Fino a quattro anni di reclusione e multe fino a 60000 euro per chi maltratta gli animali

Lug 3, 2025 - 07:30
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Fino a quattro anni di reclusione e multe fino a 60000 euro per chi maltratta gli animali

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Un vero e proprio cambio di modello, con sanzioni più dure per chi maltratta gli animali, nuove tipologie di reato, strumenti procedurali più efficaci e responsabilità amministrativa degli Enti: si rischia la reclusione e multe fino a 60000 euro.


Il disegno di legge 1308, Legge Brambilla, è stata approvata nelle scorse settimane in via definitiva dal Senato della Repubblica. Una vera e propria rivoluzione della normativa esistente che origina dal fondamentale riconoscimento degli animali come esseri senzienti, che quindi provano sentimenti e sentono dolore, paura, abbandono, fame e struttura una tutela degli animali non più in funzione del “sentimento” umano nei loro confronti, ma li riconosce appunto quali esseri senzienti portatori di diritti.

Questo approccio, anticipato in molte sentenze, confermato nella giurisprudenza più recente ha chiarito come gli animali non siano più da considerarsi beneficiari di una tutela indiretta o riflessa nella misura in cui il loro maltrattamento possa offendere il comune senso di pietà, ma portatori di una tutela diretta, orientata a ritenerli come esseri viventi.

A livello normativo questa riforma trae origine dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, che aveva già introdotto il Titolo IX-bis dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali” e ne rappresenta di fatto la naturale evoluzione, forte anche di scoperte scientifiche che ne hanno sostenuto la validità nel corso degli anni, va inoltre a modificare profondamente il sistema sanzionatorio del Codice Penale.

Le principali novità

Le principali novità riguardano gli articoli cuore della norma, ad iniziare dall’articolo 544-bis del Codice penale che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge trasforma la pena attualmente prevista che prevede la reclusione da quattro mesi a due anni ampliandola da sei mesi a tre anni con una multa da 5.000 a 30.000 euro. Particolarmente significativo è l’inasprimento previsto per i casi più gravi: quando si dimostri che il fatto in oggetto abbia comportato sevizie o prolungando delle sofferenze, la pena prevista sarà la reclusione da uno a quattro anni e la multa potrà raggiungere cifre da 10.000 a 60.000 euro.

Si innalzano pene e sanzioni anche in caso si accerti il maltrattamento di animali (Art. 544-ter) ampliando i range attuali che prevedono la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro, fino ad una reclusione da sei mesi a due anni e ad una multa che può arrivare da 5.000 a 30.000 euro, non più in alternativa ma cumulativamente. Anche questa modifica segue l’andamento della recente giurisprudenza che ha precisato come la nozione di lesione vada individuata come diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva ma anche omissiva, come una mancanza di cure e si possa verificare anche senza che sia stata determinata una menomazione funzionale dell’animale.

Vietati definitivamente gli spettacoli con animali vivi con la modifica dell’articolo 544-quater, che attualmente prevede la multa da 3.000 a 15.000 euro, modificato per prevedere una multa da 15.000 a 30.000 euro.

Fino a 60mila euro di multa e 4 anni di reclusione per chi maltratta  eorganizza combattimenti tra animali

Nessuno sconto, anzi la pena più grave viene commutata a chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti tra animali, con le pene, attualmente indicate nell’articolo 544-quinquies, che vedono la reclusione da uno a tre anni modificarsi nella reclusione da due a quattro anni, mantenendo la multa da 50.000 a 60.000 euro. Allevamento e addestramento per combattimenti prevedono la reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro e le scommesse sui combattimenti.

Sempre sul tema della legalità vengono inasprite anche le sanzioni per il traffico illecito di animali e per l’introduzione illegale nel territorio nazionale, con particolare attenzione alle violazioni delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione. Sarà vietato l’abbattimento o l’alienazione degli animali durante lo svolgimento delle indagini o il dibattimento, anche quando non sia stato disposto il sequestro. Questo divieto, posto a carico dell’indagato o imputato proprietario, è stato studiato nella sua formulazione per garantire la tutela dell’animale durante tutto l’intero corso del procedimento penale.

Aggravanti per chi diffonde violenza via social

Innovativo l’impianto che prevede azioni concrete per contrastare i fenomeni sempre più diffusi che vedono divenire ‘virali’ di immagini di maltrattamenti sui social media e che amplificano l’impatto sociale negativo di questi comportamenti e desensibilizzano le giovani generazioni. Per questo la riforma introduce un sistema molto articolato di aggravanti, in riferimento al precedente articolo 544-septies, che produce aumento della pena fino a un terzo per tutti i delitti del Titolo IX-bis quando il fatto sia commesso in presenza di minori, sia posto in essere nei confronti di più animali e sia ripreso e diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.

Sanzioni pesantissime per gli abbandoni

Anche ci abbandona rischierà sempre di più con la modifica dell’articolo 727 del Codice penale che vede aumentare l’importo minimo dell’ammenda da 1.000 a 5.000 euro, mantenendo inalterato il massimo di 10.000 euro. Gli animali in casa dovranno essere mantenuti in condizioni idonee, visto che la riforma introduce il divieto per proprietari e detentori di tenerli legati con catena o strumenti simili che ne impediscano il movimento, salvo documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. La violazione comporterà anche in questo caso una sanzione amministrativa di tutto rispetto tra i 500 a 5.000 euro.

NO alle pellicce di gatto

L’ultimo definitivo ‘NO’ è quello alle pellicce di gatto che non potranno essere utilizzate ai fini commerciali né appunto in forma di pellicce né di pelli di gatti della specie felis catus, un passaggio anche culturale a segnare una attenzione capillare e una volontà di muoversi anche nella direzione di operare cambiamenti culturali legati al benessere animale.

Impatto della legge e scenari futuri

La legge, insomma, sembra soddisfare molte aspettative e muoversi in una direzione complessa ma attenta, non senza porre però sfide significative, tra cui la gestione degli animali confiscati, che in base all’articolo 260-bis c.p.p. che disciplina proprio l’affidamento degli animali sequestrati o confiscati, potranno essere affidati ad associazioni non profit e terzo settore, enti individuati con decreto ministeriale o singole persone fisiche, previo versamento di una cauzione. Altra sfida aperta è quella legata alla formazione degli operatori e alla necessità di strutturare un coordinamento tra forze di polizia.

Di certo l’impatto positivo della riforma dipenderà dalla sua applicazione concreta e, come sempre, dall’impegno degli operatori della giustizia, insieme al terzo settore. Se tutti gli attori coinvolti saranno in grado di portare nella medesima direzione i propri sforzi e nel promuovere una cultura del rispetto verso ogni forma di vita, di certo questa legge potrà rappresentare una svolta epocale ed anche, per una volta, renderci un esempio di avanguardia anche in ambito Europeo e sovranazionale.

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