TARI e luoghi di culto: il chiarimento del Dipartimento delle Finanze

Settembre 25, 2025 - 22:30
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TARI e luoghi di culto: il chiarimento del Dipartimento delle Finanze

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Una questione parecchio dibattuta negli ultimi anni è quella dell’assoggettamento dei luoghi di culto alla TARI (tassa sui rifiuti).


La diatriba è alimentata da regolamenti comunali spesso difformi tra loro e da una giurisprudenza che, pur con orientamenti consolidati, ha lasciato spazio a margini di incertezza. A sciogliere il nodo è intervenuta la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 del Dipartimento delle Finanze, che offre un’analisi puntuale della normativa vigente e della prassi giurisprudenziale, individuando i principi guida per l’applicazione del tributo agli immobili destinati al culto.

La cornice normativa

La TARI è stata istituita dall’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La disciplina, al comma 659, contiene un elenco tassativo delle riduzioni ed esenzioni applicabili, che riguardano:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni ad uso stagionale o comunque discontinuo;
  • locali o aree non abitative a utilizzo non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni di soggetti residenti all’estero per più di sei mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, cui corrisponde una riduzione proporzionale della tariffa.

Dall’elenco emerge chiaramente che i luoghi di culto non rientrano tra le categorie agevolate.

Il successivo comma 660 apre però uno spazio interpretativo significativo: i Comuni, con proprio regolamento, possono deliberare ulteriori riduzioni o esenzioni, purché la relativa copertura finanziaria sia garantita con risorse derivanti dalla fiscalità generale e non con il gettito della TARI. Questo passaggio è centrale: significa che l’ente locale ha un margine di discrezionalità, ma non può scaricare sui contribuenti l’onere delle agevolazioni.

L’inquadramento tecnico: il D.P.R. 158/1999

La Risoluzione richiama anche il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che stabilisce il metodo impiegato per la determinazione della TARI.

Nell’allegato 1, le tabelle dei coefficienti per le utenze non domestiche comprendono espressamente la categoria Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. Questo inserimento non è casuale: il legislatore ha considerato tali immobili come potenzialmente produttivi di rifiuti urbani, sia pure con caratteristiche peculiari e dunque idonei a rientrare nel campo di applicazione del tributo.

Un dato importante, perché conferma che la mancata previsione di una norma di esenzione non discende da una mera dimenticanza, bensì da una scelta consapevole del legislatore.

Il ruolo della giurisprudenza: Cassazione e Consiglio di Stato

Il documento ministeriale dedica ampio spazio anche alla giurisprudenza, la quale ha avuto un ruolo decisivo nella definizione dei principi applicabili.

La Suprema Corte, in numerose sentenze e ordinanze (ad esempio, tra le tante, ord. n. 38984/2021; Cass. nn. 4027/2012, 13740/2017, 32789/2018, 7153/2019, 11679/2019, 20752/2019, 29156/2022, 16645/2022, 16646/2022), ha affermato che:

  • l’esenzione non può derivare dalla sola destinazione religiosa dell’immobile;
  • l’esclusione dal tributo è possibile solo se l’ente locale riconosce che si tratta di aree non idonee alla produzione di rifiuti;
  • occorre una verifica concreta sull’uso dell’immobile, non essendo sufficiente la classificazione catastale.

In altri termini, un edificio adibito al culto può essere esente solo se effettivamente non produce rifiuti, in linea con il principio europeo del chi inquina paga.

La posizione del Consiglio di Stato

Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito il limite intrinseco della discrezionalità comunale. In particolare, la sentenza n. 4223/2017 e la successiva n. 3108/2017 hanno chiarito che i Comuni devono sempre rispettare il principio di proporzionalità nella determinazione delle tariffe.

Ciò significa che non possono imporre criteri irragionevoli o discriminatori, ad esempio caricando in modo eccessivo gli immobili a bassa produzione di rifiuti rispetto ad altre categorie comparabili.

Il principio di proporzionalità come cardine

Uno dei passaggi più significativi della Risoluzione n. 1/2025 riguarda proprio il richiamo al principio di proporzionalità, inteso come criterio imprescindibile in materia di fiscalità locale.

Secondo il documento, anche quando i luoghi di culto vengono inclusi tra le superfici assoggettabili al tributo, i Comuni devono modulare le tariffe in maniera equilibrata, tenendo conto della ridotta capacità inquinante di tali immobili.

La normativa vigente consente, infatti, di applicare ai coefficienti del D.P.R. 158/1999 valori superiori o inferiori del 50% rispetto ai limiti fissati. Questa flessibilità deve però essere esercitata in modo ragionevole e motivato, non arbitrariamente, pena l’illegittimità della tariffa.

Implicazioni pratiche per Comuni e comunità religiose

Dalla Risoluzione emergono due conseguenze pratiche di rilievo:

  • assoggettamento in via generale: i luoghi di culto sono soggetti a TARI, salvo che il Comune preveda un’esenzione espressa nel proprio regolamento;
  • possibilità di agevolazioni mirate: il Comune può riconoscere riduzioni o esenzioni, ma la relativa copertura deve provenire da risorse extra-TARI.

Per le comunità religiose, questo significa che l’esenzione non può essere rivendicata come automatica: è necessario verificare le disposizioni regolamentari locali e, se del caso, dimostrare che l’immobile non produce rifiuti in misura significativa.

Per i Comuni, invece, la Risoluzione è un invito a gestire con attenzione la tariffa, evitando l’impiego di criteri idonei a dar luogo a contenziosi per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Come si evince chiaramente dalla disamina effettuata, la Risoluzione n. 1/2025 non introduce una novità normativa, ma fornisce alcune precisazioni importanti, confermando che:

  • non esiste alcuna esenzione generalizzata per i luoghi di culto;
  • l’applicazione della TARI a tali immobili costituisce la regola;
  • riduzioni o esclusioni possono essere previste solo a livello locale, con garanzia di copertura finanziaria esterna al tributo;
  • il rispetto del principio di proporzionalità resta il criterio guida per la legittimità delle tariffe.

Il testo della risoluzione

Qui il documento completo.

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