Chiarimenti su esenzione imposta di bollo per incarichi professionali conferiti dalla PA

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Inquadramento giuridico e implicazioni pratiche, a cura del Dottor Luca Leccisotti, su un argomento molto importante: l’esenzione dall’imposta di bollo per gli incarichi professionali conferiti dalla PA.
La recente risposta n. 40 del 20 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti stipulati tra la Pubblica Amministrazione e i professionisti per l’affidamento di incarichi giudiziali sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 25 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972. La pronuncia ha sollevato interesse nel panorama degli appalti pubblici, poiché ha ribadito che, anche laddove l’incarico professionale possa essere assimilato a un appalto di servizi, l’esenzione continua ad applicarsi per la prevalenza dell’aspetto organizzativo rispetto alla personalità delle prestazioni.
Il quadro normativo: l’articolo 25 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972
L’articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 stabilisce un’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per tutti i contratti di lavoro, indipendentemente dalla loro natura e forma. In base a questa previsione:
- Sono esenti dall’imposta di bollo i contratti individuali e collettivi di lavoro;
- L’esenzione si estende anche ai contratti di collaborazione professionale che non si configurano come rapporti di natura imprenditoriale;
- La disciplina si applica anche agli incarichi conferiti dalla P.A. a professionisti per attività di consulenza e patrocinio legale.
Questa interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 40/2025, che ha ribadito come l’inquadramento giuridico del contratto tra la P.A. e il professionista sia determinante per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo.
La distinzione tra contratto d’opera intellettuale e appalto di servizi
La corretta qualificazione giuridica degli incarichi professionali è essenziale per comprendere l’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha delineato due possibili inquadramenti contrattuali:
- Contratto d’opera intellettuale: il professionista esegue la prestazione in modo autonomo, senza un’organizzazione imprenditoriale e con un carattere personalistico dell’attività svolta;
- Appalto di servizi: l’appaltatore realizza la prestazione utilizzando una propria struttura organizzativa e assumendo il rischio d’impresa.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il disciplinare d’incarico definiva in modo dettagliato le prestazioni richieste e i doveri reciproci delle parti, configurando l’ipotesi di un contratto d’opera professionale, con conseguente applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Applicazione dell’esenzione agli incarichi a tempo determinato
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre esteso l’esenzione ai contratti a tempo determinato per incarichi professionali di consulenza tecnica, scientifica e fiscale. Anche in questi casi, l’articolo 25 del D.P.R. n. 642/1972 si applica indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale o dall’oggetto specifico dell’incarico, purché si tratti di un contratto di prestazione d’opera e non di un’attività esercitata in forma imprenditoriale.
Conseguenze operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
Alla luce delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza amministrativa, le stazioni appaltanti devono:
- Verificare la corretta qualificazione giuridica dell’incarico prima di applicare l’esenzione dall’imposta di bollo;
- Predisporre disciplinari chiari e dettagliati, che consentano di distinguere il contratto d’opera dall’appalto di servizi;
- Evitare di applicare l’imposta di bollo in modo automatico agli incarichi professionali, poiché ciò potrebbe dar luogo a contenziosi e rimborsi fiscali successivi.
Dal lato degli operatori economici, la corretta classificazione contrattuale assume rilievo ai fini fiscali e previdenziali, incidendo sulla gestione degli oneri tributari e contributivi.
Conclusioni
La recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate conferma che gli incarichi professionali conferiti dalla P.A. ai sensi dell’art. 25 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972 godono dell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo, indipendentemente dalla loro durata o specificità. Tuttavia, è fondamentale che l’inquadramento giuridico del rapporto sia correttamente delineato, al fine di evitare interpretazioni errate o applicazioni non conformi della disciplina fiscale. La distinzione tra contratto d’opera e appalto di servizi continua a essere un elemento determinante per garantire la corretta gestione degli incarichi nel settore pubblico.
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