Piante sul pianerottolo, la regola condominiale che non sai: ecco cosa devi fare

La regola condominiale che in molti non conoscono sulle piante sul pianerottolo: cosa non puoi mai fare in condominio.
Negli spazi condominiali, l’utilizzo condiviso di aree come il pianerottolo richiede un equilibrio delicato tra i diritti individuali e il rispetto delle esigenze collettive.
La questione della possibilità di posizionare piante sul pianerottolo condominiale è spesso fonte di dubbi e controversie tra condomini, che devono orientarsi tra regolamenti interni e norme di legge aggiornate.
La natura giuridica del pianerottolo condominiale
Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile, il pianerottolo è in linea di massima considerato una parte comune dello stabile, essendo un’area di passaggio indispensabile per raggiungere le singole unità immobiliari. Questa classificazione comporta che l’uso del pianerottolo debba rispettare il principio del godimento paritario, senza alterarne la destinazione d’uso né creare ostacoli al transito degli altri condomini. Va però segnalata una possibile eccezione: alcuni pianerottoli possono essere di proprietà esclusiva qualora ciò sia stato specificato nel rogito notarile o nel regolamento contrattuale.
È il caso, ad esempio, di un pianerottolo all’ultimo piano riservato a una mansarda, che può essere assimilato a un’estensione privata dell’appartamento. Prima di collocare piante sul pianerottolo, è fondamentale consultare il regolamento condominiale, che può contenere disposizioni restrittive o addirittura divieti espliciti. Il regolamento assembleare può impedire il posizionamento di oggetti che causino intralcio o sporcizia, mentre il regolamento contrattuale potrebbe vietare qualsiasi elemento decorativo nelle parti comuni.
In assenza di norme specifiche, vige il principio di tolleranza, ma con l’obbligo di non trasformare lo spazio comune in proprietà privata. Per questo motivo, è buona prassi ottenere il consenso dei vicini o dell’assemblea condominiale per evitare futuri conflitti. Dal punto di vista legislativo, l’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce che ogni condomino può utilizzare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di fare altrettanto. Di conseguenza, l’installazione di vasi ingombranti che ostacolino il passaggio è vietata.
Generalmente, sono accettate solo piccole piante adagiate vicino alla porta di casa, purché non costituiscano un impedimento e siano mantenute in ordine, senza sporcare con foglie o terra. Un ulteriore vincolo importante deriva dalle norme antincendio, come il D.M. 246/1987 e le sue successive modifiche (D.M. 25 gennaio 2019 e D.M. 19 maggio 2022), che individuano pianerottoli e scale quali vie di esodo fondamentali. Anche in edifici non soggetti a questi decreti, il principio di sicurezza esige che tali spazi restino sgombri da qualsiasi ingombro che possa rallentare o bloccare un’eventuale evacuazione.
Non solo le piante, ma qualsiasi oggetto posto sul pianerottolo deve rispettare i criteri di non intralcio e sicurezza. Sono pertanto consentiti elementi decorativi di piccole dimensioni e funzionali, come tappetini antiscivolo, zerbini, piccoli portaombrelli o decorazioni stagionali (ad esempio ghirlande natalizie). È vietato lasciare oggetti voluminosi come biciclette, passeggini o scatoloni, così come materiali pericolosi o rifiuti.
Per quanto riguarda le tipologie di piante più adatte a uno spazio comune come il pianerottolo, è consigliabile preferire specie con sviluppo verticale e compatto, per minimizzare l’ingombro laterale e garantire il passaggio agevole. Inoltre è importante scegliere piante resistenti a condizioni di scarsa illuminazione, dato che molti pianerottoli sono poco esposti alla luce solare diretta. Bisogna ricordare inoltre di evitare piante tossiche o con elementi appuntiti che possano rappresentare un rischio per gli animali domestici o per i condomini stessi e optare per varietà non profumate, per non arrecare disturbo agli altri residenti.
Tra le piante più indicate figurano la sansevieria, apprezzata per la bassa manutenzione e la crescita verticale; l’albero di Giada (Crassula ovata), resistente alla siccità e adatto a condizioni di luce moderata; il pothos, rampicante e versatile per composizioni verticali o sospese; e l’aspidistra, ideale per zone d’ombra con foglie sviluppate in verticale. Questi suggerimenti aiutano a valorizzare l’ambiente condominiale senza compromettere la sicurezza e la convivenza civile, tenendo conto delle normative vigenti e della sensibilità degli altri abitanti dello stabile.
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