Risarcimento del danno dovuto alla sospensione della procedura concorsuale

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La sez. IX Napoli del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 5963 (Est. Palma), ammette la risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, impedendo al vincitore di prendere immediato servizio.
Danno da ritardo nella conclusione della procedura concorsuale: il Caso
Un candidato risultato vincitore di un concorso, presso un Comune, impugna una determinazione dirigenziale (di altro Comune) con la quale è stata sospesa l’assunzione «fino a conclusione del procedimento giudiziale» (di fatto sine die), con una motivazione legata, dunque, alla presenza di contestazioni sorte in relazione alla procedura di attingimento della graduatoria (parte controinteressata): viene richiesto il risarcimento del danno ingiusto, ex art. 30 c.p.a.,, derivante dell’illegittimità dell’atto (di cui si chiede l’annullamento).
Nello specifico, siamo in presenza di un’assunzione mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti comunali, formate a seguito di procedure concorsuali.
Il Tribunale espone che trattasi di una domanda risarcitoria (non di scorrimento di graduatoria), connessa a spazi di discrezionalità della PA (quella di utilizzare graduatorie esterne, alias di altre PA), fattispecie sottoposta alla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Merito
Il ricorso viene accolto, determinando i criteri del quantum risarcibile, condannando il Comune alle spese di lite.
Il Tribunale dopo avere inquadrato i fatti e le posizioni dei candidati (ricorrente e parte controinteressata) entra nel merito del giudizio (ciò che interessa): se sia possibile sospendere l’assunzione in pendenza di un giudizio.
Al di là della complessa vicenda, dalla quale un ente non dava il proprio nulla osta all’utilizzo della graduatoria (con rideterminazione della stessa ai fini dell’assunzione), ed inoltre era stata archiviata una segnalazione ad ANAC, la questione a cui risponde il giudice rientra sulla valutazione della condotta assunta di sospendere il possibile reclutamento in presenza di contestazioni.
In termini diversi, l’Amministrazione può o meno ritardare un’assunzione di un vincitore di concorso, primo idoneo a prestare servizio.
La risposta del TAR risulta di solare chiarezza: «non sussistendo valide ragioni per la sospensione delle procedure di reclutamento…, si appalesano illegittimi i provvedimenti impugnati, con conseguente sussistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente per omessa assunzione».
Viene richiamato un orientamento giurisprudenziale[1], secondo il quale, ai sensi dell’art. 1223, Risarcimento del danno, c.c., il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all’esito di una procedura selettiva non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell’operato dell’Amministrazione, atteso che l’obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l’effettivo svolgimento della prestazione.
Il danno da mancato guadagno
Si tratta, quindi, di un danno da mancato guadagno che trova come la base di calcolo:
- nell’ammontare dell’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto, in assenza di sospensione del procedimento, essere assunto in servizio e la data nella quale l’Amministrazione si è attivata per procedere all’effettiva assunzione del ricorrente;
- detraendo dall’importo una percentuale (di abbattimento) da quantificare equitativamente, ex 1226 c.c., in considerazione del fatto che il ricorrente ha comunque potuto impiegare le proprie energie lavorative in altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno ed ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che gli è stato illegittimamente negato, avrebbe comunque implicato;
- un criterio ragionevole di abbattimenti va individuata nel 50% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in servizio e quella prevista dall’Amministrazione per l’effettiva costituzione del rapporto[2];
- la somma risultate dalle operazioni è soggetta a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo[3].
Il ritardo nell’inquadramento
La vicenda si allinea con un altro caso[4], con il quale è stato risarcitorio un dipendente pubblico per il ritardo nell’inquadramento nelle qualifiche di funzionario e dirigente.
A seguito di sentenze TAR di annullamento delle procedure comparative di progressione, il danno ingiusto risultò dovuto alla colpa dell’Amministrazione nell’aver ritardato la promozione, avendo applicato scorrettamente i criteri di valutazione dei punteggi spettanti nello scrutinio per merito comparativo, impedendo di essere tempestivamente nominato dirigente.
Il danno da ritardo nell’acquisizione del superiore inquadramento è stato causato da un provvedimento illegittimo, come accertato dal giudice amministrativo, dimostrando l’elemento soggettivo della responsabilità della PA, non avendo la stessa dimostrato che si è trattato di un errore scusabile[5].
L’importo risarcibile (danno patito), in modo similare alla sentenza, non può coincidere tout-court con l’importo differenziale fra le retribuzioni effettivamente percepite e quelle di dirigente, ma che si debba in qualche misura decurtare tale differenza in considerazione del dato incontestabile del mancato svolgimento delle funzioni di dirigente per il periodo considerato: la reintegrazione economica non può prescindere dal rapporto di sinallagmaticità esistente fra prestazione e diritto alla retribuzione (nel caso di specie la decurtazione è stata determinata nella misura del 30 per cento)[6].
Risarcimento del danno dovuto alla sospensione della procedura concorsuale: orientamenti
Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale[7], ai sensi dell’art. 1218 c.c., atteso che la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto: la violazione di obblighi di assunzione da parte della PA comporta il sorgere di una responsabilità da inadempimento[8].
Conseguenze della tardiva assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della PA, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro.
Il lavoratore invece può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla PA ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell’assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori[9].
Dunque, il quadro dimostra che l’azione di condanna al risarcimento del danno non è solamente ancorata all’illegittimità di un atto dell’Amministrazione, dovendo fornire elementi della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’Amministrazione (dovendo individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro)[10] e della prova del risultato raggiunto (esito in graduatoria, cioè vincitore del concorso) in base all’allegazione di fatti o documenti rilevanti: il danno dovrà essere parametrato alle mancate retribuzione con un criterio differenziale nei termini illustrati (50%).
Note
[1] Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2025, n.4248; sez. II, 14 ottobre 2021, n. 6915.
[2] Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042.
[3] Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 19987.
[4] TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 7 luglio 2020, n. 234.
[5] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1814; Cons. giust. amm. Sicilia, 8 maggio 2019, n. 385; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1809; sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1230.
[6] Cass. civ., Sez. Un., 5 marzo 1991, n. 2334; Cass. civ., 21 dicembre 1998, n. 12752; 8 dicembre 2002, n. 14381; Cass. civ., Sez. Un., 6 febbraio 2003, n. 1732, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 887/2019; sez. III, 1° marzo 2017, n. 955.
[7] Sulla natura extracontrattuale, vedi, Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 19 settembre 2022, n. 11910.
[8] Cfr. Cass., 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass., 14 giugno 2012, n. 9807 e 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso.
[9] Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16665/2020.
[10] Cfr. TAR Veneto, sez. II, 12 maggio 2010, n. 1941.
Leggi anche: Danno erariale da ritardo e negligenza: il parere della Corte dei Conti
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