Trasferimento delle funzioni di Polizia Amministrativa ai Comuni siciliani in materia di  licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici

Novembre 17, 2025 - 22:00
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Trasferimento delle funzioni di Polizia Amministrativa ai Comuni siciliani in materia di  licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici

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Competenze Comuni Prefetture Sicilia: il D.Lgs. 138/2025 ridisegna licenze, SCIA e controlli di pubblica sicurezza in materia di  licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici. Ecco cosa cambia per gli enti locali.


Riparto di competenze tra Comuni e Prefetture: l’anomalia siciliana

Tra le novità di più recente attuazione nel campo dello snellimento dell’azione amministrativa e della valorizzazione del ruolo amministrativo degli Enti locali della Regione Sicilia vi è sicuramente l’intervento del Decreto Legislativo n. 138 del 12 settembre 2025 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Con tale disposizione il legislatore è intervenuto in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa nell’ambito delle prerogative riconosciute dallo statuto della regione Sicilia.

L’ambito di delega attribuito agli Enti locali attiene agli art. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e, pertanto, alle funzioni in materia di  licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici.

L’articolo 68 si applica a eventi più ampi come feste da ballo, corse di cavalli e altri spettacoli pubblici, mentre l’articolo 69 riguarda eventi più limitati, come trattenimenti professionali, audizioni all’aperto e l’esposizione di curiosità.

In entrambe le fattispecie la normativa del Regio Decreto riconosceva al Questore la potestà di adottare  una licenza di pubblica sicurezza.

Tale ambito di competenza autorizzativa allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici è stato mantenuto in Sicilia fino all’entrata di vigore di  questa recentissima disposizione normativa.

Nel resto della Penisola, infatti,  il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 aveva già disposto (con l’art. 19 , comma 1, numero 5 e 6) l’attribuzione ai Comuni della funzione di polizia amministrativa previste agli articoli  68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

E’ utile ricordare che la competenza del Questore in Sicilia (e degli enti locali nel resto d’Italia) si inserisce in un quadro normativo ispirato da interventi di liberalizzazione volti a rilanciare le iniziative culturali nel nostro Paese.

Le misure di semplificazione e l’evoluzione normativa recente

In tal senso un intervento normativo del 2013 (art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112)  aveva già inciso sulla portata degli artt.   68 e 69 del Regio Decreto disponendo che per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti con svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio la licenza Questorile (o comunale al di fuori della Sicilia) è sostituita “dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.

Il regime della Scia ha consentito agli uffici comunali interessati e agli organizzatori di tali eventi di godere di una notevole semplificazione, in quanto la presentazione di un’istanza e il rilascio di un’autorizzazione espressa rappresentano senz’altro uno schema più complesso e carico di adempimenti.

Ovviamente non è mancato il risvolto sul piano dei controlli che dovranno essere celeri nel caso in cui la Scia sia trasmessa in una fase immediatamente precedente l’inizio della manifestazione.

Ulteriori misure di semplificazione sono state adottate, negli anni più recenti, per rilanciare l’economia degli spettacoli culturali in Italia, soprattutto durante il periodo della pandemia.

Disciplina dell’art.38-bis del D.L. n. 76/2020

In tal senso l’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 ha previsto una disciplina transitoria con applicazione fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendano attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

 Anche in questo caso la norma ha disposto che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.

L’art. 38-bis non è stato successivamente prorogato ma i suoi contenuti sono stati ripresi dal D.L. n. 201/2024 “Misure urgenti in materia di cultura” che ha previsto una disposizione permanente di semplificazione attraverso la SCIA.

In questo quadro ordinamentale di semplificazione permane tuttavia una differente disciplina per le fattispecie in cui è ancora necessario il rilascio della licenza per pubblici spettacoli.

Che cosa prevede l’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977 per i comuni italiani ad eccezione di quelli siciliani?

La norma è molto chiara.

I Comuni assolvono ad una  funzione di compartecipazione nella gestione delle politiche di sicurezza pubblica ponendo in essere quei provvedimenti di rilascio delle licenze “per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, festa da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione” di cui all’art. 68 nonché “per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità , persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto” di cui all’art. 69.

Tali provvedimenti autorizzativi sono adottati previa comunicazione al Prefetto a cui rimane, pertanto, sempre la funzione di presidio della sicurezza pubblica.

In tal senso, infatti, i provvedimenti ampliativi rilasciati dovranno essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dell’Autorità Prefettizia.

E nel caso di diniego?

