Cartelle esattoriali: una guida ad annullamento, ricorso e sospensione
lentepubblica.it
Ricevere una cartella di pagamento può essere un momento di forte incertezza per chi non ha dimestichezza con le procedure fiscali. Oltre all’impatto emotivo, infatti, è spesso difficile capire quali strumenti siano davvero disponibili per contestare un importo ritenuto non dovuto o per bloccare provvisoriamente la riscossione.
La normativa italiana prevede diverse possibilità, ciascuna con caratteristiche e finalità differenti. Conoscere questi mezzi è fondamentale per tutelare i propri diritti ed evitare errori che potrebbero rendere più complessa la gestione della posizione debitoria.
Richiedere il riesame: come funziona e quando usarlo
Quando un contribuente ritiene che la pretesa inserita nella cartella sia ingiustificata, può rivolgersi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’iscrizione a ruolo. Questa strada, nota come istanza di riesame in autotutela, consente di chiedere una verifica interna dei presupposti del debito.
L’obiettivo è ottenere la cancellazione totale o parziale delle somme contestate, senza dover ricorrere immediatamente alla giustizia tributaria.
La richiesta può essere presentata anche online, attraverso l’area riservata dei servizi dell’Agenzia, utilizzando l’applicazione dedicata all’invio di documenti e istanze. È una procedura relativamente semplice e alla portata di tutti, ma bisogna tenere presente un limite importante: il riesame non sospende i termini per presentare ricorso. Questo significa che, mentre l’ufficio valuta la posizione, il conteggio dei 60 giorni utili per rivolgersi al giudice continua a decorrere.
Se il controllo interno si conclude con l’annullamento della cartella, l’Agenzia delle Entrate deve emettere un provvedimento di sgravio, ossia l’ordine di cancellazione del debito, che viene trasmesso in via telematica all’ente incaricato della riscossione. Quando il contribuente ha già provveduto al pagamento, nasce inoltre il diritto al rimborso delle somme incassate indebitamente.
La sospensione legale: un’alternativa prevista dalla legge
Accanto al riesame dell’ente creditore, la normativa consente di attivare un diverso strumento: la sospensione legale della riscossione. Si tratta di una procedura disciplinata dalla legge n. 228/2012, pensata per situazioni molto precise in cui l’importo richiesto non dovrebbe essere dovuto per ragioni facilmente verificabili.
Questa possibilità può essere utilizzata, ad esempio, quando:
-
il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo;
-
l’ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio;
-
il debito è prescritto o decaduto prima che il ruolo diventasse esecutivo;
-
è stata disposta una sospensione amministrativa o giudiziale;
-
un tribunale ha annullato il credito in una causa in cui l’agente della riscossione non è intervenuto.
La richiesta deve essere presentata direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
È un termine tassativo: una volta superata questa scadenza, la domanda non può più essere riproposta.
Una volta ricevuta l’istanza, l’agente della riscossione interrompe automaticamente le procedure esecutive e invia la documentazione all’ente creditore per verificare il fondamento della richiesta. La legge fissa un meccanismo particolare: se l’ente non risponde entro 220 giorni, la cartella viene annullata di diritto.
Questa tutela, però, non scatta in casi diversi da quelli previsti dalla normativa o quando l’annullamento deriva da provvedimenti non definitivi.
Se invece la documentazione risulta insufficiente o le motivazioni non trovano riscontro, l’ente comunica il rigetto dell’istanza al contribuente e ordina la ripresa delle attività di riscossione. Va inoltre ricordato che la trasmissione di atti falsi comporta conseguenze pesanti: oltre al profilo penale, è prevista una multa dal 100% al 200% del debito contestato, con un minimo di 258 euro.
Ricorrere al giudice tributario: l’ultima parola spetta alla Corte
Quando la contestazione non trova soluzione attraverso il dialogo con l’Agenzia delle Entrate o quando il contribuente preferisce far valere le proprie ragioni direttamente davanti a un giudice, è possibile presentare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il termine per impugnare la cartella è di 60 giorni dalla notifica.
Il ricorso è un atto formale, spesso redatto con l’assistenza di un professionista, e consente di chiedere la verifica giudiziale della legittimità della pretesa fiscale. In molti casi, però, l’esborso immediato delle somme richieste potrebbe creare difficoltà economiche significative.
Per questo motivo il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione alla stessa Corte, dimostrando che il pagamento anticipato causerebbe un danno grave e difficilmente reversibile.
È inoltre possibile, parallelamente, domandare una sospensione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto. Questa misura, di tipo amministrativo, può affiancarsi alla richiesta presentata al giudice.
Qualora la sospensione venga concessa e, in seguito, il ricorso venga respinto, il contribuente dovrà comunque versare gli interessi maturati durante il periodo in cui il pagamento è rimasto bloccato.
Ruoli da controllo automatizzato: una procedura dedicata
Esiste un’ulteriore specificazione per i debiti derivanti dai controlli automatizzati, previsti dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972. Per queste cartelle è possibile ottenere chiarimenti e richiedere il riesame rivolgendosi al Call Center dell’Agenzia delle Entrate, a qualsiasi direzione territoriale oppure tramite il servizio telematico CIVIS presente nell’area riservata. Questa via è spesso la più rapida, poiché riguarda irregolarità facilmente verificabili, come errori formali o versamenti non correttamente associati.
The post Cartelle esattoriali: una guida ad annullamento, ricorso e sospensione appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




