Stallo in Consiglio comunale: il caso della surroga del consigliere dimissionario

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Un recente parere del Ministero dell’Interno, il numero 11903/2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla surroga del consigliere comunale dimissionario.
La vicenda della sostituzione di un consigliere comunale dimessosi ha sollevato un acceso dibattito in un ente locale, mettendo in luce tensioni politiche e nodi giuridici legati al funzionamento dei consigli.
Il caso
Il problema nasce a seguito delle dimissioni presentate da un assessore, che ricopriva anche il ruolo di consigliere. Come prevede la legge, l’amministrazione ha avviato la procedura di surroga con il primo dei non eletti. Tuttavia, nel corso della seduta fissata per approvare il subentro, la riunione è stata interrotta per mancanza del numero legale: alcuni membri hanno lasciato l’aula, impedendo la votazione.
La Prefettura era già intervenuta sollecitando il Consiglio a provvedere entro tempi brevi. Dopo una nuova convocazione, la situazione è rimasta bloccata: la maggioranza e l’opposizione contavano lo stesso numero di rappresentanti, sei a testa, incluso il sindaco. Secondo il segretario comunale, questo comportamento da parte delle minoranze avrebbe avuto carattere ostruzionistico.
Il piano giuridico
Sul piano giuridico, la questione appare chiara. La surroga è considerata un atto dovuto: lo ha ribadito più volte la giurisprudenza amministrativa e, in particolare, il Consiglio di Stato, che nel 2021 ha sottolineato come non possa essere ostacolata da manovre dilatorie. L’ingresso del sostituto serve infatti a garantire la continuità della vita democratica dell’ente.
Un ulteriore nodo riguarda i poteri sostitutivi. In passato, alcuni difensori civici regionali avevano tentato di nominare commissari ad acta per superare lo stallo. Ma la giustizia amministrativa ha stabilito che si tratta di una competenza esclusiva dello Stato, come previsto dalla Costituzione, poiché incide direttamente sugli organi elettivi dei Comuni.
La normativa
La normativa è esplicita: il Testo unico degli enti locali impone di deliberare la surroga entro dieci giorni dalle dimissioni. Anche lo statuto comunale riprende questa disposizione, specificando che il subentro spetta al primo candidato non eletto della stessa lista. Per quanto riguarda il quorum, il regolamento interno stabilisce che in seconda convocazione basti la presenza di un terzo dei consiglieri, escluso il sindaco. Nel caso concreto, quindi, sarebbero sufficienti quattro consiglieri più il primo cittadino per rendere valida la seduta.
La vicenda mostra quanto sia delicato l’equilibrio tra regole di funzionamento degli organi collegiali e strategie politiche. La seconda convocazione, prevista proprio per evitare la paralisi decisionale, diventa in questo caso lo strumento per sbloccare una situazione che rischia di compromettere l’attività amministrativa.
Il parere del Ministero dell’Interno sulla surroga del consigliere dimissionario
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