Parità di genere e subappalto negli appalti pubblici PNRR: obblighi e limiti normativi

Settembre 27, 2025 - 05:30
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Parità di genere e subappalto negli appalti pubblici PNRR: obblighi e limiti normativi

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La disciplina della parità di genere negli appalti pubblici rappresenta una delle sfide più rilevanti nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai vincoli normativi imposti agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento e in materia di subappalto. Focus del Dott. Luca Leccisotti.


In tale contesto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3224 del 30 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti essenziali in merito all’applicazione degli obblighi previsti in tema di parità di genere nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Il presente contributo intende analizzare i profili normativi e giurisprudenziali dell’applicazione delle disposizioni di parità di genere nel settore degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti finanziati dal PNRR e alle implicazioni derivanti dal subappalto.

Il quadro normativo di riferimento

La parità di genere negli appalti pubblici

L’obbligo di garantire la parità di genere nei contratti pubblici è sancito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), come modificato dalla normativa più recente in attuazione delle misure previste dal PNRR. In particolare, la norma prevede che le imprese con più di 15 dipendenti siano tenute alla trasmissione della relazione sulla situazione del personale ai fini della verifica del rispetto della parità di genere.

A livello attuativo, l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di garantire il rispetto della parità di genere, generazionale e dell’inclusione lavorativa attraverso misure specifiche da applicare agli affidamenti di appalti pubblici finanziati con risorse PNRR.

L’ambito di applicazione agli appalti PNRR

Nel contesto degli appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, le disposizioni di parità di genere si applicano:

  • All’impresa aggiudicataria, qualora questa abbia più di 15 dipendenti;
  • Alle imprese subappaltatrici, nel caso in cui il numero di dipendenti sia superiore alla medesima soglia, anche se l’aggiudicataria non è soggetta all’obbligo.

La ratio di tale previsione è quella di garantire l’effettività delle misure di inclusione anche nel caso in cui l’affidamento dell’appalto coinvolga più operatori economici.

Il parere MIT n. 3224/2025: obblighi e limiti della verifica

L’oggetto della richiesta di chiarimento

Il quesito sottoposto al MIT riguardava un appalto PNRR in cui:

  1. L’impresa aggiudicataria aveva meno di 15 dipendenti e, pertanto, non era soggetta agli obblighi di trasmissione della relazione di genere;
  2. L’impresa subappaltatrice, coinvolta nell’esecuzione del contratto, contava 40 dipendenti, rientrando nella soglia prevista per l’applicazione degli obblighi di parità di genere.

Il quesito verteva sulla possibilità che la verifica del rispetto della normativa sulla parità di genere si estendesse anche ai soggetti subappaltatori.

La posizione del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel parere n. 3224 del 30 gennaio 2025, ha chiarito che:

  • Gli obblighi di trasmissione della relazione sulla parità di genere ricadono esclusivamente sui soggetti che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge;
  • Nel caso in cui l’aggiudicatario non rientri tra i soggetti obbligati, l’obbligo si applica comunque all’impresa subappaltatrice se questa supera i 15 dipendenti;
  • Le stazioni appaltanti non hanno il potere di estendere gli obblighi a soggetti non espressamente previsti dalla normativa, né possono imporre adempimenti aggiuntivi oltre quelli previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Implicazioni per le stazioni appaltanti

Sulla base del parere MIT, le stazioni appaltanti devono attenersi ai seguenti principi:

  • Effettuare controlli sulla conformità normativa esclusivamente sui soggetti obbligati;
  • Non imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
  • Richiedere la trasmissione della relazione di genere solo alle imprese che superano i 15 dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano aggiudicatarie o subappaltatrici.

Profili applicativi e criticità

Il bilanciamento tra parità di genere e principio di proporzionalità

Il parere MIT evidenzia la necessità di bilanciare gli obblighi in materia di parità di genere con il principio di proporzionalità, impedendo che le amministrazioni impongano vincoli eccessivi rispetto a quelli stabiliti dal legislatore.

Il ruolo delle imprese subappaltatrici

L’inclusione delle imprese subappaltatrici tra i soggetti obbligati comporta una responsabilità diretta di tali operatori economici, che devono adeguarsi alle disposizioni normative anche nel caso in cui l’aggiudicatario non sia soggetto a tali obblighi.

Il controllo dell’ANAC e le sanzioni per inadempimento

Il mancato rispetto degli obblighi di parità di genere negli appalti PNRR può comportare:

  • L’applicazione di sanzioni amministrative a carico dell’impresa inadempiente;
  • La segnalazione all’ANAC per eventuali provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara.

Conclusioni

L’intervento del MIT con il parere n. 3224/2025 fornisce un importante chiarimento in merito all’applicazione della normativa sulla parità di genere nei contratti pubblici finanziati con fondi PNRR.

Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire l’applicazione rigorosa della disciplina, senza però estendere gli obblighi oltre i limiti previsti dalla legge. Il sistema degli appalti pubblici deve quindi bilanciare la promozione delle pari opportunità con il rispetto dei principi di proporzionalità e certezza del diritto, evitando eccessi burocratici che potrebbero ostacolare la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.

Il tema della parità di genere negli appalti pubblici continuerà a rappresentare un ambito di particolare attenzione per il legislatore e per la giurisprudenza, con possibili futuri interventi di armonizzazione della disciplina per una maggiore efficacia delle politiche di inclusione nel settore degli appalti pubblici.

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