parere del MIT introduce un importante elemento di flessibilità nell’applicazione della normativa, riconoscendo alle stazioni appaltanti la possibilità di calibrare le richieste assicurative in base al principio di proporzionalità. In particolare, la SA può:

  • Prevedere massimali assicurativi ridotti, nel caso di lavori di importo modesto o di limitata complessità;
  • Escludere la copertura per danni su impianti ed opere preesistenti, se l’oggetto dell’appalto non comporta rischi significativi di danneggiamento;
  • Richiedere solo una copertura di responsabilità civile, nei casi in cui il rischio principale sia legato a possibili danni a terzi piuttosto che all’integrità delle opere.

Questo approccio permette di evitare oneri eccessivi per gli operatori economici, senza compromettere la tutela dell’interesse pubblico.

Conseguenze operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

L’interpretazione fornita dal MIT comporta una serie di implicazioni operative che le SA e gli operatori economici devono tenere in considerazione:

  • Le stazioni appaltanti devono includere nei documenti di gara e nei contratti le specifiche relative all’obbligo assicurativo, chiarendo l’entità della copertura richiesta in funzione della natura dell’intervento;
  • Gli operatori economici devono predisporre le necessarie garanzie assicurative per evitare contestazioni e ritardi nella consegna dei lavori;
  • Nel caso di affidamenti diretti, la mancata presentazione della polizza nei termini previsti può comportare la decadenza dell’aggiudicazione e l’applicazione delle penali previste dal contratto.

Considerazioni conclusive

L’obbligo di polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori, come disciplinato dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023, si applica a prescindere dalla modalità di affidamento, inclusi gli affidamenti diretti. Tuttavia, il parere del MIT riconosce un margine di discrezionalità per le stazioni appaltanti, che possono adattare le richieste assicurative in base alla specificità dell’appalto e alla proporzionalità del rischio.

Questa interpretazione conferma l’importanza di un approccio bilanciato nella gestione delle garanzie contrattuali, evitando sia l’appesantimento burocratico per gli appalti di modesta entità, sia il rischio di inadeguata copertura per le amministrazioni. La chiarezza della disciplina e la coerenza nell’applicazione delle disposizioni risultano essenziali per garantire la tutela degli interessi pubblici e la certezza operativa per le imprese del settore.

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