Quando l’imbarco viene negato: cosa devono sapere i viaggiatori
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Per molti passeggeri, l’aeroporto è il punto di partenza di un viaggio atteso, talvolta programmato con largo anticipo. Può però accadere che, pur avendo in mano un biglietto valido e arrivando puntuali ai controlli, l’accesso all’aeromobile venga rifiutato.
Si tratta del cosiddetto “negato imbarco”, una situazione che può generare stress e disagi ma per la quale la normativa europea prevede precise forme di protezione.
Il negato imbarco si verifica quando una compagnia aerea, nonostante la presenza di una prenotazione confermata e il rispetto delle procedure indicate per il check-in, impedisce a un viaggiatore di salire a bordo. Questa decisione può essere motivata da ragioni legittime, ad esempio problemi di sicurezza, condizioni di salute del passeggero incompatibili con il volo o documenti di viaggio incompleti.
Tuttavia, quando non sussistono motivazioni oggettive, entra in gioco il Regolamento (CE) 261/2004, che disciplina gli obblighi dei vettori e i diritti dei cittadini.
Quando si applicano le tutele previste dall’Unione Europea
Le garanzie riconosciute ai viaggiatori si attivano in una serie di circostanze precise. Si applicano infatti a tutti i voli – di linea, low cost o charter – in partenza da un aeroporto situato all’interno dell’Unione Europea. Sono inoltre valide per le tratte in arrivo in un Paese dell’UE quando la compagnia che opera il volo è registrata in uno Stato membro, purché la legislazione del Paese di partenza non abbia già assicurato benefici equivalenti ai passeggeri coinvolti.
La normativa, invece, non trova applicazione per i voli che decollano da un Paese extraeuropeo e hanno come destinazione un aeroporto dell’Unione se il vettore non è comunitario. In questi casi, chi subisce un disservizio deve fare riferimento alle leggi locali e alle condizioni del contratto di trasporto.
Per poter usufruire delle tutele, il passeggero deve soddisfare alcuni requisiti essenziali: possedere un biglietto regolare – compresi quelli ottenuti tramite programmi fedeltà o iniziative commerciali – e presentarsi entro i tempi stabiliti al banco del check-in. Quando non sono fornite informazioni precise dalla compagnia, il limite minimo è di 45 minuti prima dell’orario di partenza. Le protezioni previste dal Regolamento si estendono anche ai casi in cui il vettore proceda al trasferimento del viaggiatore su un altro volo, indipendentemente dalla motivazione.
Sono invece esclusi dalle tutele coloro che viaggiano gratuitamente o con tariffe non disponibili al pubblico, come accade ad esempio per personale delle compagnie, agenzie di viaggio o tour operator. Non ha diritto alle compensazioni nemmeno chi viene respinto perché privo della documentazione necessaria o perché le sue condizioni costituiscono un rischio per la sicurezza.
I diritti del passeggero quando l’imbarco risulta negato
La normativa impone alle compagnie aeree di cercare innanzitutto volontari disposti a rinunciare al proprio posto in cambio di benefici concordati direttamente tra le parti. Se non si trovano disponibilità, il passeggero respinto contro la sua volontà può richiedere una compensazione economica. L’importo varia in base alla distanza del volo e alla sua tipologia – intra o extra UE – e oscilla tra 250 e 600 euro.
Oltre al risarcimento, il viaggiatore può scegliere tra tre soluzioni alternative: il rimborso totale del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, la riprotezione su un volo sostitutivo nel minor tempo possibile oppure la partenza in una data successiva ritenuta più adatta alle proprie esigenze.
Le tutele includono anche l’assistenza durante l’attesa. La compagnia deve fornire pasti e bevande proporzionati al tempo di permanenza in aeroporto, garantire – se necessario – il pernottamento in hotel e assicurare i trasferimenti da e per la struttura. È inoltre previsto il diritto a due comunicazioni gratuite, tramite telefono, fax o posta elettronica, utili per informare familiari o colleghi dell’imprevisto.
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