Esclusione automatica per gravi violazioni fiscali negli appalti pubblici

Novembre 4, 2025 - 12:00
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Esclusione automatica per gravi violazioni fiscali negli appalti pubblici

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L’esclusione automatica per gravi violazioni fiscali negli appalti pubblici: compatibilità con il diritto UE e implicazioni applicative. Focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.


Introduzione

L’esclusione automatica degli operatori economici dalle procedure di gara per gravi violazioni fiscali è da sempre oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. L’art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che l’impegno al pagamento di tributi e contributi debba risultare perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena l’esclusione automatica dalla procedura. Tale disposizione è stata recentemente messa in discussione dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3112 del 12 febbraio 2025, che ha sollevato dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità.

Il presente contributo analizza il quadro normativo di riferimento, il ragionamento del TAR Lazio e le possibili implicazioni di un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).

Il quadro normativo nazionale e comunitario

L’art. 94 del D.lgs. 36/2023

L’art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici disciplina le cause di esclusione dalle procedure di gara, includendo tra queste la presenza di violazioni fiscali e contributive non sanate. Il comma 6 stabilisce che l’operatore economico deve regolarizzare la propria posizione tributaria prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In mancanza di tale regolarizzazione, è prevista l’esclusione automatica dalla gara, senza alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.

L’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE

A livello europeo, l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE prevede che le stazioni appaltanti possano escludere un operatore economico per gravi violazioni fiscali, ma impone che tale valutazione avvenga caso per caso. Il principio cardine del diritto dell’UE in materia di contratti pubblici è infatti la proporzionalità, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di considerare le circostanze specifiche della violazione e le eventuali misure correttive adottate dall’operatore economico prima di procedere all’esclusione.

I dubbi di compatibilità sollevati dal TAR Lazio

L’ordinanza n. 3112/2025 del TAR Lazio ha evidenziato il possibile contrasto tra l’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, del Codice e il principio di proporzionalità sancito dal diritto UE. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che:

  • La norma italiana non consente alla stazione appaltante di effettuare una valutazione discrezionale sulla gravità della violazione tributaria;
  • Il principio di proporzionalità impone di considerare se l’operatore economico abbia provveduto alla regolarizzazione del debito anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  • L’esclusione automatica potrebbe risultare sproporzionata rispetto all’effettiva gravità della violazione.

Il TAR ha dunque concesso un termine di dieci giorni alle parti per la presentazione di memorie difensive, in vista di un possibile rinvio pregiudiziale alla CGUE per la valutazione della conformità della norma nazionale con il diritto dell’Unione Europea.

Il principio di proporzionalità nel diritto degli appalti pubblici

Il principio di proporzionalità impone che le restrizioni alla partecipazione alle gare pubbliche siano giustificate, adeguate e non eccessivamente punitive rispetto agli obiettivi perseguiti. In tal senso, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito che:

  • L’esclusione automatica di un operatore economico deve essere sempre giustificata da una valutazione concreta della sua affidabilità;
  • La regolarizzazione tardiva di una violazione tributaria può essere considerata un fattore attenuante, che evita l’esclusione dalla gara (CGUE, sentenza C-41/18, Meca Srl);
  • Le cause di esclusione devono essere interpretate in modo da garantire un equilibrio tra l’interesse pubblico alla selezione di operatori affidabili e il diritto degli operatori economici a partecipare al mercato unico europeo.

Possibili scenari applicativi e conseguenze per le stazioni appaltanti

Se la CGUE dovesse dichiarare l’incompatibilità dell’art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 con il diritto UE, le stazioni appaltanti potrebbero dover adottare un approccio più flessibile nell’applicazione delle cause di esclusione per violazioni fiscali. In particolare:

  • L’esclusione automatica potrebbe essere sostituita da un sistema di valutazione discrezionale, in cui la SA è chiamata a considerare l’entità e la gravità della violazione, nonché le eventuali misure correttive adottate dall’operatore economico;
  • Gli operatori economici potrebbero avere la possibilità di sanare la propria posizione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, evitando l’esclusione dalla gara;
  • Le stazioni appaltanti dovrebbero motivare in modo più articolato le decisioni di esclusione, in conformità con il principio di proporzionalità.

Conclusioni e impatto della pronuncia

L’ordinanza del TAR Lazio apre un dibattito di fondamentale importanza sulla compatibilità dell’esclusione automatica per violazioni fiscali con il diritto UE. Sebbene l’art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023 miri a garantire la selezione di operatori economici affidabili e fiscalmente corretti, la rigidità della disposizione potrebbe risultare in contrasto con i principi comunitari, imponendo una revisione della normativa nazionale.

Se la questione dovesse essere sottoposta alla CGUE e quest’ultima dovesse confermare l’incompatibilità con la Direttiva 2014/24/UE, il legislatore italiano potrebbe dover intervenire per rendere la disciplina più flessibile, introducendo criteri di valutazione proporzionati alla gravità della violazione. Nel frattempo, le stazioni appaltanti dovranno prestare particolare attenzione alle decisioni di esclusione, evitando automatismi che potrebbero essere successivamente invalidati dalla giurisprudenza europea.

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