Nel caso di rilascio da parte del Comune di un  provvedimento restrittivo questo sarà soggetto ad una fase integrativa dell’efficacia, costituita dal “parere conforme” del Prefetto.

La ratio è evidente: nel caso di intervento restrittivo sulla libertà di iniziativa del privato dovrà essere l’Autorità Prefettizia a valutarne l’impatto ed eventualmente approvarne il contenuto.

Quindi il meccanismo ideato dal legislatore è inverso rispetto a quello del provvedimento ampliativo: mentre in quest’ultimo caso l’intervento del Prefetto è eventuale e, pertanto, il provvedimento comunale è di per sé efficace, salvo una successiva motivata richiesta di intervento di segno contrario, nel caso di provvedimento comunale negativo l’efficacia sarà subordinata ad un “parere conforme” del Prefetto.

E in Sicilia?

Con l’entrata in vigore della normativa in commento viene definitivamente superata la competenza delle Questure assegnando ai Comuni siciliani le funzioni di polizia amministrativa, salvo ovviamente le direttive che il Ministero dell’Interno vorrà attribuire  per il tramite delle prefetture competenti.

La norma di attuazione dello Statuto siciliano sembra però ridisegnare i rapporti tra Prefettura e Comuni in modo differente rispetto al resto di Italia.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 138 del 12 settembre 2025 al primo comma dispone che “I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni certificate dagli stessi ricevute” dovranno essere comunicati alla Prefettura competente  “previamente alla data di svolgimento dell’evento”.

In questo caso è di rilevante importanza che il Comune organizzi la trasmissione degli atti adottati e ricevuti entro un brevissimo lasso temporale al fine di consentire un rapido intervento della Prefettura prima dello svolgimento degli eventi.

La novità che si appalesa, rispetto al resto di Italia,  è sicuramente l’aver previsto la trasmissione  alla Prefettura non solo delle licenze anche delle segnalazioni certificate.

Queste ultime, infatti,  possono essere adottate solo per iniziative di modesta rilevanza con la partecipazione di massimo 200 persone con svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio.

Al secondo comma dell’art. 2, il legislatore statuisce ulteriormente che “
su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.”

Questa disposizione normativa si attaglia ad alcune critiche.

In primo luogo, appare del tutto incoerente con gli approdi normativi e giurisprudenziali in tema di scia aver accomunato le licenze comunali con le segnalazioni certificate, prevedendo che il Prefetto possa intervenire con un potere di annullamento o revoca su un atto del privato.

Sarebbe stato più opportuno, sul piano della tecnica di redazione normativa, distinguere le fattispecie dell’ intervento di controllo e inibitorio sulla scia da quella di annullamento e revoca della licenza rilasciata dal Comune.

Ulteriori dubbi attengono, invece, allo spazio di intervento della Prefettura siciliana sulle licenze adottate dagli Enti locali.

La norma dispone, infatti, che la Prefettura possa intervenire, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, con atti di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.

Criticità e impatti sul rapporto tra Comuni e Prefettura

Le disposizioni conformative attengono a quell’insieme di atti, direttive, ordini che il Prefetto avrebbe possibilità di rilasciare al privato o al Comune al fine di una corretta attuazione dell’iniziative previste agli  articoli 68 e 69 del Regio Decreto.

All’interno di tale ampio spettro di intervento della Prefettura (che rimane del tutto eventuale e in presenza di motivate esigenze di pubblica sicurezza) non può sicuramente ricomprendersi la previsione dell’ obbligo del rilascio di un “parere  conforme” per i provvedimenti di diniego. Cosa che invece avviene  nel resto di Italia per i provvedimenti negativi adottati dal Comune.

Di conseguenza  in Sicilia un diniego comunale alla concessione della licenza sarà immediatamente efficace, senza aver superato il vaglio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso il rilascio obbligatorio di un “parere conforme”.

Procedendo in tal senso il legislatore sembra aver attribuito al Comune siciliano la capacità di incidere sulle libertà del privato espandendo una competenza che nel resto di Italia è compartecipata con l’Autorità Prefettizia.

Tale soluzione, a parere dello Scrivente,  non appare immune da rischi laddove l’ efficacia immediata del provvedimento di diniego possa dare la stura ad un contenzioso con il privato superabile solo in via eventuale dall’intervento del Prefetto in chiave di annullamento.

Infine, degna di nota è la disposizione transitoria dell’art. 5 che, al fine di dirimere eventuali contrasti interpretativi sulla competenza dell’organo deputato ad intervenire,  mantiene la competenza del Questore per i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore del decreto.

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